ANNESSO EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PARTE A- APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC. Regola 2 Definizioni Sostituire il testo attuale del paragrafo k) con quanto segue: "k) "Per nave nuova" s'intende una nave la cui chiglia e' impostata, oppure la cui costruzione si trova in una fase quivalente alla data del 25 maggio 1980 oppure successivamente a questa data". Aggiungere il seguente paragrafo al testo presente: "n) "Per data di ricorrenza" si intende il giorno ed il mese di ciascun anno i quali corrispondono alla data di s cadenza del certificato pertinente". PARTE B - VISITE E CERTIFICATI Regola 6 Ispezione e visite Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) l'ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle presenti regole e la concessione delle esenzioni che possono essere concesse, debbono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. Tuttavia, l'Amministrazione puo' affidare l'ispezione e la visita della navi sia ad ispettori designati a tal fine, sia ad organismi da questa riconosciuti. b) Ogni Amministrazione la quale designi ispettori oppure organismi abilitati ad effettuare ispezioni e visite come previsto al paragrafo a) deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni altro organismo riconosciuto a: i) esigere che una nave sia sottoposta a riparazioni; ii) effettuare ispezioni e visite se cio' e' richiesto dalle Autorita' competenti dello Stato del porto. L'Amministrazione deve notificare all'Organizzazione le responsabilita' specifiche affidate agli ispettori designati oppure agli organismi abilitati nonche' le condizioni dell'autorita' che e' stata loro delegata. c) Se un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto determinano che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazioni del certificato oppure sono tali che la nave non puo' mettersi in mare senza pericoli per la nave stessa o per le persone a bordo, l'ispettore oppure l'organismo debbono immediatamente accertarsi che misure correttive vengano adottate ed informarne l'Amministrazione in tempo utile. Se tali misure correttive non sono adottate, il certificato pertinente dovrebbe essere ritirato e l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, le Autorita' competenti dello Stato del Porto debbono anche esserne informate immediatamente. Se un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto hanno informato le autorita' competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire al funzionario, all'ispettore o all'organismo in questione tutta l'assistenza necessaria per permetter loro di adempiere ai loro obblighi in virtu' della presente regola. Se del caso, il governo dello Stato del porto interessato deve accertarsi che alla nave sia impedito di salpare fino a quando possa mettersi in mare o lasciare il porto per recarsi nel cantiere di riparazione appropriato, senza pericolo per la nave o per le persone a bordo. d) In tutti i casi, l'Amministrazione deve rendersi pienamente garante della esecuzione completa e dell'efficacita' dell'ispezione e della visita e deve impegnarsi ad adottare le misure necessarie per soddisfare a detto obbligo". Regola 7 Visite delle navi passeggeri Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Ogni nave passeggeri deve essere sottoposta alle visite specificate in appresso: i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) una visita di rinnovo ogni dodici mesi, salvo quando le regole 14 b), 14 E), 14 f) e 14 g) si applicano; iii) visite supplementari a seconda delle necessita'. b) Le visite sopra specificate debbono essere effettuate come segue: i) La visita iniziale deve includere una ispezione completa della struttura della nave, delle sue macchine e del suo materiale di armamento, compresa la facciata esterna del fondo della nave, nonche' l'interno e l'esterno delle caldaie. Questa visita deve consentire di assicurarsi che la disposizione generale, i materiali ed i dati di costruzione della struttura, le caldaie, gli altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti-incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti e le altre parti dell'armamento soddisfano integralmente alle prescrizioni delle presenti regole, nonche' alle disposizioni di tutte le leggi e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati per l'applicazione di queste regole dall'Amministrazione, per le navi assegnate al servizio al quale questa nave e' destinata. La visita deve altresi' essere svolta in maniera da garantire che la condizione di tutte le parti della navi e del suo armamento e' soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che la nave e' munita di luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso come prescritto dalle disposizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per impedire le collisioni in mare in vigore; ii) La visita di rinnovo deve comprendere un'ispezione della struttura, delle caldaie e di altri recipienti sotto pressione, delle macchine, dell'armamento, compresa la facciata esterna del fondo nave. Questa visita deve consentire di accertare che, per quanto concerne la struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti- incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento, la nave e' tenuta in condizioni soddisfacenti ed appropriate per il servizio al quale e' adibita e che soddisfa alle prescrizioni delle presenti regole, nonche' alle disposizioni di ogni legge e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole. Le luci, segni, mezzi di segnaletica sonora e segni di soccorso sistemati a bordo devono anche essere sottoposti alla visita sopra menzionata, al fine di accertare che sono conformi alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore; iii) una visita supplementare generale o parziale, a seconda dei casi, deve essere effettuata a seguito di una riparazione la quale risulti dall'inchiesta prescritta