(Protocollo-art. 1)
                             PROTOCOLLO 
 
  che modifica  la  Convenzione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione svizzera per  evitare  le  doppie  imposizioni  e  per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul  reddito  e
sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il  9
marzo 1976 
 
  Il Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  Federale
svizzero, 
  Desiderosi di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune  altre  questioni
in materia di  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  e  relativo
Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito
indicati quali la "Convenzione" e il "Protocollo"), 
  Hanno deciso di concludere  un  Protocollo  di  modifica  ed  hanno
nominato a tale scopo come plenipotenziari: 
    - il Governo della Repubblica italiana: 
      l'Ambasciatore Mario MONDELLO 
    - il Consiglio Federale svizzero: 
      l'Ambasciatore Antonino JANNER 
i quali, dopo essersi  comunicati  i  loro  pieni  poteri  ed  averli
riconosciuti in buona e dovuta forma,  hanno  convenuto  le  seguenti
disposizioni che formano parte integrante  della  Convenzione  e  del
Protocollo: 
 
                             Articolo 1. 
 
  I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi
e sostituiti dai seguenti: 
  "2. La presente Convenzione entrera'  in  vigore  alla  data  dello
scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue  disposizioni  si
applicheranno: 
    a) alle imposte prelevate alla fonte  sui  redditi  attribuiti  o
messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio 1979; 
    b) alle altre imposte di periodi imponibili  che  si  chiudono  a
decorrere dal 1 gennaio 1979. 
  3. Le domande di rimborso cui da' diritto la  presente  Convenzione
con riferimento ad ogni imposta dovuta dai  residenti  di  uno  degli
Stati  contraenti  relativa   ai   periodi   che   iniziano   il,   o
successivamente al, 1 gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della
Convenzione  stessa  possono  essere  presentate   entro   due   anni
dall'entrata in vigore della Convenzione".