(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 1)
                            ALLEGATO III 
            DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 
 
         per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
              memebri relative agli ascensori elettrici 
                             (84/259/CEE) 
 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comuita'  economica  europea,  in
particolare l'articolo 100, 
vista la proposta della Commissione 
visto il parere del Parlamento europeo 
visto il parere del Comitato economico e sociale 
considerando che negli Stati membri  la  costruzione  e  i  controlli
degli ascensori elettrici formano oggetto di  disposizioni  tassative
che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando cosi' gli
scambi  di  detti  ascensori;  che  occorre  pertanto  procedere   al
ravvicinamento di queste disposizioni; 
considerando che le norme relative all'installazione  ed  alle  prove
effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e
i controlli di funzionamento di questi apparecchi  influiscono  sulla
fabbricazione, che esse differiscono da uno Stato membro all'altro  e
che, di conseguenza, devono parimenti essere armonizzare; 
considerando che  la  direttiva  84/528/CEE  del  Consiglio,  del  17
settembre 1984,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli  apparecchi
di sollevamento o di movimentazione, ha definito  in  particolare  le
procedure di certificazione CEE nonche' di controllo  CEE  di  questi
apparecchi,  che,  conformemente  alla  stessa   direttiva,   occorre
soddisfare gli ascensori elettrici e i loro  elemeti  costitutivi  di
costruzione (dispositivi di bloccaggio, porte dei  piani,  limitatori
di velocita', paracadute, ammortizzatori idraulici) per poter  essere
importati, commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito
i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
 
                              Articolo 1 
 
1.  La  presente  direttiva  si  applica  agli  apparecchi  elevatori
elettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi
una cabina attrezzata per il trasporto di persone,  o  di  persone  e
cose, sospesa  mediante  cavi  o  catene  e  che  si  sposta,  almeno
parzialmente, lungo giude  verticali  o  la  cui  inclinazione  sulla
verticale e' inferiore a 15, denominati qui di seguito ascensori. 
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva: 
-  gli  ascensori  specialmente  progettati  per  scopi  militari   o
sperimentali, nonche' quelli utilizzati come attrezzature sulle navi,
negli impianti destinati alla  prospezione  e  allo  sfruttamento  in
mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive; 
- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose; 
- gli ascensori e i montacarichi non azionati  da  motore  elettrico,
gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e  i
montacarichi idraulici  ed  oleoelettrici),  gli  impianti  elevatori
conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori  a
cremagliera, elevatorie a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti
a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile  e
di lavori pubblici, gli impianti epr la costruzione e la manutenzione
e gli  ascensori  di  fabbricazione  speciale  per  il  trasporto  di
minorati fisici.