(Protocollo-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
  1. Dopo la lettera  b)  del  Protocollo  e'  inserita  la  seguente
disposizione: 
  "c) Le  disposizioni  dell'articolo  19  si  applicano,  nonostante
quanto previsto dall'articolo  30  della  Convenzione,  alle  imposte
relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al,
1 gennaio 1974; le domande  di  rimborso  possono  essere  presentate
entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette
disposizioni si  applicano  anche  alle  remunerazioni  percepite  da
cittadini italiani che  prestano  la  loro  attivita'  lavorativa  in
Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti: 
    - ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani); 
    - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza); 
    - ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori); 
    - INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale); 
    - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); 
    - ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale); 
    - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli  esercenti
attivita' commerciali); 
    - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori)". 
  2. Le successive lettere c), d) ed  e)  del  Protocollo  diventano,
fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).