(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 4)
                              Articolo 4 
 
Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire  che  gli
elementi costruttivi possano essere  sottoposti  alla  certificazione
CEE e che l'attestato di certificazione CEE di cui all'articolo 3, il
cui modello e' riportato nell'allegato  III,  sia  rilasciato  quando
tali elementi rispondono ai requisiti tecnici indicati  nell'allegato
I.