(Annesso-art. V)
                             ARTICOLO V. 
 
  1) a) Ogni Paese abilitato a  dichiarare  che  esso  invochera'  il
beneficio della facolta' prevista dall'articolo II puo',  al  momento
della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare
una tale dichiarazione, 
  i) fare, se e' un Paese a cui si applica l'articolo 30. 2) a),  una
dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda  il
diritto di traduzione; 
  ii) fare, se e' un Paese a cui non si applica l'articolo 30. 2) a),
e anche se non e' un Paese  estraneo  all'Unione,  una  dichiarazione
come previsto dall'articolo 30. 2) b), prima frase. 
  b) Nel caso di un Paese che abbia  cessato  di  essere  considerato
Paese in via di sviluppo, come e' contemplato  nell'articolo  I.  1),
una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino  alla
data in cui scade il termine applicabile ai  sensi  dell'articolo  I.
3). 
  c) Ogni Paese che ha fatto  una  dichiarazione  in  conformita'  al
presente alinea non puo' invocare ulteriormente  il  beneficio  della
facolta'  prevista  dall'articolo  II,  anche  se  ritira  la   detta
dichiarazione. 
  2) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), ogni Paese che ha
invocato il beneficio della facolta' prevista  dall'articolo  II  non
puo' fare ulteriormente una dichiarazione in  conformita'  all'alinea
1). 
  3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via  di
sviluppo come e' contemplato nell'articolo I. 1) potra' due  anni  al
massimo prima della scadenza del  termine  applicabile  conformemente
all'articolo 1. 3), fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30.
2) b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese
estraneo all'Unione. Questa dichiarazione prendera' effetto alla data
in cui scade il termine applicabile conformemente all'articolo 1. 3).