ALLEGATO III REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI ABILITATI I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime: 1) disponibilita' di personale nonche' mezzi e attrezzature necessari; 2) competenza tecnica e integrita' professionale del personale; 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo; 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale; 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati membri.