(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 3)
                              Articolo 3 
 
1. Gli elementi costruttivi per ascensori che figurano  che  figurano
nell'allegato II  sono  sottoposti  alla  certificazione  CEE  ed  al
controllo CEE, conformemente alla direttiva 84/528/CEE. 
2. Gli  Stati  membri  non  possono  rifiutare,  vietare  o  limitare
l'immissione  sul  mercato  e  l'impiego   per   la   costruzione   e
l'installazione di tali elementi  costruttivi  per  ascensori  quando
essi sono conformi al tipo esaminato, sono muniti del contrassegno di
certificazione CEE e accompagnati da un  certificato  di  conformita'
emesso dal fabbricante secondo il modello contenuto nell'allegato  IV
della direttiva 84/528/CEE. 
3. L'attestato di certificazione CEE, che conferma  che  un  tipo  di
elemento  costruttivo  risponde  alle  prescrizioni  comunitarie,  e'
valido per un periodo di dieci anni.