ALLEGATO I PRESCRIZIONI TECNICHE 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono corrispondere alla norma EN 81-1 (edizione del 14 ottobre 1977) relativa agli ascensori elettrici, adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto riguarda i punti contemplati nel paragrafo 2. 2. La norma suddetta si applica con le seguenti modifiche: - punto 2. Il riferimento a HD 25, HD 223 e HD 224 e' sostituito con il riferimento a HD 384 punto 2; - punto 5.7.1. Spazi liberi superiori per gli ascensori ad aderenza e con organo incorporato Si apportano le seguenti modifiche: "5.7.1.1. Quando il contrappeso poggia su ammortizzaori totalmente compressi, devono essere contemporaneamente soddisfatte le quattro condizioni seguenti: a) la corsa guidata della cabina, ancora possibile in salita, deve essere... (invariato), b) la distanza libera al di sopra della superficie di cui al punto 8.13.1. b) deve essere almeno... (invariato), c) la distanza libera fra le parti piu' basse del soffitto del vano di corsa e: 1).. (invariato), 2).. (invariato), d) lo spazio al di sopra della cabina deve poter contenere un parallelepipedo di almeno 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m, appoggiato su uno dei suoi lati.; 5.7.2.2. Quando gli ammortizzatori supreiori.. (invariato): a) la distanza libera al di sopra della superficie di cui al punto 8.13.1. b) deve essere almeno pari a 1 m, b) la distanza libera tra le parti piu' basse del soffitto... (invariato), c) lo spazio al di sopra della cabina deve poter contenere un parallelepipido di almeno 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m, appoggiato su uno dei suoi lati."; - punto 5.7.3.3. Le dimensioni di cui alla lettera a) sono sostituite dai seguenti valori: "0,5 m x 0,6 m x 1 m"; - punto 6.2.1. Gli accessi dall'esterno all'interno dei locali delle macchine e delle pulegge devono: a) poter essere correttamente illuminati da un (dei) dispostivo(i) elettrico(i) stabilmente, b) essere facilmente utilizzabili con tutta sicurezza, in ogni circostanza, e senza richiedere il paesaggio attraverso un locale privato. Le vie di accesso ai locali delle maccjine e gli accessi stessi devono avere un'altezza minima di 1,8 m (le soglie e i rialzi delle porte la cui altezza non superi 0,4 m non sono presi in considerazione) (N c); - punto 6.3.2.1. Modificare come segue il secondo capoverso: "In particolare, occorre disporre: a) di una superficie libera orizzontale davanti a pannelli e armadio, questa superficie e' definita come segue (N c): - profondita', misurata a partire dalla superficie esterna dei rivestiemnti, almeno 700 mm. Questa distanza puo' essere ridotta a 600 mm a livello degli organi di comando (impugnature, ecc.) sporgenti; - larghezza, la maggiore delle due dimensioni seguenti: 500 mm Larghezza totale dell'armadio o del pannello; b) (invariato)."; - punti 7.1.1. e 8.6.3. Sostituire il valore 610 mm" con il valore "6 mm". La seconda frase del punto 0.1.2.2 non si applica tuttavia a questo nuovo valore; - punto 8.2. Superficie della cabina Sostituire, nella parte inferiore della tabella 1, le ultime tre righe con il testo seguente: "Qualora il carico nominale sia superiore al valore del carico nominale indicato nella tabella per la superficie della cabina, il numero massimo ammissibile di passeggeri deve corrispondere alla superificie utile effettiva della cabina."; - punto 8.13.1. Si aggiunga il seguente requisito: "Il tetto della cabina deve essere progettato in modo che sia possibile installarvi una ringhiera. Gli Stati membri possono esigere, sul loro territorio, l'installazione obbligatoria di una ringhiera sul tetto della cabina."; - punto 9.1.2. c) Sostituire con il testo seguente: "Le altre caratteristiche (composizione, allungamento, ovalita', elasticita', prove...) devono almeno corrispondere a quelle definite nelle norme internazionali che le riguardano. Se tali norme mancano, all'atto dell'installazione degli ascensori si devono rispettare le prescrizioni e le norme nazionali dello Stato membro in cui e' installato l'ascensore."; - punto 10.5.3.1. b) 2. Leggi: "2) ovvero aprire mediante un dispositivo elettrico di sicurezza (14.1.2) il circuito che alimenta... (resto invariato)."; -punto 11. GIOCO TRA CABINA E PARETI NONCHE' TRA CABINA E CONTRAPPESO - punto 11.2. Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori muniti di porta di cabina (testo invariato); - punto 11.3. Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori senza porta di cabina (testo invariato). Aggiungere il punto seguente: "11.4. Gioco tra cabina e contrappeso La cabina ed i relativi elementi devono distare almeno 0,005 m dal contrappeso (qualora esso esista) e dai relativi elementi."; - punto 12.4.2.1. Aggiungere il seguente testo: "Tutti gli elementi meccanici del freno che contribuiscono ad esercitare l'azione frenante sul tamburo o sul disco devono essere installati in due esemplari e devono essere di dimensioni tali che, qualora uno di detti elementi non agisse sul tamburo o sul disco del freno, continui ad essere esercitata un'azione frenante sufficiente a rallentare la corsa della cabina con carico massimo autorizzato. Tuttavia, sino allo scadere di cinque anni dall'entrata delle direttiva, gli Stati membri hanno la facolta' di imporre o no questo requisito."; - punto 13.1.1.2. Sostituire con il testo seguente: "I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di distribuzione si applicano fino ai morsetti di entrata degli interruttori di cui al punto 13.1.1.1. Essi si applicano a tutto il circuito di illuminazione dei locali delle macchine e delle pulegge, del vano di corsa e della fossa."; - punto 13.1.1.3. Nella misura in cui la norma EN 81-1 non contiene disposizioni particolari relative agli elementi per l'installazione elettrica degli ascensori, si applica la direttiva 73/23/CEE; - punto 13.1.1.3. Nella misura in cui la norma EN 81-1 non contiene disposizioni particolari relative agli elementi epr l'installazione elettrica degli ascensori, si applica la direttiva 73/23/CEE; - punto 13.1.1.4. Sostituire tale punto con il testo seguente: "L'installazione elettrica degli ascensori deve: a) rispondere ai requisiti previsti nei documenti armonizzati del CENELEC che sono stati approvati dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della CEE; b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui alla lettera a) riguardanti l'installazione delle apparecchiature elettriche, rispondere ai requisiti della normativa nazionale del paese in cui e' installato l'ascensore."; - punto 13.1.2. Sostituire con il seguente testo: "Nei locali delle macchine e delle pulegge e' necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano almeno un grado di protezione IP 1 X."; - punto 13.2.1.3. Completare questo punto nel modo seguente: "Sia per i contattori principali di cui al punto 13.2.1.1 che per i contattori ausiliari di qui al punto 13.2.1.2 si puo' ammettere nelle misure prese per soddisfare il punto 14.1.1.1 che: ... (resto invariato)"; - punto 13.3. Sostituire con il testo seguente: "13.3.1. I motori direttamente raccordati alla rete devono essere protetti contro i cortocircuiti. 13.3.2. I motori direttamente raccordati alla rete devono essere protetti contro i sovraccarichi mediante dispositivi di interruzione automatica a riarmo manuale (ad eccezione delle disposizioni di qui al punto 13.3.3.) che devono interrompere su tutti i conduttori attivi l'alimentazione del motore. 13.3.3. Se il rilevamento dei sovraccarichi viene effettuato in funzione dell'aumento della temperatura degli avvolgimenti del motore, il dispositivo di interruzione puo' essere chiuso automaticamente dopo un sufficiente raffreddamento. 13.3.4. Le disposizioni dei punti 13.3.2. e 13.3.3. si applicano ad ogni avvolgimento se il motore comporta avvolgimenti alimentati da circuiti diversi. 13.3.5. Se i motori di sollevamento sono alimentati da generatori a corrente continua azionati da motori, anche i motori di sollevamento devono essere protetti contro i sovraccarichi.": - punto 13.5.3.5. Aggiungere alla fine di questo punto: "oppure avere un adeguato manicotto alle estremita'"; - punto 13.5.4. Sostituire con il testo seguente: "Gli apparecchi e i dispositivi collegabili posti sui circuiti dei dspositivi di sicurezza devono essere concepiti e realizzati in modo che, se il loro disinserimento non richiede un utensile, sia impossibile inserire la spina in posizione scorretta."; - punto 13.6.2. Sostituire i termini "secondo 438 di CENELEC HD 2247 con i termini seguenti" secondo capitolo 41, sezione 411 di HD 384"; - punto 14.1.2.1.2. Questo punto e' soppresso. - punto 14.1.2.1.6. Sostituire con il testo seguente: "Nei circuiti di sicurezza aventi piu' canali paralleli le informaizioni ad eccezione di quelle necessarie per il controllo di parita' devono essere prelevate su uno stesso canale."; - punto 14.1.2.1.8. Sostituire la prima frase con il testo seguente: "Tramite costituzione e inserimento dei dispositivi interni di alimentazione di corrente si deve evitare la comparsa di segnali falsi alle uscite dei elettrici di sicurezza dovuti agli effetti delle commutazioni."; - punto 14.1.2.2.1. Sostituire con il testo seguente: "Il funzionamento di un contatto di sicurezza deve avvenire mediante separazione positiva degli organi di interruzione. Tale separazione deve verificarsi anche se i contatti si sono saldati. La manovra positiva di apertura e' ottenuta quando tutti gli elementi dei contatti di apertura sono portati alla loro posizione di apertura e quando per una parte essenziale della corsa non vi e' nessun collegamento deformabile (molle, ad esempio) tra i contatti mobili ed il punto dell'organo di comando cui si applica lo sforzo di comando. La concezione deve essere tale che i rischi di corto ciucuito derivanti dal guasto di un componente siano ridotti al minimo."; - punto 14.1.2.2.2. Completare come segue: "I contatti di sicurezza devono appartenere alle seguenti categorie quali sono definite nella pubblicazione CEI 337-1 a) AC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti in circuiti alimentati con corrente continua."; - punto 14.1.2.2.3. Testo invariato; - punto 14.1.2.2.5. Sopprimere i termini: "Se gli elementi di contatto sfregano contro le pareti isolanti"; - punto 14.1.2.3.1. Sopprimere tale punto. I punti 14.1.2.3.2 e 14.1.2.3.3 diventano rispettivamente i punti 14.1.2.3.1 e 14.1.2.3.2; - punto 14.1.2.3.3. Completare con la seguente lettera: "d) Nel caso dei circuiti a ridonanza vanno prese le misure opportune per limitare, per quanto possibile, il rischio che in piu' di un circuito si verifichino simultaneamente delle mancanze dovute ad un'unica causa."; - punto 14.1.2.5. Completare con il testo seguente: "Gli elementi trasmettitori dei circuiti di sicurezza devono, indipendentemente dalla direzione, resistere a vibrazioni di forma sinusoidale la cui frequenza f resta compresa tra 1 Hz e 50 Hz e la cui ampiezza a (mm) e' data in funzione di f, dai rapporti: a = 25/f per 1 minore di f minore o uguale di 10 Hz a = 250 ---- per 10 minore di f minore o uguale di 50 Hz f2 Gli elementi trasmettitori dei circuiti di sicurezza montati su cabine o su porte devono, indipendentemente dalla direzione, resistere ad una accelerazione di piu' o meno di 30 m/s2. Nota Se sono previsti dispositivi ammortizzatori pre elementi trasmettitori, bisogna considerarli come facenti parte degli elemnti trasmettitori."; - punto D. 2. j) 2) Completare con il testo seguente: "Tuttavia ogni Stato membro puo' fissare una velocita' di prova superiore a quella indicata, che non sia tuttavia superiore alla velocita' nominale (N b)."; - punto F.0.2.5. Completare il testo nel modo seguente: "Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE.". 3. Nella misura in cui taluni settori designati nella norma, conformemente al punto 0.1.4, con N a, N b o N c, possano essere riservati a regolamentazioni nazionali, ciascuno degli Stati membri comunica che devono essere soddisfatte nel suo territorio nazionale.