(Annesso-art. VI)
                            ARTICOLO VI. 
 
  1) Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, a decorrere  dalla  data
del presente Atto e in qualunque momento  prima  di  esser  vincolato
dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso: 
  i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli  articoli
1 a 21 e dal  presente  Annesso,  sarebbe  abilitato  a  invocare  il
beneficio delle facolta'  previste  dall'articolo  I.  1),  che  esso
applichera' le disposizioni dell'articolo II o dell'articolo  III,  o
di entrambi, alle opere il cui Paese di origine e' un Paese  che,  in
applicazione del punto  ii)  che  segue,  accetta  l'applicazione  di
questi articoli a tali opere o che e' vincolato dagli articoli 1 a 21
e  dal  presente  Annesso;  una  tale  dichiarazione  puo'  riferirsi
all'articolo V invece che all'articolo II; 
  ii) che esso accetta l'applicazione del presente Annesso alle opere
di cui esso e' il Paese di origine, da  parte  dei  Paesi  che  hanno
fatto una dichiarazione in virtu' del punto i) di  cui  sopra  o  una
notificazione in virtu' dell'articolo I. 
  2) Ogni dichiarazione secondo l'alinea 1)  deve  essere  fatta  per
iscritto e depositata  presso  il  Direttore  Generale.  Essa  prende
effetti alla data del suo deposito. 
 
  IN FEDE DI CHE, i  sottoscritti,  a  tal  fine  autorizzati,  hanno
firmato il presente Atto. 
 
  FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971. 
 
  (Seguono le firme).