ARTICOLO II. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facolta' prevista dal presente articolo, sara' abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in forma stampata o in ogni altra forma analoga di riproduzione, a sostituire al diritto esclusivo di traduzione, previsto dall'articolo 8, un regime di licenze non esclusive e incedibili, accordato dall'autorita' competente alle condizioni che seguono e in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV. 2) a) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni o di un periodo piu' lungo determinato dalla legislazione nazionale del suddetto Paese, a partire dalla prima pubblicazione di un'opera, la tradizione della stessa non e' stata pubblicata in una lingua d'uso generale in questo Paese dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Paese potra' ottenere una licenza per fare una traduzione dell'opera nella detta lingua e pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Una licenza puo' anche essere accordata in forza del presente articolo, se tutte le edizioni della traduzione pubblicata nella lingua considerata sono esaurite. 3) a) Nel caso di traduzioni in una lingua che non e' di uso generale in uno o piu' Paesi sviluppati, membri dell'Unione, un periodo di un anno sara' sostituito al periodo di tre anni previsto all'alinea 2) a). b) Ogni Paese contemplato all'alinea 1) puo', con l'accordo unanime dei Paesi sviluppati, membri dell'Unione, nei quali la stessa lingua e' d'uso generale, sostituire, nel caso di traduzione in questa lingua, il periodo di tre anni previsto all'alinea 2) a) con un periodo piu' corto fissato in conformita' al detto accordo, purche' tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le disposizioni della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta e' l'inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere notificato al Direttore Generale da parte dei Governi interessati. 4) a) Ogni licenza contemplata nel presente articolo non potra' essere accordata prima della scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel caso in cui essa puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita' previste dall'articolo IV. 1); ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di traduzione non e' conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all'articolo IV. 2), all'invio delle copie della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione nella lingua per la quale e' stata fatta la richiesta e' pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, nessuna licenza potra' essere accordata in forza del presente articolo. 5) Ogni licenza di cui al presente articolo non potra' essere accordata che per l'uso scolastico, universitario o di ricerca. 6) Se la traduzione di un'opera e' pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel Paese di cui si tratta per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadra' se questa traduzione e' nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto della traduzione pubblicata in virtu' della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari gia' prodotti prima della scadenza della licenza potra' continuare fino al loro esaurimento. 7) Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni puo' essere accordata solo se le condizioni dell'articolo III sono ugualmente adempiute. 8) Nessuna licenza puo' essere accordata in forza del presente articolo, quando l'autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari della sua opera. 9) a) Una licenze per fare la traduzione di un'opera che e' stata pubblicata sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione puo' anche essere accordata a qualunque organismo di radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato all'alinea 1), a seguito d'una domanda rivolta all'autorita' competente di tale Paese da parte di detto organismo, purche' siano adempiute tutte le condizioni seguenti: i) la traduzione e' effettuata su un esemplare prodotto e acquistato in conformita' alla legislazione di detto Paese; ii) la traduzione e' utilizzabile solamente nelle emissioni destinate all'insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico o tecnico destinate agli esperti di una professione determinata; iii) la traduzione e' utilizzata esclusivamente ai fini enumerati al numero ii) nelle emissioni effettuate lecitamente e destinate ai beneficiari sul territorio di detto Paese, comprese le emissioni effettuate per mezzo di registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tali emissioni; iv) tutte le utilizzazioni fatte della traduzione non hanno alcun carattere lucrativo. b) Delle registrazioni sonore o visive di una traduzione fatta da un organismo di radiodiffusione in forza di una licenza accordata in virtu' del presente alinea possono, ai fini e sotto riserva delle condizioni enumerate nel comma a) e con l'accordo di questo organismo, essere anche utilizzate da ogni altro organismo di radiodiffusione avente la sua sede nel Paese la cui autorita' competente ha accordato la licenza in questione. c) Purche' tutti i criteri e le condizioni enumerate al comma a) siano rispettato, una licenza puo' ugualmente essere accordata a un organismo di radiodiffusione per tradurre qualunque testo incorporato in una fissazione audio-visiva fatta e pubblicata ai soli fini dell'uso scolastico e universitario. d) Con riserva delle disposizioni dei commi a) e c), le disposizioni degli alinea precedenti sono applicabili alla concessione e all'esercizio di ogni licenza accordata in forza del presente alinea.