(Annesso)
 
                               ANNESSO 
EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE 
 
                             CAPITOLO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
              PARTE A- APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC. 
                              Regola 2 
                             Definizioni 
Sostituire il testo attuale del paragrafo k) con quanto segue: 
"k) "Per nave nuova" s'intende una nave la cui chiglia e'  impostata,
oppure la cui costruzione si trova in una fase quivalente  alla  data
del 25 maggio 1980 oppure successivamente a questa data". 
Aggiungere il seguente paragrafo al testo presente: 
"n) "Per data di ricorrenza" si intende  il  giorno  ed  il  mese  di
ciascun anno i  quali  corrispondono  alla  data  di  s  cadenza  del
certificato pertinente". 
                   PARTE B - VISITE E CERTIFICATI 
                              Regola 6 
                         Ispezione e visite 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a)  l'ispezione  e  la  visita  delle  navi,  per  quanto   concerne
l'applicazione  delle  disposizioni  delle  presenti  regole   e   la
concessione delle esenzioni  che  possono  essere  concesse,  debbono
essere  effettuate  da  funzionari  dell'Amministrazione.   Tuttavia,
l'Amministrazione puo' affidare l'ispezione e la  visita  della  navi
sia ad ispettori designati a tal fine, sia  ad  organismi  da  questa
riconosciuti. 
b) Ogni Amministrazione la quale designi ispettori  oppure  organismi
abilitati ad effettuare ispezioni e visite come previsto al paragrafo
a) deve almeno  abilitare  ogni  ispettore  designato  o  ogni  altro
organismo riconosciuto a: 
i) esigere che una nave sia sottoposta a riparazioni; 
ii)  effettuare  ispezioni  e  visite  se  cio'  e'  richiesto  dalle
Autorita' competenti dello Stato del porto. 
L'Amministrazione    deve    notificare     all'Organizzazione     le
responsabilita' specifiche affidate agli ispettori  designati  oppure
agli organismi abilitati nonche' le condizioni dell'autorita' che  e'
stata loro delegata. 
c)  Se  un  ispettore  designato  oppure  un  organismo  riconosciuto
determinano che le condizioni della nave oppure del suo armamento non
corrispondono sostanzialmente alle indicazioni del certificato oppure
sono tali che la nave non puo' mettersi in mare senza pericoli per la
nave stessa o per le persone a bordo, l'ispettore oppure  l'organismo
debbono  immediatamente  accertarsi  che  misure  correttive  vengano
adottate ed informarne l'Amministrazione  in  tempo  utile.  Se  tali
misure  correttive  non  sono  adottate,  il  certificato  pertinente
dovrebbe essere ritirato e l'Amministrazione deve  esserne  informata
immediatamente; se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, le
Autorita' competenti dello Stato  del  Porto  debbono  anche  esserne
informate immediatamente. 
Se un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore designato oppure
un organismo riconosciuto hanno  informato  le  autorita'  competenti
dello Stato del porto, il Governo dello Stato del  porto  interessato
deve  fornire  al  funzionario,  all'ispettore  o  all'organismo   in
questione  tutta  l'assistenza  necessaria  per  permetter  loro   di
adempiere ai loro obblighi in virtu' della presente  regola.  Se  del
caso, il governo dello Stato del porto  interessato  deve  accertarsi
che alla nave sia impedito di salpare fino a quando possa mettersi in
mare o lasciare il porto per  recarsi  nel  cantiere  di  riparazione
appropriato, senza pericolo per la nave o per le persone a bordo. 
d) In  tutti  i  casi,  l'Amministrazione  deve  rendersi  pienamente
garante della esecuzione completa e dell'efficacita' dell'ispezione e
della visita e deve impegnarsi ad adottare le misure  necessarie  per
soddisfare a detto obbligo". 
