(Tabella C)
  TABELLA C 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
    
 n. B. -  In  corpi  di  fabbrica  separati  sono  ammessi  impianti
  alimentati  da  qualsiasi  tipo  di  combustibile   con   la   sola
  condizione, per quelli funzionanti  a  gas  con  densita'  rispetto
  all'aria > 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.
    5. IMPIANTI ELETTRICI.
    Devono essere realizzati in conformita' della legge 1 marzo 1968,
  n. 186.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
  sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire
  un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
    Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o
  localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un
  ordinato sfollamento.
    6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
    Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
  esterne al fabbricato ed a vista.
    Sono ammessi attraversamenti di locali purche' le tubazioni siano
  poste in guaina metallica aperta alle  due  estremita'  comunicante
  con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2  cm  rispetto  al
  diametro della tubazione interna.
    7. IMPIANTI ANTINCENDI.
    Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di
  reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
    La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna
  montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa  deve  essere
  derivato ad ogni piano, sia fuori terra che  interrato,  almeno  un
  idrante con  attacco  45  UNI  804  a  disposizione  per  eventuale
  collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
    Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
  diametro minimo di 25  mm  e  di  lunghezza  idonea  ad  assicurare
  l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.
    Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la
  scala sia a prova di fumo interna.
    Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un
  idoneo attacco di mandata per autopompa.
    L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
  minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso  di  piu'
  colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
    L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
  l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente  piu'  sforniti,  di  120
  l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar  1,5  per
  un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non  garantisca  le
  condizioni di cui al  punto  precedente  dovra'  essere  installata
  idonea riserva idrica; questa puo' essere ubicata a qualsiasi piano
  e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
    Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
    Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono
  essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio  tramite
  linea propria non utilizzata per altre utenze.
    Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete
  antincendio devono essere costituiti da due pompe, una  di  riserva
  all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad  esempio
  elettropompa e motopompa). L'avviamento  dei  gruppi  di  pompaggio
  deve essere automatico.
    Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono
  essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne  montanti
  possono correre, a giorno o incassate, nei  vani  scale  oppure  in
  appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
    8. NORME TRANSITORIE
    Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata
  in vigore delle presenti norme, devono essere attuate  le  seguenti
  prescrizioni.
    8.0. Comunicazioni.
    Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le
  comunicazioni di cui al secondo  comma  del  punto  2.6  attraverso
  porte RE 30, anche senza disimpegno,  filtro  a  prova  di  fumo  o
  accesso diretto da spazio scoperto.
    8.1. Illuminazione di sicurezza.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un
  sistema di illuminazione di sicurezza  in  conformita'  con  quanto
  specificato al punto 5.
    8.2. Impianti antincendio.
    Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati
  impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
  Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati  a  condizione
  che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al
  punto 7.
    9. Deroghe.
    Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di
  esercizio non fosse possibile attuare qualcuna  delle  prescrizioni
  contenute nelle presenti norme, potra' essere avanzata  istanza  di
  deroga con  le  procedure  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.