ANNESSO
ARTICOLO I.
1) Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, che
ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso e' parte
integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a
causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o
culturali, di prendere immediatamente i provvedimenti atti ad
assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, puo',
mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale, al
momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o,
con riserva delle disposizioni dell'articolo V.
1) c), in ogni momento ulteriore, dichiarare che invochera' il
beneficio della facolta' prevista all'articolo II o di quella
prevista all'articolo III o dell'una o dell'altra di queste facolta'.
Esso puo', in luogo di avvalersi del beneficio della facolta'
prevista all'articolo II, fare una dichiarazione in conformita'
dell'articolo V. 1).
2) a) Ogni dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e notificata
prima della scadenza di un periodo di dieci anni, dall'entrata in
vigore degli articoli 1 a 21 del presente Annesso conformemente
all'articolo 28. 2), rimane valida fino alla scadenza del detto
periodo. Essa puo' essere rinnovata in tutto o in parte per altri
periodi successivi di dieci anni mediante notificazione depositata
presso il Direttore Generale non piu' di quindici mesi, ma non meno
di tre mesi, prima della scadenza del periodo decennale in corso.
b) Ogni dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e notificata
dopo la scadenza d'un periodo di dieci anni, a partire dall'entrata
in vigore degli articoli 1 a 21 e del presente Annesso conformemente
all'articolo 28. 2), rimane valida fino alla scadenza del periodo
decennale in corso. Essa puo' essere rinnovata come e' previsto nella
seconda frase del comma a).
3) Ogni Paese dell'Unione, che abbia cessato di essere considerato
come un Paese in via di sviluppo secondo quanto previsto all'alinea
1), non e' piu' abilitato a rinnovare la sua dichiarazione secondo
quanto previsto all'alinea 2) e, sia che esso ritiri o non
ufficialmente la sua dichiarazione, tale Paese perdera' la
possibilita' di valersi del beneficio delle facolta' previste
all'alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in corso, sia
tre anni dopo che esso avra' cessato di essere considerato come un
Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi il termine che scade
piu' tardi.
4) Quando, al momento in cui la dichiarazione fatta a norma
dell'alinea 1) o dell'alinea 2) cessa di esser valida, c'e' una
scorta di esemplari prodotti in base a una licenza accordata in forza
delle disposizioni del presente Annesso, tali esemplari potranno
continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento.
5) Ogni Paese che e' vincolato dalle disposizioni del presente Atto
e che ha depositato una dichiarazione o una notificazione in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 31. 1) riguardo
all'applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui
situazione puo' essere considerata come analoga a quella dei Paesi
contemplati all'alinea 1), puo', riguardo a questo territorio, fare
la dichiarazione prevista all'alinea 1) e la notificazione al rinnovo
prevista all'alinea 2). Finche' tale dichiarazione o notificazione
sara' valida, le disposizioni del presente Annesso si applicheranno
al territorio riguardo al quale essa e' stata fatta.
6) a) Il fatto che un Paese invochi il beneficio di una delle
facolta' previste all'alinea 1) non consente a un altro Passa di
dare, alle opere di cui il Paese di origine e' il primo Paese in
questione, una protezione inferiore a quella che esso e' tenuto ad
accordare secondo gli articoli 1 a 20.
b) La facolta' di reciprocita' prevista dall'articolo 30. 2) b),
seconda frase, non puo', fino alla data in cui scade il termine
applicabile in conformita' all'articolo 1. 3), essere esercitata per
le opere il cui Paese di origine e' un Paese che ha fatto una
dichiarazione in conformita' all'articolo V. 1) a).