ARTICOLO III. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facolta' prevista dal presente articolo sara' abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione previsto all'articolo 9 un regime di licenze non esclusive e non cedibili, accordate dall'autorita' competente alle condizioni che seguono e in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV. 2) a) Nei riguardi di un'opera alla quale si applica il presente articolo in forza dell'alinea 7) e quando, alta scadenza, i) del periodo fissato nell'alinea 3) e calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di una tale opera, o ii) di un periodo piu' lungo fissato dalla legislazione nazionale del Paese previsto all'alinea 1) e calcolato a partire dalla stessa data, degli esemplari di questa edizione non sono stati messi in vendita in questo Paese per rispondere ai bisogni, sia del grande pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni cittadino di tale Paese potra' ottenere una licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a questo prezzo o a un prezzo inferiore, al fine di rispondere ai bisogni dell'insegnamento scolastico e universitario. b) Una licenza per riprodurre e pubblicare una edizione, che e' stata messa in circolazione in conformita' al comma a), puo' anche essere accordata in virtu' delle condizioni previste dal presente articolo se, dopo la scadenza del periodo applicabile, degli esemplari autorizzati di questa edizione non sono piu' in vendita, per una durata di sei mesi, nel Paese interessato per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell'insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello che e' richiesto nel detto Paese per opere analoghe. 3) Il periodo a cui si riferisce l'alinea 2) a) i) e' di cinque anni. Tuttavia, i) per le opere che trattano di scienze esatte e naturali e di tecnologia e' di tre anni; ii) per le opere che appartengono al campo dell'immaginazione, corsi romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali, e per i libri d'arte, e' di sette anni. 4) a) Nel caso in cui puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, la licenza non potra' essere concessa in forza del presente articolo prima della scadenza di un termine di sei mesi: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita' previste dall'articolo IV. 1); ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non e' conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all'articolo IV. 2), all'invio delle copie della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. b) Negli altri casi e se l'articolo IV. 2) e' applicabile, la licenza non potra' essere accordata prima della scadenza di un termine di tre mesi dall'invio delle copie della domanda. c) Se durante il termine di sei o di tre mesi previsto al comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l'alinea 2) a) ha avuto luogo, nessuna licenza sara' concessa in forza del presente articolo. d) Nessuna licenza puo' essere concessa quando l'autore ha ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari dell'edizione per la riproduzione e la pubblicazione della quale la licenza e' stata richiesta. 5) Una licenza al fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di un'opera non sara' concessa, in forza del presente articolo, nei seguenti casi: i) quando la traduzione di cui si tratta non e' stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione; ii) quando la traduzione non e' fatta in una lingua d'uso generale nel Paese in cui la licenza e' richiesta. 6) Se degli esemplari di una edizione di un'opera sono messi in vendita nel Paese contemplato nell'alinea 1) per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadra' se questa edizione e' nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto dell'edizione pubblicata in virtu' della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari gia' prodotti prima della scadenza della licenza potra' continuare fino al loro esaurimento. 7) a) Con riserva delle disposizioni del comma b), le opere a cui si applica il presente articolo sono solo le opere pubblicate sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Il presente articolo si applica del pari alla riproduzione audiovisiva di fissazioni lecite audio-visive quando costituiscano o incorporino opere protette, come pure alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso generale nel Paese in cui la licenza e' richiesta, sempre che le fissazioni audio-visive di cui si tratta siano state concepite e pubblicate ai soli fini dell'uso scolastico e universitario.