alla regola 11 ogni volta che la nave e' sottoposta a riparazioni o rinnovi importanti. La visita deve consentire di accertare che le necessarie riparazioni o rinnovi sono state effettivamente effettuate, che i materiali utilizzati per queste riparazioni o questi rinnovi, nonche' l'esecuzione dei lavori, sono soddisfacenti sotto tutti i punti di vista e che la nave soddisfa sotto tutti i punti di vista alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, nonche' alle disposizioni delle leggi, decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole e del Regolamento predetto. c) i) Le leggi, decreti, ordini e regolamenti menzionati nel paragrafo b) della presente regola debbono essere tali, sotto tutti gli aspetti, che dal punto di vista della salvaguardia della vita umana la nave sia appropriata al servizio al quale e' destinata; ii) queste leggi, decreti, ordini e regolamenti debbono in particolare fissare le prescrizioni da osservare per quanto concerne i collaudi idraulici, o altri collaudi accettabili, prima e dopo l'immissione in servizio, applicabili alle caldaie principali ed ausiliarie, ai cavi di collegamento, alle tubature di vapore, ai serbatoi ad alta pressione, ai serbatoi a combustibile liquido per motori a combustione interna, coprese le procedure di collaudo e gli intervalli tra due prove consecutive". Regola 8 Visite dei mezzi di salvataggio e di altre parti dell'armamento delle navi da carico Sostituire il testo con quanto segue: "a) I mezzi di salvataggio e le altre parti dell'armamento delle navi da carico aventi un stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, di cui al paragrafo b) i) debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso: i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando si applicano le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g); iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv); iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico; v) visite supplementari come cio' e' prescritto dalla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate co me segue: i) La visita iniziale deve includere un'ispezione completa dei sistemi e dei dispositivi di protezione anti incendio, dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio, tranne gli impianti radio-elettrici, il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento cui si applicano i capitoli II-1, II-2, III e V e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattate al servizio al quale la nave e' destinata. La predetta visita deve altresi' permettere di verificare che i piani di lotta anti-incendio, le pubblicazioni nautiche, le luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso sistemati a bordo soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole e, se del caso, del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare; ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere una ispezione del materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire di verificare che esso soddisfa alle prescrizioni pertinenti delle presenti Regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, che essa e' in condizioni soddisfacenti e che e' adattata al servizio al quale la nave e' destinata; iii) la visita annuale deve comprendere una ispezione generale del materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire di verificare che esso e' tenuto nelle condizioni previste alla Regola 11 a) e che e' in stato soddisfacente per il servizio al quale la nave e' destinata. c) Le visite periodiche e le visite annuali specificate ai paragrafi a) iii) e a) iv) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale d'armamento per nave da carico". Regola 9 Visite degli impianti radioelettrici e di radar delle navi da carico. Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite degli impianti radioelettrici delle navi da carico". Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Gli impianti radioelettrici delle navi da carico, cui si applicano i capitoli III e IV, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso: i) una visita inziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dalla Amministrazione, ma che non siano superiori a cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g) si applicano; iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi prima o dopo ciascuna data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico; iv) visite supplementari, cosi' come lo prescrive la regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite spcificate al paragrafo a) debbono essere effettuate come segue: i) la visita iniziale deve includere un'ispezione completa degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole; ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere un'ispezione degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole. c) Le visite periodiche specificate nel paragrafo a) iii) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico". Regola 10 Visite dello scafo, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite della struttura, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Nel caso di una nave da carico, la struttura, le macchine ed il materiale di armamento di cui al paragrafo b) i) (diverso dagli articoli per i quali un Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed un Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico sono rilasciati) debbono essere sottoposti alle visite ed alle ispezioni specificate in appresso: i) Una visita iniziale la quale includa un'ispezione della facciata esterna del fondo della nave, anteriormente alla sua immissione in in servizio; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e) 14 f) e 14 g) si applicano; iii) una visita intermedia effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv); iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi prima o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico; v) almeno