TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico n. B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densita' rispetto all'aria > 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra. 5. IMPIANTI ELETTRICI. Devono essere realizzati in conformita' della legge 1 marzo 1968, n. 186. Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. 6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purche' le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremita' comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna. 7. IMPIANTI ANTINCENDI. Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato. La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo. Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna. Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa. L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di 2. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente piu' sforniti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovra' essere installata idonea riserva idrica; questa puo' essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena. Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze. Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60. 8. NORME TRANSITORIE Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni. 8.0. Comunicazioni. Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto. 8.1. Illuminazione di sicurezza. Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformita' con quanto specificato al punto 5. 8.2. Impianti antincendio. Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7. 9. Deroghe. Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potra' essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.