(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
  1.   Ogni   impresa  facente  parte  di  raggruppamenti  temporanei
costituiti ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto
1977, n. 584, o di consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 e
seguenti del codice civile, deve essere in possesso di  ciascuno  dei
requisiti  di cui alla tabella 1, nelle misure percentuali di seguito
specificate, fermo restando che il totale dei valori corrispondenti a
ciascun requisito non deve essere inferiore al 100% (cento per cento)
del valore minimo fissato per ciascuno di essi.
  2.  Nel  caso  di  cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 584 del
1977, come modificato dall'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n.  687
(integrazione   orizzontale),   il  raggruppamento  temporaneo  o  il
consorzio devono essere formati:
    a)  da  una  impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la
funzione di capogruppo, in possesso dei requisiti di cui alla tabella
1  in  misura  percentuale non inferiore al 50% (cinquanta per cento)
dei valori minimi ivi fissati;
    b)  da  altre imprese, che nel raggruppamento temporaneo svolgono
la funzione di mandanti, ognuna delle quali in possesso  di  ciascuno
di  detti requisiti in misura non inferiore al 10% (dieci per cento).
 3.  L'impresa  di  cui  alla  lettera  a)  del precedente comma 2 si
intende comunque in possesso:
    a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1,
se il relativo valore di  "cifra  d'affari  convenzionale  triennale"
(come definita alla voce n. 3 delle note esplicative delle tabelle 1,
2 e 3) non e' inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire;
    b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella 1,
se il relativo valore di "patrimonio netto" (come definito alla  voce
n.  5  delle  dette  note  esplicative)  non e' inferiore a 9,6 (nove
virgola sei) miliardi di lire;
    c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1,
se il relativo valore di "affidamenti  per  cassa  e  prestito  soci"
(come  definiti  alle  voci  n. 6 e n. 7 delle dette note esplicative
delle tabelle 1, 2 e 3) non e' inferiore a 6 (sei) miliardi di lire;
    d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1,
se il  relativo  valore  di  "attrezzature  e  mezzi  d'opera"  (come
definiti  alla  voce  n.  8  delle  dette  note  esplicative)  non e'
inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire;
    e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1,
se il relativo valore di "importo salari e stipendi attivita' propria
e indiretta triennale" (come definito alla voce n. 9 delle dette note
esplicative) non e' inferiore a 36 (trentasei) miliardi di lire.
  4.  Ciascuna  impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2
si intende comunque titolare:
    a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1,
se il rispettivo valore di "cifra d'affari  convenzionale  triennale"
(come  sopra  definita)  non  e'  inferiore  a  150  (centocinquanta)
miliardi di lire;
    b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella 1,
se il rispettivo valore di "patrimonio netto" (come  sopra  definito)
non e' inferiore a 4,8 (quattro virgola otto) miliardi di lire;
    c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1,
se il rispettivo valore di "affidamenti per cassa  e  prestito  soci"
(come sopra definiti) non e' inferiore a 3 (tre) miliardi di lire;
    d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1,
se il rispettivo valore di "attrezzature e mezzi d'opera" (come sopra
definiti) non e' inferiore a 9 (nove) miliardi di lire;
    e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1,
se il rispettivo valore  di  "importo  salari  e  stipendi  attivita'
propria e indiretta triennale" (come sopra definito) non e' inferiore
a 18 (diciotto) miliardi di lire.
  5.  Nel  caso  di  cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 584 del
1977, come sostituito  dall'art.  9  della  legge  n.  687  del  1984
(integrazione verticale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio
devono essere formati da imprese ognuna delle quali  in  possesso  di
ciascuno  dei  requisiti  di  cui  alla  tabella  1,  con  valori non
inferiori ai valori minimi fissati nella tabella stessa  moltiplicati
per  il  rapporto  tra importo di concessione di propria competenza e
importo totale  della  concessione.  Qualora  l'importo  delle  opere
prevalenti  implichi  il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1
con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 3,  detti
valori  possono  essere  raggiunti anche mediante la somma dei valori
dei  requisiti  di  piu'  imprese,  purche'   un'impresa,   che   nel
raggruppamento  temporaneo  svolge  la  funzione di capogruppo, abbia
requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente  comma
3 e le altre abbiano requisiti con valori almeno pari a quelli di cui
al precedente comma  4.  Qualora  l'importo  delle  opere  scorporate
implichi  il  possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori
superiori a quelli indicati nel  precedente  comma  4,  detti  valori
possono  essere  raggiunti  anche  mediante  la  somma dei valori dei
requisiti di piu'  imprese,  purche'  ciascuna  abbia  requisiti  con
valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4.
  6.  I  consorzi di cooperative di produzione e lavoro, disciplinati
dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento  approvato
con  regio  decreto  12  febbraio 1911, n. 278, dal decreto legge del
capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' dalla
legge  17  febbraio  1971,  n.  127,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, partecipano alle gare di cui alla legge n. 80 del  1987
singolarmente  ovvero  riuniti  in  raggruppamenti  temporanei  o  in
consorzi con altre imprese - documentando o di essere essi stessi  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  alle tabelle 1 e 2, con valori non
inferiori a  quelli  minini  ivi  fissati,  oppure  che  ne  sono  in
possesso,  nella  misura percentuale prevista ai successivi commi 7 e
8, le cooperative loro  consorziate,  nominativamente  indicate,  per
conto delle quali i consorzi dichiarano di partecipare.
  7.  Nel  caso in cui il consorzio partecipi singolarmente, i valori
dei requisiti della tabella 1, posseduti dalle cooperative  che  esso
ha   indicato,  devono  corrispondere  a  quanto  prescritto,  per  i
raggruppamenti temporanei e i consorzi, all'art. 1,  comma  3,  e  ai
precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
  8.  Nel  caso  in  cui  il  consorzio  partecipi  a  raggruppamenti
temporanei o consorzi costituiti con altre  imprese,  esercitando  il
ruolo di impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2, tutte
le cooperative  da  esso  indicate  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta
per le imprese di cui alla lettera b) del precedente  comma  2;  ove,
invece, il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi
costituiti con altre imprese esercitando il ruolo di impresa  di  cui
alla  lettera  a)  del  precedente comma 2, una delle cooperative tra
quelle da esso indicate, deve essere in possesso dei requisiti  della
tabella  1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese
di cui alla lettera a) del precedente comma 2 e le altre  cooperative
devono  esserlo  almeno nella misura minima prescritta per le imprese
di cui alla lettera b) del precedente comma 2.
  9.  L'impresa  -  tenuta  a  dimostrare  il  possesso del requisito
contrassegnato con la lettera A)  della  tabella  1,  attraverso  una
"cifra  d'affari  convenzionale triennale" (come definita alla voce 3
delle note esplicative delle  tabelle  1,  2  e  3)  con  valore  non
inferiore  a 300 (trecento) miliardi di lire - deve aver sottoposto i
propri bilanci a certificazione redatta, secondo  le  norme  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da
una societa' iscritta all'albo speciale delle societa'  di  revisione
di cui alla delibera Consob 26 aprile 1980, n. 699.
  10.  In via transitoria, ove l'impresa non abbia gia' sottosposto a
certificazione  i  propri  bilanci,  deve  avere  almeno  validamente
conferito  l'incarico  di  certificare  il  bilancio  a decorrere dal
secondo esercizio successivo a quello di  conferimento  dell'incarico
stesso e, comunque,
a partire dal bilancio relativo all'esercizio 1990.