due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave durante ogni periodo di cinque anni, tranne quanto le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano. Quando le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano, questo periodo di cinque anni puo' essere prorogato per coincidere con la proroga della validita' del certificato. In tutti i casi, l'intervallo tra due ispezioni di questo tipo non deve superare trentasei mesi; vi) visite supplementari, come cio' e' previsto dalla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite e le ispezioni specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate come segue: i) La visita iniziale deve includere un'ispezione completa della struttura, delle macchine e del materiale di armamento. Questa visita deve consentire di accertare che la disposizione generale, i materiali, i dati di costruzione e le condizioni della struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione nonche' i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, comprese le apparecchiature per governare e sistemi di comando associati, l'impianto elettrico ed ogni altra parte dell'armamento soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, sono in condizioni soddisfacenti e sono adattate al servizio al quale la nave e' destinata, e che la documentazione prescritta concernente la stabilita' si trova a bordo. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve includere un'ispezione delle stanze delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi; ii) Le visite di rinnovo debbono includere un'ispezione della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b) i) e consentire che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattati al servizio al quale la nave e' destinata; iii) La visita intermedia deve includere un'ispezione della struttura, delle caldaie e degli altri recipienti sotto pressione, delle macchine e del materiale di armamento, delle apparecchiature per governare e dei sistemi di comando associati nonche' degli impianti elettrici e permettere che ci si accerti che essi sono soddisfacenti per il servizio al quale la nave e' destinata. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve altresi' includere una ispezione della stanza delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi, nonche' il collaudo della resistenza isolante degli impianti elettrici nelle zone pericolose; iv) La visita annuale deve includere un'ispezione generale della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b) i), alfine di accertare che essi sono tenuti alle condizioni di cui alla Regola 11 a) e che rimangono soddisfacenti per il servizio alla quale la nave e' destinata; v) L'ispezione della facciata esterna del fondo della nave e l'esame degli elementi connessi che e' effettuato nello stesso tempo, debbono consentire di accertare che questi ultimi rimangono soddisfacenti per il servizio al quale la nave e' destinata. c) Le visite annuali, le visite intermedie e le ispezioni della facciata esterna del fondo della nave specificate nei paragrafi a) iii), a) iv) e a) v) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico". Regola 11 Mantenimento delle condizioni dopo la visita Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Lo stato della nave e del suo armamento deve essere mantenuto in conformita' con le prescrizioni delle presenti regoli in modo tale che la sicurezza della nave rimanga soddisfacente sotto tutti i punti di vista e che la nave possa mettersi in mare senza pericolo per essa stessa o per le persone a bordo. b) Dopo una qualsiasi delle visite di cui alle regole 7, 8, 9 oppure 10, nessun cambiamento deve essere apportato alle disposizioni della struttura, alle macchine, all'equipaggiamento oppure agli altri elementi che sono oggetto della visita, tranne autorizzazione dell'Amministrazione. c) Se un incidente che ha colpito la nave, oppure un difetto constatato a bordo mettono a repentaglio la sicurezza della nave oppure l'efficacita' dei mezzi di salvataggio o altri apparecchi, oppure li ledono in qualche modo, il capitano o il proprietario della nave deve fare rapporto quanto prima all'Amministrazione, all'ispettore designato oppure all'organismo abilitato a rilasciare il certificato pertinente, il quale deve dare il via ad un'inchiesta per determinare se e' necessario procedere ad una visita in conformita' alle prescrizioni delle regole 7, 8, 9 oppure 10. Se la nave si trova nel porto di un altro governo contraente, il capitano o il proprietario debbono anche fare rapporto immediatamente alle autorita' competenti dello Stato del porto e l'ispettore designato oppure l'organismo abilitato debbono accertarsi che si sia effettivamente provveduto ad effettuare tale rapporto." Regola 12 Rilascio dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Rilascio dei certificati oppure apposizione di un visto". Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) i) Il cosidetto certificato di sicurezza per nave passeggeri deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave passeggeri che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V e ad altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; ii) Il cosidetto Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve essere rilasciato dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 (diverse da quelle concernenti i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio) ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; iii) Il cosidetto Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico la quale soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; iv) Il cosidetto Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti del capitolo IV ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti Regole; v) 1) In luogo dei certificati specificati nei paragrafi a)ii), a)iii) ed a)iv), puo' essere rilasciato il cosidetto Certificato di sicurezza per