Art. 3. 1. Ogni impresa facente parte di raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, deve essere in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, nelle misure percentuali di seguito specificate, fermo restando che il totale dei valori corrispondenti a ciascun requisito non deve essere inferiore al 100% (cento per cento) del valore minimo fissato per ciascuno di essi. 2. Nel caso di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 584 del 1977, come modificato dall'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 (integrazione orizzontale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati: a) da una impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, in possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 in misura percentuale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei valori minimi ivi fissati; b) da altre imprese, che nel raggruppamento temporaneo svolgono la funzione di mandanti, ognuna delle quali in possesso di ciascuno di detti requisiti in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). 3. L'impresa di cui alla lettera a) del precedente comma 2 si intende comunque in possesso: a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1, se il relativo valore di "cifra d'affari convenzionale triennale" (come definita alla voce n. 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non e' inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire; b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella 1, se il relativo valore di "patrimonio netto" (come definito alla voce n. 5 delle dette note esplicative) non e' inferiore a 9,6 (nove virgola sei) miliardi di lire; c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1, se il relativo valore di "affidamenti per cassa e prestito soci" (come definiti alle voci n. 6 e n. 7 delle dette note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non e' inferiore a 6 (sei) miliardi di lire; d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1, se il relativo valore di "attrezzature e mezzi d'opera" (come definiti alla voce n. 8 delle dette note esplicative) non e' inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire; e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1, se il relativo valore di "importo salari e stipendi attivita' propria e indiretta triennale" (come definito alla voce n. 9 delle dette note esplicative) non e' inferiore a 36 (trentasei) miliardi di lire. 4. Ciascuna impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2 si intende comunque titolare: a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1, se il rispettivo valore di "cifra d'affari convenzionale triennale" (come sopra definita) non e' inferiore a 150 (centocinquanta) miliardi di lire; b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella 1, se il rispettivo valore di "patrimonio netto" (come sopra definito) non e' inferiore a 4,8 (quattro virgola otto) miliardi di lire; c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1, se il rispettivo valore di "affidamenti per cassa e prestito soci" (come sopra definiti) non e' inferiore a 3 (tre) miliardi di lire; d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1, se il rispettivo valore di "attrezzature e mezzi d'opera" (come sopra definiti) non e' inferiore a 9 (nove) miliardi di lire; e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1, se il rispettivo valore di "importo salari e stipendi attivita' propria e indiretta triennale" (come sopra definito) non e' inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire. 5. Nel caso di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 584 del 1977, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 687 del 1984 (integrazione verticale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati da imprese ognuna delle quali in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, con valori non inferiori ai valori minimi fissati nella tabella stessa moltiplicati per il rapporto tra importo di concessione di propria competenza e importo totale della concessione. Qualora l'importo delle opere prevalenti implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 3, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di piu' imprese, purche' un'impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 3 e le altre abbiano requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4. Qualora l'importo delle opere scorporate implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 4, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di piu' imprese, purche' ciascuna abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4. 6. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro, disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, dal decreto legge del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, partecipano alle gare di cui alla legge n. 80 del 1987 singolarmente ovvero riuniti in raggruppamenti temporanei o in consorzi con altre imprese - documentando o di essere essi stessi in possesso dei requisiti di cui alle tabelle 1 e 2, con valori non inferiori a quelli minini ivi fissati, oppure che ne sono in possesso, nella misura percentuale prevista ai successivi commi 7 e 8, le cooperative loro consorziate, nominativamente indicate, per conto delle quali i consorzi dichiarano di partecipare. 7. Nel caso in cui il consorzio partecipi singolarmente, i valori dei requisiti della tabella 1, posseduti dalle cooperative che esso ha indicato, devono corrispondere a quanto prescritto, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi, all'art. 1, comma 3, e ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. 8. Nel caso in cui il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese, esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2, tutte le cooperative da esso indicate devono essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla lettera b) del precedente comma 2; ove, invece, il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera a) del precedente comma 2, una delle cooperative tra quelle da esso indicate, deve essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla lettera a) del precedente comma 2 e le altre cooperative devono esserlo almeno nella misura minima prescritta per le imprese di cui alla lettera b) del precedente comma 2. 9. L'impresa - tenuta a dimostrare il possesso del requisito contrassegnato con la lettera A) della tabella 1, attraverso una "cifra d'affari convenzionale triennale" (come definita alla voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) con valore non inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire - deve aver sottoposto i propri bilanci a certificazione redatta, secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da una societa' iscritta all'albo speciale delle societa' di revisione di cui alla delibera Consob 26 aprile 1980, n. 699. 10. In via transitoria, ove l'impresa non abbia gia' sottosposto a certificazione i propri bilanci, deve avere almeno validamente conferito l'incarico di certificare il bilancio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico stesso e, comunque, a partire dal bilancio relativo all'esercizio 1990.