(Annesso-art. IV)
                            ARTICOLO IV. 
 
  1) Ogni licenza prevista all'articolo II o all'articolo III  potra'
essere concessa  solo  se  il  richiedente,  in  conformita'  con  le
disposizioni in vigore nel Paese di cui  si  tratta,  provi  di  aver
domandato al  titolare  del  diritto  l'autorizzazione  di  fare  una
traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare  l'edizione,
secondo i casi, e di non aver potuto ottenere la  sua  autorizzazione
o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di  non  averlo  potuto
raggiungere. Contemporaneamente a  questa  domanda  al  titolare  del
diritto, il richiedente  deve  informarne  ogni  centro  nazionale  o
internazionale d'informazione contemplato all'alinea 2). 
  2) Se il titolare del diritto non ha potuto  essere  raggiunto  dal
richiedente,  questi  deve  mandare,  per   via   aerea,   in   plico
raccomandato, copie della richiesta sottoposta da  lui  all'autorita'
competente a concedere la licenza, all'editore  il  cui  nome  figura
sull'opera e a ogni centro nazionale o internazionale  d'informazione
che puo' essere stato designato, in una notifica depositata a  questo
fine presso il Direttore Generale,  dal  Governo  del  Paese  in  cui
l'editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni. 
  3) Il nome dell'autore deve essere indicato su tutti gli  esemplari
della traduzione o della riproduzione pubblicata  in  virtu'  di  una
licenza concessa in forza dell'articolo II o  dell'articolo  III.  Il
titolo dell'opera deve figurare su  tutti  questi  esemplari.  Se  si
tratta di una traduzione, il titolo originale dell'opera deve in ogni
caso figurare su tutti gli esemplari dell'opera. 
  4)  a)  Ogni  licenza  accordata  in  forza  dell'articolo   II   o
dell'articolo III non si estende all'esportazione di esemplari e  non
e'  valida  che  per  la  pubblicazione  della  traduzione  o   della
riproduzione, secondo i casi, all'interno del territorio del Paese in
cui tale licenza e' stata richiesta. 
  b)  Ai  fini  dell'applicazione  del   comma   a),   si   considera
esportazione l'invio di esemplari da un  territorio  verso  il  Paese
che, per questo territorio, ha fatto una dichiarazione in conformita'
all'articolo I. 5). 
  c) Quando un organismo governativo o ogni altro organismo  pubblico
di un Paese che ha  accordato,  conformemente  all'articolo  II,  una
licenza di fare una traduzione in una lingua diversa dall'inglese, lo
spagnolo o  il  francese,  invia  degli  esemplari  della  traduzione
pubblicata in forza di una tale licenza a un  altro  Paese,  un  tale
invio non si considera, ai fini del comma a),  come  esportazione  se
sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
  i) i destinatari sono  dei  privati  cittadini  del  Paese  la  cui
autorita'  competente  ha  concesso  la  licenza,  o   organizzazioni
raggruppanti tali cittadini; 
  ii) gli esemplari sono utilizzati soltanto  per  l'uso  scolastico,
universitario o di ricerca; 
  iii) l'invio degli esemplari e la loro distribuzione  ulteriore  ai
destinatari non hanno alcun carattere lucrativo; e 
  iv) il Paese a cui gli esemplari sono stati inviati ha stipulato un
accordo col Paese  la  cui  autorita'  competente  ha  rilasciato  la
licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o  queste
due operazioni, e il Governo di questo ultimo Paese ha notificato  al
Direttore Generale un tale accordo. 
  5) Ogni esemplare pubblicato in virtu' di una licenza  concessa  in
forza  dell'articolo  II  o  dell'articolo  III  deve  contenere  una
menzione nella lingua appropriata indicante che  l'esemplare  non  e'
messo in circolazione che nel Paese  o  territorio  a  cui  la  detta
licenza si applica. 
  6)  a)  Misure  appropriate  saranno  prese  sul  piano   nazionale
affinche' 
  i) la licenza comporti  in  favore  del  titolare  del  diritto  di
traduzione o di riproduzione, secondo i casi, una remunerazione  equa
e conforme alla scala dei compensi normalmente versati  nel  caso  di
licenze liberamente negoziate tra gli interessati nei due  Paesi  che
li riguardano; e 
  ii) siano assicurati il pagamento  e  il  trasferimento  di  questa
remunerazione; se esiste una regolamentazione nazionale in materia di
divise,  l'autorita'  competente  non  risparmiera'  alcuno   sforzo,
ricorrendo  ai   meccanismi   internazionali,   per   assicurare   il
trasferimento   della   remunerazione    in    moneta    convertibile
internazionalmente o nel suo equivalente. 
  b) Misure appropriata saranno prese nel quadro  della  legislazione
nazionale affinche' sia garantita una traduzione corretta  dell'opera
o una riproduzione esatta dell'edizione di cui si tratta,  secondo  i
casi.