nave da carico, al termine di una visita iniziale oppure di una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; 2) Ogni qualvolta sia fatta menzione nel presente certificato del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, oppure del Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico, tale riferimento indica il Certificato di sicurezza per nave da carico, qualora sia utilizzato in luogo dei suddetti certificati; vi) Il Certificato di sicurezza per nave passeggeri, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico ed il Certificato di sicurezza per nave da carico di cui ai capoversi i), iii) iv) e v) debbono essere completati da una scheda di equipaggiamento; vii) se un esonero e' accordato ad una nave in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni delle presenti regole, deve essere rilasciato il cosidetto Certificato di esenzione, oltre ai certificati prescritti nel presente paragrafo; viii) i certificati specificati nella presente regola debbono essere rilsciati, oppure un visto deve esservi apposto, sia dall'Amministrazione, sia da ogni persona o organismo da essa autorizzato. In tutti i casi, l'Amministrazione si assume la totale responsabilita' dei certificati. b) Un Governo contraente non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' con le prescrizioni delle Convenzioni internazionali del 1960, del 1948 oppure 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare, successivamente alla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti". Regola 13 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Rilascio di certificati oppure apposizione di un visto da parte di un altro governo" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "Un Governo contraente puo', a richiesta dell'Amministrazione, far visitare una nave. Se ritiene che le prescrizioni delle presenti regole sono osservate, tale Governo rilascia dei certificati alla nave oppure autorizza il loro rilascio, e, se del caso, appone un visto oppure autorizza l'apposizione di un visto sui certificati di cui dispone la nave in conformita' con le presenti regole. Ogni certificato in tal modo rilasciato deve comportare una dichiarazione la quale determini che tale certificato e' stato rilasciato dietro richiesta del Governo dello Stato la cui nave e' autorizzata ad inalberare la bandiera. Esso ha il medesimo valore ed e' accettato alle medesime condizioni di un certificato rilasciato in virtu' della regola 12". Regola 14 Durata di validita' dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Durata e validita' dei certificati" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Il Certificato di sicurezza per navi passeggeri non deve essere rilasciato per una durata superiore a dodici mesi. Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico debbono essere rilasciati per un periodo la cui durata e' stabilita dall'Amministrazione, senza che tale durata possa superare cinque anni. Il Certificato di esonero non deve avere una durata di validita' superiore a quella del certificato cui si riferisce. b) i) Nonostante le prescrizioni del paragrafo a), se la visita di rinnovo e' completata entro un termine di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data seguente: 1) Nel caso di una nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente; 2) Nel caso di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente; ii) se la visita di rinnovo e' completata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sara' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva: 1) trattandosi di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente; 2) trattandosi di nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo; iii) se la visita di rinnovo ha termine piu' di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva: 1) trattandosi di una nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo; 2) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo. c) Se un certificato diverso da un Certificato di sicurezza per nave passeggeri e' rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione puo' prorogare al validita' di detto certificato oltre la data di scadenza (fino a concorrenza del periodo massimo previsto al paragrafo a), a patto che le visite specificate alle regole 8, 9 e 10 che debbono essere effettuate quando il certificato e' rilasciato per cinque anni, siano effettuate in base alle necessita'. d) Se un nuovo certificato non puo' essere rilasciato oppure fornito alla nave dopo una visita di rinnovo, prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona oppure l'organismo autorizzato dall'Amministrazione puo' apporre un visto sul certificato esistente e questo certificato deve essere accettato come valido per un nuovo periodo il quale non puo' superare cinque mesi a decorrere dalla data di scadenza. e) Se alla data della scadenza di un certificato, la nave non si trova nel porto nel quale deve essere sottoposto ad una visita, l'Amministrazione puo' prorogare la validita' di questo certificato. Tuttavia, tale proroga deve essere accordata solo per consentire alla nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale essa deve essere ispezionata, e cio' unicamente nel caso in cui detta misura sembri opportuna e ragionevole. Nessun certificato potra' essere prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi, e la nave alla quale tale proroga e' concessa non e' autorizzata, in base a tale proroga, dopo il suo arrivo nel porto nel quale deve essere visitata, a ripartirne senza avere ottenuto un nuovo certificato. Quando la visita di rinnovo e' completata, il nuovo certificato e' valido fino alla data seguente: i) trattandosi di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga; ii) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. f) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua brevi viaggi, e che non e' stato prorogato in conformita' con le disposizioni precedenti della presente regola, puo' essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata su tale Certificato. Quando la visita di rinnovo e' completata, il nuovo certificato e' valido fino alla data seguente: i) in caso di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga; ii) in caso di nave da carico, una data che non deve essere posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga. g) In alcuni determinati casi stabiliti dall'Amministrazione, non e' necessario che la validita' del nuovo certificato inizi alla data di scadenza del certificato esistente, in conformita' con le prescrizioni dei paragrafi b)ii), e) oppure f). In questi casi particolari, il nuovo certificato e' valido fino alla seguente data: i) trattando di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo; ii) trattandosi di navi da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo. h) Se una visita annuale, intermedia o periodica e' portata a termine entro un periodo inferiore a quello specificato nella regola pertinente: i) la data di ricorrenza che compare sul certificato in questione e' sostituita per mezzo di un visto da una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi alla data alla quale la visita e' stata completata; ii) la visita annuale, intermedia o periodica seguente, prescritta dalle regole pertinenti deve essere completata agli intervalli stabiliti da queste regole, calcolati a decorrere dalla nuova data di ricorrenza; iii) la data di scadenza puo' rimanere immutata, a patto che una o piu' visite annuali, intermedie o periodiche, a seconda dei casi, siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi tra visite stabilite dalle regole pertinenti non siano superati. i) Un certificato rilasciato in virtu' della Regola 12 oppure della Regola 13 cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti: i) se le visite ed ispezioni pertinenti non sono portate a termine entro i termini specificati alle regole 7a), 8a), 9a) e 10a); ii) se i visti previsti nelle presenti Regole non sono stati apposti sul Certificato; iii) se una nave inalbera la bandiera di un altro Stato. In tal caso un nuovo certificato sara' rilasciato solo se il governo che rilascia il nuovo certificato ha la certezza che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole 11a) e 11b). Trattando di un passaggio di bandiera tra Governi contraenti, e qualora gliene sia fatta richiesta entro un periodo di tre mesi a decorrere da detto passaggio, il governo dello Stato la cui nave era autorizzata in precedenza ad inalberare la bandiera, fa pervenire il prima possibile all'Amministrazione copie dei certificati di cui la nave era munita anteriormente al passaggio di bandiera, nonche' copie dei rapporti di visita, se del caso". Regola 15 Modelli di certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Modelli di certificato e delle schede di equipaggiamento" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "I certificati e le schede di equipaggiamento debbono essere formulati in conformita' con i modelli che figurano all'appendice dell'Annesso della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo include una traduzione in una di queste lingue". Regola 16 Affissione dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Disponibilita' dei certificati" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "I certificati rilasciati in virtu' delle regole 12 e 13 debbono poter essere facilmente esaminati a bordo in ogni tempo". Regola 19 Controllo Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Ogni nave e' sottoposta, nel porto di un altro Governo contraente, al controllo di funzionari debitamente autorizzati da questo Governo nella misura in cui tale controllo ha come obiettivo di verificare che i certificati rilasciati in virtu' della regola 12 o della regola 13 sono in corso di validita'. b) Questi certificati, se sono in corso di validita', debbono essere, accettati a meno che non esistano buone ragioni di ritenere che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazione di uno qualunque di questi certificati oppure che la nave ed il suo armamento non soddisfano alle disposizioni delle regole 11 a) ed 11b). c) Nelle circostanze enunciate al paragrafo b) e qualora un certificato sia giunto a scadenza oppure abbia cessato di essere valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare che la nave non salpi prima di essere in grado di mettersi in mare oppure che lasci il porto per recarsi nel cantiere adeguato di riparazione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo. d) Qualora il controllo desse luogo ad un qualunque intervento, il funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente e per iscritto il console, oppure in sua assenza, il rappresentante diplomatico piu' vicino dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere la bandiera, di tutte le circostanze che hanno portato a considerare l'intervento come necessario. Inoltre, gli ispettori designati oppure gli organismi abilitati che sono incaricati del rilascio dei certificati debbono anche esserne informate. Deve essere fatto rapporto all'Organizzazione sulle circostanze di tale intervento. e) L'autorita' statale del porto interessato deve comunicare tutte le informazioni pertinenti che interessano la nave alle Autorita' del porto di scalo successivo, nonche' alle persone ed agli organismi di cui al paragrafo d), qualora detta Autorita' non possa prendere le misure specificate ai paragrafi c) e d), oppure se la nave e' stata autorizzata a recarsi nel porto di scalo successivo. f) Nell'esercitare il controllo in virtu' della presente regola, conviene evitare, in tutta la misura del possibile, di trattenere oppure di ritardare indebitamente la nave. Ogni nave la quale e' stata trattenuta oppure indebitamente ritardata a seguito dell'esercizio di tale controllo ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti."