(Annesso-art. III)
                            ARTICOLO III. 
 
  1)  Ogni  Paese  che  abbia  dichiarato  di  volersi  avvalere  del
beneficio  della  facolta'  prevista  dal  presente  articolo   sara'
abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione  previsto
all'articolo 9 un regime di licenze non  esclusive  e  non  cedibili,
accordate dall'autorita' competente alle condizioni che seguono e  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo IV. 
  2) a) Nei riguardi di un'opera alla quale si  applica  il  presente
articolo in forza dell'alinea 7) e quando, alta scadenza, 
  i) del periodo fissato nell'alinea 3) e calcolato a  partire  dalla
prima pubblicazione di una edizione determinata di una tale opera, o 
  ii) di un periodo piu' lungo fissato dalla  legislazione  nazionale
del Paese previsto all'alinea 1) e calcolato a partire  dalla  stessa
data, degli esemplari di questa edizione  non  sono  stati  messi  in
vendita in questo Paese per rispondere ai  bisogni,  sia  del  grande
pubblico,  sia  dell'insegnamento  scolastico  e  universitario,  dal
titolare del diritto di riproduzione o con la sua  autorizzazione,  a
un prezzo paragonabile a quello che e' in uso  nel  detto  Paese  per
opere analoghe, ogni cittadino di  tale  Paese  potra'  ottenere  una
licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a questo  prezzo
o  a  un  prezzo  inferiore,  al  fine  di  rispondere   ai   bisogni
dell'insegnamento scolastico e universitario. 
  b) Una licenza per riprodurre e pubblicare  una  edizione,  che  e'
stata messa in circolazione in conformita' al comma  a),  puo'  anche
essere accordata in virtu' delle  condizioni  previste  dal  presente
articolo  se,  dopo  la  scadenza  del  periodo  applicabile,   degli
esemplari autorizzati di questa edizione non sono  piu'  in  vendita,
per una durata di sei mesi, nel Paese interessato per  rispondere  ai
bisogni  del  grande  pubblico,  o  dell'insegnamento  scolastico   e
universitario, ad un prezzo paragonabile a quello  che  e'  richiesto
nel detto Paese per opere analoghe. 
  3) Il periodo a cui si riferisce l'alinea 2) a)  i)  e'  di  cinque
anni. 
  Tuttavia, 
  i) per le opere che trattano di scienze  esatte  e  naturali  e  di
tecnologia e' di tre anni; 
  ii) per le opere  che  appartengono  al  campo  dell'immaginazione,
corsi romanzi, le opere poetiche, drammatiche e  musicali,  e  per  i
libri d'arte, e' di sette anni. 
  4) a) Nel caso in cui puo' essere  ottenuta  alla  scadenza  di  un
periodo di tre anni, la licenza non potra' essere concessa  in  forza
del presente articolo prima della scadenza di un termine di sei mesi: 
  i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita'  previste
dall'articolo IV. 1); 
  ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del  titolare  del  diritto  di
riproduzione non e' conosciuto, dalla  data  in  cui  il  richiedente
procede, come previsto all'articolo IV.  2),  all'invio  delle  copie
della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. 
  b) Negli altri casi e se  l'articolo  IV.  2)  e'  applicabile,  la
licenza non potra'  essere  accordata  prima  della  scadenza  di  un
termine di tre mesi dall'invio delle copie della domanda. 
  c) Se durante il termine di sei o di tre mesi previsto al comma  a)
e b) la messa in vendita come la descrive l'alinea  2)  a)  ha  avuto
luogo, nessuna licenza sara' concessa in forza del presente articolo. 
  d) Nessuna licenza puo' essere concessa quando l'autore ha ritirato
dalla  circolazione  tutti  gli  esemplari   dell'edizione   per   la
riproduzione e la pubblicazione  della  quale  la  licenza  e'  stata
richiesta. 
  5) Una licenza al fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di
un'opera non sara' concessa, in  forza  del  presente  articolo,  nei
seguenti casi: 
  i) quando la traduzione di cui si tratta non  e'  stata  pubblicata
dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione; 
  ii) quando la traduzione non e' fatta in una lingua d'uso  generale
nel Paese in cui la licenza e' richiesta. 
  6) Se degli esemplari di una edizione di  un'opera  sono  messi  in
vendita nel  Paese  contemplato  nell'alinea  1)  per  rispondere  ai
bisogni  del  grande  pubblico,  o  dell'insegnamento  scolastico   e
universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la  sua
autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che e' in  uso  nel
detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa  in  forza  del
presente articolo scadra' se questa edizione e' nella stessa lingua e
il suo contenuto essenzialmente  lo  stesso,  rispettivamente,  della
lingua e del  contenuto  dell'edizione  pubblicata  in  virtu'  della
licenza. La  messa  in  circolazione  di  tutti  gli  esemplari  gia'
prodotti prima della scadenza della licenza potra' continuare fino al
loro esaurimento. 
  7) a) Con riserva delle disposizioni del comma b), le opere  a  cui
si applica il presente articolo sono solo le opere  pubblicate  sotto
forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. 
  b) Il presente articolo  si  applica  del  pari  alla  riproduzione
audiovisiva di fissazioni lecite audio-visive quando costituiscano  o
incorporino opere protette, come pure alla traduzione del  testo  che
le accompagna in una lingua di uso  generale  nel  Paese  in  cui  la
licenza e' richiesta, sempre che le fissazioni audio-visive di cui si
tratta siano state concepite  e  pubblicate  ai  soli  fini  dell'uso
scolastico e universitario.