ARTICOLO VI. 1) Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto e in qualunque momento prima di esser vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso: i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facolta' previste dall'articolo I. 1), che esso applichera' le disposizioni dell'articolo II o dell'articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine e' un Paese che, in applicazione del punto ii) che segue, accetta l'applicazione di questi articoli a tali opere o che e' vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso; una tale dichiarazione puo' riferirsi all'articolo V invece che all'articolo II; ii) che esso accetta l'applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso e' il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtu' del punto i) di cui sopra o una notificazione in virtu' dell'articolo I. 2) Ogni dichiarazione secondo l'alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetti alla data del suo deposito. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971. (Seguono le firme).