Articolo 2 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 gli Stati membri non possono, a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, rifiutare, vietare o limitare l'installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva e della direttiva 84/528/CEE. Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d'accettazione prima della messa in servizio dell'ascensore, la conformita' con le disposizioni comunitarie e' constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE. Detti Stati membri designano, secondo le rispettive disposizioni nazionali, gli organsimi competenti per procedere a tali prove e verifiche. 2. Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione anticendio, sempreche' non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva. 3. Qualora uno Stato membro esiga un'autorizzazione preventiva all'installazione, la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva. 4. Gli esami e le prove effettuati periodicamente nell'ambito della mantuzione degli ascensori o dopo una modifica di rilievo devono essere effettuati secondo le disposizioni nazionali; per quanto riguarda gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tali esami e prove non possono essere piu' rigorosi di quelli precisati nell'allegato.