(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 6)
                              Articolo 6 
 
1. Gli Stati membri mettono in  vigore  le  disposizioni  legislative
regolamentari  e  amministrative  necessarie  per  conformarsi   alla
presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a  decorrere
della sua notifica. 
Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi  emanano  nel  settore
contemplato dalla presente direttiva.