ALLEGATO III DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memebri relative agli ascensori elettrici (84/259/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comuita' economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione visto il parere del Parlamento europeo visto il parere del Comitato economico e sociale considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando cosi' gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni; considerando che le norme relative all'installazione ed alle prove effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e i controlli di funzionamento di questi apparecchi influiscono sulla fabbricazione, che esse differiscono da uno Stato membro all'altro e che, di conseguenza, devono parimenti essere armonizzare; considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento o di movimentazione, ha definito in particolare le procedure di certificazione CEE nonche' di controllo CEE di questi apparecchi, che, conformemente alla stessa direttiva, occorre soddisfare gli ascensori elettrici e i loro elemeti costitutivi di costruzione (dispositivi di bloccaggio, porte dei piani, limitatori di velocita', paracadute, ammortizzatori idraulici) per poter essere importati, commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene e che si sposta, almeno parzialmente, lungo giude verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15, denominati qui di seguito ascensori. 2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva: - gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonche' quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive; - gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose; - gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici), gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatorie a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti epr la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici.