(Annesso-art. I)
                               ANNESSO 
 
                             ARTICOLO I. 
 
  1)  Ogni  Paese  considerato,  secondo  la  prassi   dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, quale Paese in  via  di  sviluppo,  che
ratifichi il presente Atto, di  cui  il  presente  Annesso  e'  parte
integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi  in  grado,  a
causa della sua situazione economica e dei  suoi  bisogni  sociali  o
culturali,  di  prendere  immediatamente  i  provvedimenti  atti   ad
assicurare la protezione dei diritti previsti in  detto  Atto,  puo',
mediante notificazione depositata presso il  Direttore  Generale,  al
momento del deposito del suo strumento di ratifica o di  adesione  o,
con riserva delle disposizioni dell'articolo V. 
  1) c), in ogni momento  ulteriore,  dichiarare  che  invochera'  il
beneficio  della  facolta'  prevista  all'articolo  II  o  di  quella
prevista all'articolo III o dell'una o dell'altra di queste facolta'.
Esso puo',  in  luogo  di  avvalersi  del  beneficio  della  facolta'
prevista all'articolo  II,  fare  una  dichiarazione  in  conformita'
dell'articolo V. 1). 
  2) a) Ogni dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e  notificata
prima della scadenza di un periodo di  dieci  anni,  dall'entrata  in
vigore degli articoli 1  a  21  del  presente  Annesso  conformemente
all'articolo 28. 2), rimane  valida  fino  alla  scadenza  del  detto
periodo. Essa puo' essere rinnovata in tutto o  in  parte  per  altri
periodi successivi di dieci anni  mediante  notificazione  depositata
presso il Direttore Generale non piu' di quindici mesi, ma  non  meno
di tre mesi, prima della scadenza del periodo decennale in corso. 
  b) Ogni dichiarazione fatta a norma  dell'alinea  1)  e  notificata
dopo la scadenza d'un periodo di dieci anni, a  partire  dall'entrata
in vigore degli articoli 1 a 21 e del presente Annesso  conformemente
all'articolo 28. 2), rimane valida fino  alla  scadenza  del  periodo
decennale in corso. Essa puo' essere rinnovata come e' previsto nella
seconda frase del comma a). 
  3) Ogni Paese dell'Unione, che abbia cessato di essere  considerato
come un Paese in via di sviluppo secondo quanto  previsto  all'alinea
1), non e' piu' abilitato a rinnovare la  sua  dichiarazione  secondo
quanto  previsto  all'alinea  2)  e,  sia  che  esso  ritiri  o   non
ufficialmente  la  sua  dichiarazione,   tale   Paese   perdera'   la
possibilita'  di  valersi  del  beneficio  delle  facolta'   previste
all'alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in corso,  sia
tre anni dopo che esso avra' cessato di essere  considerato  come  un
Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi  il  termine  che  scade
piu' tardi. 
  4) Quando, al  momento  in  cui  la  dichiarazione  fatta  a  norma
dell'alinea 1) o dell'alinea 2)  cessa  di  esser  valida,  c'e'  una
scorta di esemplari prodotti in base a una licenza accordata in forza
delle disposizioni del  presente  Annesso,  tali  esemplari  potranno
continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento. 
  5) Ogni Paese che e' vincolato dalle disposizioni del presente Atto
e  che  ha  depositato  una  dichiarazione  o  una  notificazione  in
conformita'  alle  disposizioni   dell'articolo   31.   1)   riguardo
all'applicazione del detto Atto a un territorio  particolare  la  cui
situazione puo' essere considerata come analoga a  quella  dei  Paesi
contemplati all'alinea 1), puo', riguardo a questo  territorio,  fare
la dichiarazione prevista all'alinea 1) e la notificazione al rinnovo
prevista all'alinea 2). Finche' tale  dichiarazione  o  notificazione
sara' valida, le disposizioni del presente Annesso  si  applicheranno
al territorio riguardo al quale essa e' stata fatta. 
  6) a) Il fatto che un Paese  invochi  il  beneficio  di  una  delle
facolta' previste all'alinea 1) non consente  a  un  altro  Passa  di
dare, alle opere di cui il Paese di origine  e'  il  primo  Paese  in
questione, una protezione inferiore a quella che esso  e'  tenuto  ad
accordare secondo gli articoli 1 a 20. 
  b) La facolta' di reciprocita' prevista dall'articolo  30.  2)  b),
seconda frase, non puo', fino alla  data  in  cui  scade  il  termine
applicabile in conformita' all'articolo 1. 3), essere esercitata  per
le opere il cui Paese di  origine  e'  un  Paese  che  ha  fatto  una
dichiarazione in conformita' all'articolo V. 1) a).