Art. 3. Ubicazione L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilita' di sfollamento verso aree adiacenti. In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti: altezza libera: non inferiore a 4 m; larghezza: non inferiore a 3,50 m; pendenza: non superiore a 10%; resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla meta' della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento e' possibile in due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento e' possibile in un solo senso. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 m dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densita' di affollamento di 1 persona/m(Elevato al Quadrato). Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgano attivita' soggette ai controlli antincendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attivita' di cui ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato. La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attivita' di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983. Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attivita' di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo piano interrato e comunque a quota non inferiore a 7,50 m.