(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
   Gli  acquisti  sono  effettuati al prezzo di intervento vigente il
giorno della fabbricazione del burro.
   Tale  prezzo  e'  riferito  alla  condizione  di merce resa franco
magazzino  frigorifero  del  centro  di   intervento,   veicolo   non
scaricato.
   Il   burro,   a   cura   del  venditore,  deve  essere  consegnato
all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15  ›C,  in
partite di almeno una tonnellata.
   Il  prezzo  di  intervento  si  applica  al burro consegnato ad un
magazzino frigorifero situato ad  una  distanza  massima  di  km  350
rispetto al luogo in cui il burro e' depositato.
   Qualora  la  presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel
centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunichera'
il  luogo  e  il  giorno  della  presa  in  carico in altro centro di
intervento di cui sia stata autorizzata  l'apertura  e  situato  piu'
vicino al luogo in cui e' depositato il prodotto.
   Nel  caso  in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore
del servizio, sia situato ad una distanza  superiore  a  km  350,  e'
riconosciuto  al  venditore  un rimborso di spesa di trasporto per il
percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065  (corrispondenti
a L. 109,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).
   I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto
del burro  avvenga  in  modo  che,  all'arrivo,  la  temperatura  del
prodotto  non  sia  superiore  a  6  ›C.  In  caso contrario le spese
suddette non vengono riconosciute.