ARTICOLO V. 1) a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invochera' il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II puo', al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare una tale dichiarazione, i) fare, se e' un Paese a cui si applica l'articolo 30. 2) a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda il diritto di traduzione; ii) fare, se e' un Paese a cui non si applica l'articolo 30. 2) a), e anche se non e' un Paese estraneo all'Unione, una dichiarazione come previsto dall'articolo 30. 2) b), prima frase. b) Nel caso di un Paese che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, come e' contemplato nell'articolo I. 1), una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino alla data in cui scade il termine applicabile ai sensi dell'articolo I. 3). c) Ogni Paese che ha fatto una dichiarazione in conformita' al presente alinea non puo' invocare ulteriormente il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II, anche se ritira la detta dichiarazione. 2) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II non puo' fare ulteriormente una dichiarazione in conformita' all'alinea 1). 3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come e' contemplato nell'articolo I. 1) potra' due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all'articolo 1. 3), fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30. 2) b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all'Unione. Questa dichiarazione prendera' effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all'articolo 1. 3).