(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 2)
                              Articolo 2 
 
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 gli Stati  membri  non
possono, a motivo delle prescrizioni di cui alla presente  direttiva,
rifiutare, vietare o limitare l'installazione e la messa in  servizio
degli ascensori  che  rispondono  alle  disposizioni  della  presente
direttiva e della direttiva e della direttiva 84/528/CEE. Negli Stati
membri in cui si richieda il  controllo  d'accettazione  prima  della
messa in servizio dell'ascensore, la conformita' con le  disposizioni
comunitarie e'  constatata  mediante  verifiche  e  prove  effettuate
secondo le disposizioni della presente direttiva  e  della  direttiva
84/528/CEE. 
Detti Stati membri  designano,  secondo  le  rispettive  disposizioni
nazionali, gli organsimi competenti per  procedere  a  tali  prove  e
verifiche. 
2. Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali  inerenti
alla  costruzione  degli  edifici  e  soprattutto   alla   protezione
anticendio, sempreche' non rientrino nel campo di applicazione  delle
disposizioni previste in merito nella presente direttiva. 
3.  Qualora  uno  Stato  membro  esiga  un'autorizzazione  preventiva
all'installazione, la domanda di autorizzazione deve essere esaminata
secondo le disposizioni della presente direttiva. 
4. Gli esami e le prove effettuati periodicamente  nell'ambito  della
mantuzione degli ascensori o dopo  una  modifica  di  rilievo  devono
essere effettuati  secondo  le  disposizioni  nazionali;  per  quanto
riguarda gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione  della
presente direttiva, tali  esami  e  prove  non  possono  essere  piu'
rigorosi di quelli precisati nell'allegato.