PROTOCOLLO che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, Desiderosi di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati quali la "Convenzione" e il "Protocollo"), Hanno deciso di concludere un Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: - il Governo della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Mario MONDELLO - il Consiglio Federale svizzero: l'Ambasciatore Antonino JANNER i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione e del Protocollo: Articolo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio 1979; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio 1979. 3. Le domande di rimborso cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione".