(Allegato III Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato I)
                              ALLEGATO I 
                        PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
1.  Gli  apparecchi  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,  devono
corrispondere alla norma EN  81-1  (edizione  del  14  ottobre  1977)
relativa agli ascensori elettrici, adottata dal Comitato  europeo  di
normalizzazione (CEN), salvo per quanto riguarda i punti  contemplati
nel paragrafo 2. 
2. La norma suddetta si applica con le seguenti modifiche: 
- punto 2. 
Il riferimento a HD 25,  HD  223  e  HD  224  e'  sostituito  con  il
riferimento a HD 384 punto 2; 
- punto 5.7.1. Spazi liberi superiori per gli ascensori ad aderenza e 
con organo incorporato 
Si apportano le seguenti modifiche: 
"5.7.1.1. Quando il contrappeso poggia  su  ammortizzaori  totalmente
compressi, devono essere contemporaneamente  soddisfatte  le  quattro
condizioni seguenti: 
a) la corsa guidata della cabina, ancora possibile  in  salita,  deve
essere... (invariato), 
b) la distanza libera al di sopra della superficie di  cui  al  punto
8.13.1. b) deve essere almeno... (invariato), 
c) la distanza libera fra le parti piu' basse del soffitto  del  vano
di corsa e: 
1).. (invariato), 
2).. (invariato), 
d) lo spazio al  di  sopra  della  cabina  deve  poter  contenere  un
parallelepipedo di almeno 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m,  appoggiato  su  uno
dei suoi lati.; 
5.7.2.2. Quando gli ammortizzatori supreiori.. (invariato): 
a) la distanza libera al di sopra della superficie di  cui  al  punto
8.13.1. b) deve essere almeno pari a 1 m, 
b) la distanza  libera  tra  le  parti  piu'  basse  del  soffitto...
(invariato), 
c) lo spazio al  di  sopra  della  cabina  deve  poter  contenere  un
parallelepipido di almeno 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m,  appoggiato  su  uno
dei suoi lati."; 
- punto 5.7.3.3. 
Le dimensioni di cui alla lettera a)  sono  sostituite  dai  seguenti
valori: 
"0,5 m x 0,6 m x 1 m"; 
- punto 6.2.1. 
Gli accessi dall'esterno all'interno  dei  locali  delle  macchine  e
delle pulegge devono: 
a) poter essere correttamente illuminati da  un  (dei)  dispostivo(i)
elettrico(i) stabilmente, 
b) essere  facilmente  utilizzabili  con  tutta  sicurezza,  in  ogni
circostanza, e senza richiedere il  paesaggio  attraverso  un  locale
privato. 
Le vie di accesso ai locali  delle  maccjine  e  gli  accessi  stessi
devono avere un'altezza minima di 1,8 m (le soglie e i  rialzi  delle
porte  la  cui  altezza  non  superi  0,4  m  non   sono   presi   in
considerazione) 
(N c); 
- punto 6.3.2.1. 
Modificare come segue il secondo capoverso: 
"In particolare, occorre disporre: 
a) di una superficie libera orizzontale davanti a pannelli e armadio,
questa superficie e' definita come segue (N c): 
- profondita',  misurata  a  partire  dalla  superficie  esterna  dei
rivestiemnti, almeno 700 mm. 
Questa distanza puo' essere ridotta a 600 mm a livello  degli  organi
di comando (impugnature, ecc.) sporgenti; 
- larghezza, la maggiore delle due dimensioni seguenti: 
500 mm 
Larghezza totale dell'armadio o del pannello; 
b) (invariato)."; 
- punti 7.1.1. e 8.6.3. 
Sostituire il valore 610 mm" con il valore "6 mm". La  seconda  frase
del punto 0.1.2.2 non si applica tuttavia a questo nuovo valore; 
- punto 8.2. Superficie della cabina 
Sostituire, nella parte inferiore della  tabella  1,  le  ultime  tre
righe con il testo seguente: 
"Qualora il carico  nominale  sia  superiore  al  valore  del  carico
nominale indicato nella tabella per la superficie  della  cabina,  il
numero massimo ammissibile  di  passeggeri  deve  corrispondere  alla
superificie utile effettiva della cabina."; 
- punto 8.13.1. 
Si aggiunga il seguente requisito: 
"Il tetto della  cabina  deve  essere  progettato  in  modo  che  sia
possibile  installarvi  una  ringhiera.  Gli  Stati  membri   possono
esigere, sul loro territorio,  l'installazione  obbligatoria  di  una
ringhiera sul tetto della cabina."; 
- punto 9.1.2. c) 
Sostituire con il testo seguente: 
"Le  altre  caratteristiche  (composizione,  allungamento,  ovalita',
elasticita', prove...) devono almeno corrispondere a quelle  definite
nelle norme internazionali che le riguardano. Se tali norme  mancano,
all'atto dell'installazione degli ascensori si devono  rispettare  le
prescrizioni e le norme  nazionali  dello  Stato  membro  in  cui  e'
installato l'ascensore."; 
- punto 10.5.3.1. b) 2. 
Leggi: 
"2) ovvero aprire mediante  un  dispositivo  elettrico  di  sicurezza
(14.1.2) il circuito che alimenta... 
(resto invariato)."; 
-punto 11. GIOCO TRA CABINA E PARETI NONCHE' TRA CABINA E CONTRAPPESO
- punto 11.2. Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori 
muniti di porta di cabina 
(testo invariato); 
- punto 11.3. Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori 
senza porta di cabina 
(testo invariato). 
Aggiungere il punto seguente: 
"11.4. Gioco tra cabina e contrappeso 
La cabina ed i relativi elementi devono distare almeno  0,005  m  dal
contrappeso (qualora esso esista) e dai relativi elementi."; 
- punto 12.4.2.1. 
Aggiungere il seguente testo: 
"Tutti  gli  elementi  meccanici  del  freno  che  contribuiscono  ad
esercitare l'azione frenante sul tamburo o sul  disco  devono  essere
installati in due esemplari e devono essere di dimensioni  tali  che,
qualora uno di detti elementi non agisse sul tamburo o sul disco  del
freno, continui ad essere esercitata un'azione frenante sufficiente a
rallentare la corsa della  cabina  con  carico  massimo  autorizzato.
Tuttavia,  sino  allo  scadere  di  cinque  anni  dall'entrata  delle
direttiva, gli Stati membri hanno la facolta' di imporre o no  questo
requisito."; 
- punto 13.1.1.2. 
Sostituire con il testo seguente: 
"I  regolamenti  nazionali  concernenti  i  circuiti   elettrici   di
distribuzione  si  applicano  fino  ai  morsetti  di  entrata   degli
interruttori di cui al punto 13.1.1.1. Essi si applicano a  tutto  il
circuito di illuminazione dei locali delle macchine e delle  pulegge,
del vano di corsa e della fossa."; 
- punto 13.1.1.3. 
Nella misura in cui  la  norma  EN  81-1  non  contiene  disposizioni
particolari relative  agli  elementi  per  l'installazione  elettrica
degli ascensori, si applica la direttiva 73/23/CEE; 
- punto 13.1.1.3. 
Nella misura in cui  la  norma  EN  81-1  non  contiene  disposizioni
particolari relative  agli  elementi  epr  l'installazione  elettrica
degli ascensori, si applica la direttiva 73/23/CEE; 
- punto 13.1.1.4. 
Sostituire tale punto con il testo seguente: 
"L'installazione elettrica degli ascensori deve: 
a) rispondere ai requisiti previsti  nei  documenti  armonizzati  del
CENELEC  che  sono  stati  approvati  dai   comitati   elettrotecnici
nazionali dei paesi della CEE; 
b) in mancanza dei documenti  armonizzati  di  cui  alla  lettera  a)
riguardanti   l'installazione   delle   apparecchiature   elettriche,
rispondere ai requisiti della normativa nazionale del paese in cui e'
installato l'ascensore."; 
- punto 13.1.2. 
Sostituire con il seguente testo: 
"Nei  locali  delle  macchine  e  delle  pulegge  e'  necessaria  una
protezione dai contatti diretti per mezzo di  involucri  che  abbiano
almeno un grado di protezione IP 1 X."; 
- punto 13.2.1.3. 
Completare questo punto nel modo seguente: 
"Sia per i contattori principali di cui al punto 13.2.1.1 che  per  i
contattori ausiliari di qui al punto 13.2.1.2 si puo' ammettere nelle
misure prese per soddisfare il punto 14.1.1.1 che: 
... (resto invariato)"; 
- punto 13.3. 
Sostituire con il testo seguente: 
"13.3.1. I motori direttamente raccordati  alla  rete  devono  essere
protetti contro i cortocircuiti. 
13.3.2. I motori direttamente  raccordati  alla  rete  devono  essere
protetti contro i sovraccarichi mediante dispositivi di  interruzione
automatica a riarmo manuale (ad eccezione delle disposizioni  di  qui
al punto 13.3.3.) che  devono  interrompere  su  tutti  i  conduttori
attivi l'alimentazione del motore. 
13.3.3. Se il  rilevamento  dei  sovraccarichi  viene  effettuato  in
funzione  dell'aumento  della  temperatura  degli  avvolgimenti   del
motore,  il  dispositivo   di   interruzione   puo'   essere   chiuso
automaticamente dopo un sufficiente raffreddamento. 
13.3.4. Le disposizioni dei punti 13.3.2. e 13.3.3. si  applicano  ad
ogni avvolgimento se il motore comporta  avvolgimenti  alimentati  da
circuiti diversi. 
13.3.5. Se i motori di sollevamento sono alimentati da  generatori  a
corrente continua azionati da motori, anche i motori di  sollevamento
devono essere protetti contro i sovraccarichi.": 
- punto 13.5.3.5. 
