ARTICOLO 4 (Modalita' di effettuazione dello sciopero) 4.1 - Pubblicita'. All'atto della programmazione dello sciopero sara' data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalita' dell'azione sindacale. 4.2 - Preavviso. In conformita' all'articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sara' inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali. La proclamazione dello scioper con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio. 4.3 - Durata. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilita' di indire scioperi brevi, con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonche' delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio. 4.4 - Comunicazioni alle controparti. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione cosi' pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalita' di cui al precedente punto 4.2. Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio. 4.5 - Quando lo sciopero e' proclamato per le attivita' non di insegnamento, la durata di esso e' stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attivita', cui si riferisce lo sciopero.