                              Regola 7 
                    Visite delle navi passeggeri 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a)  Ogni  nave  passeggeri  deve  essere  sottoposta   alle   visite
specificate in appresso: 
i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; 
ii) una visita di rinnovo ogni dodici mesi, salvo quando le regole 14
b), 14 E), 14 f) e 14 g) si applicano; 
iii) visite supplementari a seconda delle necessita'. 
b) Le visite sopra specificate debbono essere effettuate come segue: 
i) La visita iniziale deve includere  una  ispezione  completa  della
struttura della nave, delle sue  macchine  e  del  suo  materiale  di
armamento, compresa la facciata esterna del fondo della nave, nonche'
l'interno e l'esterno delle caldaie. Questa visita deve consentire di
assicurarsi che la disposizione generale, i materiali ed  i  dati  di
costruzione della struttura, le caldaie, gli altri  recipienti  sotto
pressione ed i loro ausiliari, le macchine principali  ed  ausiliari,
gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi  quelli
che sono  utilizzati  nei  mezzi  di  salvataggio,  i  sistemi  ed  i
dispositivi di sicurezza e di protezione anti-incendio, i mezzi ed  i
dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione di bordo,  le
pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco  dei  piloti  e  le  altre
parti dell'armamento soddisfano integralmente alle prescrizioni delle
presenti regole, nonche' alle disposizioni di tutte  le  leggi  e  di
tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati  per  l'applicazione
di queste regole  dall'Amministrazione,  per  le  navi  assegnate  al
servizio al quale questa nave e' destinata. La visita  deve  altresi'
essere svolta in maniera da garantire che la condizione di  tutte  le
parti della navi e del suo armamento e' soddisfacente sotto tutti gli
aspetti e che la nave e' munita di luci, segni, mezzi di  segnaletica
acustica e segnali di soccorso  come  prescritto  dalle  disposizioni
delle presenti regole e del Regolamento internazionale  per  impedire
le collisioni in mare in vigore; 
ii)  La  visita  di  rinnovo  deve  comprendere  un'ispezione   della
struttura, delle caldaie e di altri recipienti sotto pressione, delle
macchine, dell'armamento, compresa  la  facciata  esterna  del  fondo
nave. Questa visita deve consentire  di  accertare  che,  per  quanto
concerne la struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione
ed  i  loro  ausiliari,  gli   impianti   elettrici,   gli   impianti
radioelettrici, compresi quelli utilizzati nei mezzi di  salvataggio,
i sistemi ed  i  dispositivi  di  sicurezza  e  di  protezione  anti-
incendio, i mezzi ed i dispositivi di  salvataggio  il  materiale  di
navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi  di  imbarco
dei piloti ed altre  parti  dell'armamento,  la  nave  e'  tenuta  in
condizioni soddisfacenti ed appropriate per il servizio al  quale  e'
adibita e che  soddisfa  alle  prescrizioni  delle  presenti  regole,
nonche' alle disposizioni di ogni legge e di tutti i decreti,  ordini
e  regolamenti  promulgati  dall'Amministrazione  per  l'applicazione
delle presenti regole. Le luci, segni, mezzi di segnaletica sonora  e
segni di soccorso sistemati a bordo devono  anche  essere  sottoposti
alla visita sopra menzionata, al fine di accertare che sono  conformi
alle  prescrizioni  delle   presenti   regole   e   del   Regolamento
internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore; 
iii) una visita supplementare generale  o  parziale,  a  seconda  dei
casi, deve essere effettuata a seguito di una  riparazione  la  quale
risulti dall'inchiesta prescritta alla regola 11 ogni  volta  che  la
nave e' sottoposta a riparazioni o rinnovi importanti. La visita deve
consentire di accertare che le necessarie riparazioni o rinnovi  sono
state effettivamente  effettuate,  che  i  materiali  utilizzati  per
queste riparazioni o questi rinnovi, nonche' l'esecuzione dei lavori,
sono soddisfacenti sotto tutti  i  punti  di  vista  e  che  la  nave
soddisfa sotto  tutti  i  punti  di  vista  alle  prescrizioni  delle
presenti regole  e  del  Regolamento  internazionale  in  vigore  per
prevenire le collisioni in  mare,  nonche'  alle  disposizioni  delle
leggi, decreti, ordini e regolamenti promulgati  dall'Amministrazione
per l'applicazione delle presenti regole e del Regolamento predetto. 
c)  i)  Le  leggi,  decreti,  ordini  e  regolamenti  menzionati  nel
paragrafo b) della presente regola debbono essere tali,  sotto  tutti
gli aspetti, che dal punto di vista  della  salvaguardia  della  vita
umana la nave sia appropriata al servizio al quale e' destinata; 
ii)  queste  leggi,  decreti,  ordini  e   regolamenti   debbono   in
particolare fissare le prescrizioni da osservare per quanto  concerne
i collaudi idraulici, o altri  collaudi  accettabili,  prima  e  dopo
l'immissione in servizio,  applicabili  alle  caldaie  principali  ed
ausiliarie, ai cavi di collegamento,  alle  tubature  di  vapore,  ai
serbatoi ad alta pressione, ai serbatoi a  combustibile  liquido  per
motori a combustione interna, coprese le procedure di collaudo e  gli
intervalli tra due prove consecutive". 