Aggiungere alla fine di questo punto: 
"oppure avere un adeguato manicotto alle estremita'"; 
- punto 13.5.4. 
Sostituire con il testo seguente: 
"Gli apparecchi e i dispositivi collegabili posti  sui  circuiti  dei
dspositivi di sicurezza devono essere concepiti e realizzati in  modo
che,  se  il  loro  disinserimento  non  richiede  un  utensile,  sia
impossibile inserire la spina in posizione scorretta."; 
- punto 13.6.2. 
Sostituire i termini "secondo 438 di CENELEC HD 2247  con  i  termini
seguenti" secondo capitolo 41, sezione 411 di HD 384"; 
- punto 14.1.2.1.2. 
Questo punto e' soppresso. 
- punto 14.1.2.1.6. 
Sostituire con il testo seguente: 
"Nei  circuiti  di  sicurezza  aventi  piu'   canali   paralleli   le
informaizioni ad eccezione di quelle necessarie per il  controllo  di
parita' devono essere prelevate su uno stesso canale."; 
- punto 14.1.2.1.8. 
Sostituire la prima frase con il testo seguente: 
"Tramite  costituzione  e  inserimento  dei  dispositivi  interni  di
alimentazione di corrente si deve  evitare  la  comparsa  di  segnali
falsi alle uscite dei elettrici  di  sicurezza  dovuti  agli  effetti
delle commutazioni."; 
- punto 14.1.2.2.1. 
Sostituire con il testo seguente: 
"Il funzionamento di un contatto di sicurezza deve avvenire  mediante
separazione positiva degli organi di interruzione.  Tale  separazione
deve verificarsi anche se i contatti si sono saldati. 
La manovra positiva di apertura e' ottenuta quando tutti gli elementi
dei contatti di apertura sono portati alla loro posizione di apertura
e quando per una parte  essenziale  della  corsa  non  vi  e'  nessun
collegamento deformabile (molle, ad esempio) tra i contatti mobili ed
il punto dell'organo di comando cui si applica lo sforzo di  comando.
La concezione deve  essere  tale  che  i  rischi  di  corto  ciucuito
derivanti dal guasto di un componente siano ridotti al minimo."; 
- punto 14.1.2.2.2. 
Completare come segue: 
"I contatti di sicurezza devono appartenere alle seguenti categorie 
quali sono definite nella pubblicazione CEI 337-1 
a) AC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti  in  circuiti
alimentati con corrente continua."; 
- punto 14.1.2.2.3. 
Testo invariato; 
- punto 14.1.2.2.5. 
Sopprimere i termini: "Se gli elementi di contatto sfregano contro le
pareti isolanti"; 
- punto 14.1.2.3.1. 
Sopprimere tale punto. 
I punti 14.1.2.3.2 e 14.1.2.3.3  diventano  rispettivamente  i  punti
14.1.2.3.1 e 14.1.2.3.2; 
- punto 14.1.2.3.3. 
Completare con la seguente lettera: 
"d) Nel caso dei circuiti a ridonanza vanno prese le misure opportune
per limitare, per quanto possibile, il rischio  che  in  piu'  di  un
circuito si verifichino  simultaneamente  delle  mancanze  dovute  ad
un'unica causa."; 
- punto 14.1.2.5. 
Completare con il testo seguente: 
"Gli  elementi  trasmettitori  dei  circuiti  di  sicurezza   devono,
indipendentemente dalla direzione, resistere a  vibrazioni  di  forma
sinusoidale la cui frequenza f resta compresa tra 1 Hz e 50 Hz  e  la
cui ampiezza a (mm) e' data in funzione di f, dai rapporti: 
a = 25/f per 1 minore di f minore o uguale di 10 Hz 
a = 250 
   ---- per 10 minore di f minore o uguale di 50 Hz 
    f2 
Gli elementi trasmettitori  dei  circuiti  di  sicurezza  montati  su
cabine  o  su  porte  devono,  indipendentemente   dalla   direzione,
resistere ad una accelerazione di piu' o meno di 30 m/s2. 
          Nota 
             Se sono previsti dispositivi ammortizzatori pre elementi 
               trasmettitori, bisogna considerarli come facenti parte 
          degli elemnti trasmettitori."; 
- punto D. 2. j) 2) 
Completare con il testo seguente: 
"Tuttavia ogni Stato membro  puo'  fissare  una  velocita'  di  prova
superiore a quella indicata, che  non  sia  tuttavia  superiore  alla
velocita' nominale (N b)."; 
- punto F.0.2.5. 
Completare il testo nel modo seguente: 
"Conformemente  all'articolo  13,  paragrafo   2,   della   direttiva
84/528/CEE.". 
3.  Nella  misura  in  cui  taluni  settori  designati  nella  norma,
conformemente al punto 0.1.4, con N a, N b  o  N  c,  possano  essere
riservati a regolamentazioni nazionali, ciascuno degli  Stati  membri
comunica che devono essere soddisfatte nel suo territorio nazionale.