(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
               REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI 
                      DAGLI ORGANISMI ABILITATI 
 
I laboratori  designati  dagli  Stati  membri  devono  soddisfare  le
seguenti condizioni minime: 
1)  disponibilita'  di  personale  nonche'   mezzi   e   attrezzature
necessari; 
2) competenza tecnica e integrita' professionale del personale; 
3) indipendenza, per quanto riguarda  l'esecuzione  delle  prove,  la
redazione dei rapporti tecnici, il  rilascio  degli  attestati  e  la
sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico
e amministrativo rispetto  a  tutte  le  categorie  professionali,  a
gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel  settore
del giocattolo; 
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale; 
5) sottoscrizione di un'assicurazione  di  responsabilita'  civile  a
meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato sulla  base
del diritto nazionale. 
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente
dalle competenti autorita' degli Stati membri.