Art. 3. Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Tale prezzo e' riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato. Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15 C, in partite di almeno una tonnellata. Il prezzo di intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di km 350 rispetto al luogo in cui il burro e' depositato. Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunichera' il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato piu' vicino al luogo in cui e' depositato il prodotto. Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 350, e' riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 109,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro). I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore a 6 C. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.