Articolo 3 1. Gli elementi costruttivi per ascensori che figurano che figurano nell'allegato II sono sottoposti alla certificazione CEE ed al controllo CEE, conformemente alla direttiva 84/528/CEE. 2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e l'impiego per la costruzione e l'installazione di tali elementi costruttivi per ascensori quando essi sono conformi al tipo esaminato, sono muniti del contrassegno di certificazione CEE e accompagnati da un certificato di conformita' emesso dal fabbricante secondo il modello contenuto nell'allegato IV della direttiva 84/528/CEE. 3. L'attestato di certificazione CEE, che conferma che un tipo di elemento costruttivo risponde alle prescrizioni comunitarie, e' valido per un periodo di dieci anni.