(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
                              Ubicazione
 
  L'ubicazione   dell'impianto   deve   essere   tale  da  consentire
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la  possibilita'
di sfollamento verso aree adiacenti.
  In  particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei
mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti:
   altezza libera: non inferiore a 4 m;
   larghezza: non inferiore a 3,50 m;
   pendenza: non superiore a 10%;
   resistenza  al  carico:  per  automezzi  di  peso  complessivo non
inferiore a 20 t.
  Le  strade  per  l'allontanamento  del  pubblico  devono  avere una
larghezza globale pari alla meta' della larghezza  complessiva  delle
uscite dell'impianto se l'allontanamento e' possibile in due sensi, o
pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento  e'
possibile in un solo senso.
  In  caso  contrario,  devono  essere  previsti  spazi  scoperti  di
superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50
m   dalle   uscite   dell'impianto,  presupponendo  una  densita'  di
affollamento di 1 persona/m(Elevato al Quadrato).
  Gli  impianti  al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri
edifici ove si svolgano attivita' soggette ai controlli antincendi di
cui  ai  punti  64,  83,  84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del
decreto ministeriale 16  febbraio  1982  mentre  non  possono  essere
ubicati  in  edifici ove si svolgono le attivita' di cui ai rimanenti
punti del decreto ministeriale citato.
  La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attivita' di cui
ai suddetti punti del decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  deve
essere  realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono
ammesse tramite filtri a prova di  fumo  come  definiti  dal  decreto
ministeriale 30 novembre 1983.
  Resta  valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche
attivita' di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16 febbraio
1982.
  Gli  impianti  al  chiuso non possono essere ubicati oltre il primo
piano interrato e comunque a quota non inferiore a 7,50 m.