(Protocollo-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
  L'articolo 31 della Convenzione  e'  soppresso  e  sostituito  come
segue: 
  "La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel  paragrafo  4
dell'articolo 15 costituisce parte  integrante,  rimarra'  in  vigore
sino alla denuncia da parte di uno degli Stati  contraenti.  Ciascuno
Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per  via  diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno
solare e a decorrere dall'anno 1981. In questo caso,  la  Convenzione
si applichera' per l'ultima volta: 
    a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi
pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 
    b) alle altre imposte di periodi imponibili che  si  chiudono  al
piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno".