(Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 3)
                              ARTICOLO 3 
                            (Titolarita') 
Gli organismi competenti a proclamare  lo  sciopero,  a  definire  le
modalita', a sospenderlo o  revocarlo  sono  le  strutture  sindacali
nazionali, regionali o  territoriali  e  comunque  secondo  le  norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.