(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 6)
Articolo 6
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere
della sua notifica.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore
contemplato dalla presente direttiva.