                              Regola 8 
Visite dei mezzi di salvataggio e di altre parti dell'armamento delle 
navi da carico 
Sostituire il testo con quanto segue: 
"a) I mezzi di salvataggio e le altre parti dell'armamento delle navi
da carico aventi un stazza lorda pari o superiore a  500  tonnellate,
di cui al paragrafo b)  i)  debbono  essere  sottoposti  alle  visite
specificate in appresso: 
i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; 
ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di  tempo  specificati
dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando si
applicano le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g); 
iii) una visita periodica effettuata entro un  periodo  di  tre  mesi
anteriormente o  successivamente  alla  seconda  data  di  ricorrenza
oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente  o  successivamente
alla terza data  di  ricorrenza  del  Certificato  di  sicurezza  del
materiale di armamento per nave da carico, che  deve  sostituire  una
delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv); 
iv) una visita annuale  effettuata  entro  un  periodo  di  tre  mesi
anteriormente o  successivamente  ad  ogni  data  di  ricorrenza  del
Certificato di sicurezza del  materiale  di  armamento  per  nave  da
carico; 
v) visite supplementari come cio' e' prescritto  dalla  Regola  7  b)
iii) per le navi passeggeri. 
b) Le visite specificate nel paragrafo a) debbono  essere  effettuate
co me segue: 
i) La  visita  iniziale  deve  includere  un'ispezione  completa  dei
sistemi e dei dispositivi di protezione anti incendio,  dei  mezzi  e
dei dispositivi di salvataggio, tranne gli impianti  radio-elettrici,
il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco  dei  piloti
ed altre parti dell'armamento cui si applicano i capitoli II-1, II-2,
III  e  V  e  consentire  di  verificare  che  essi  soddisfano  alle
prescrizioni  delle  presenti  regole,   che   sono   in   condizioni
soddisfacenti e che sono adattate al servizio al  quale  la  nave  e'
destinata. La predetta visita deve altresi' permettere di  verificare
che i piani di lotta anti-incendio,  le  pubblicazioni  nautiche,  le
luci, segni, mezzi di segnaletica  acustica  e  segnali  di  soccorso
sistemati a bordo soddisfano alle prescrizioni delle presenti  regole
e,  se  del  caso,  del  Regolamento  internazionale  in  vigore  per
prevenire le collisioni in mare; 
ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere una
ispezione del materiale di cui al paragrafo b)  i)  e  consentire  di
verificare che  esso  soddisfa  alle  prescrizioni  pertinenti  delle
presenti Regole  e  del  Regolamento  internazionale  in  vigore  per
prevenire  le  collisioni  in  mare,  che  essa  e'   in   condizioni
soddisfacenti e che e' adattata al  servizio  al  quale  la  nave  e'
destinata; 
iii) la visita annuale deve comprendere una  ispezione  generale  del
materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire  di  verificare  che
esso e' tenuto nelle condizioni previste alla Regola 11 a) e  che  e'
in stato soddisfacente per il servizio al quale la nave e' destinata. 
c) Le visite periodiche e le visite annuali specificate ai  paragrafi
a) iii)  e  a)  iv)  debbono  essere  riportate  sul  Certificato  di
sicurezza del materiale d'armamento per nave da carico". 
                              Regola 9 
Visite degli impianti radioelettrici e di radar delle navi da carico. 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
"Visite degli impianti radioelettrici delle navi da carico". 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a)  Gli  impianti  radioelettrici  delle  navi  da  carico,  cui  si
applicano i capitoli III e IV, compresi quelli utilizzati  nei  mezzi
di salvataggio, debbono essere sottoposti alle visite specificate  in
appresso: 
i) una visita inziale prima dell'immissione in servizio della nave; 
ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di  tempo  specificati
dalla Amministrazione, ma che non  siano  superiori  a  cinque  anni,
salvo quando le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g) si applicano; 
iii) una visita periodica effettuata entro un  periodo  di  tre  mesi
prima o dopo ciascuna data di ricorrenza del Certificato di sicurezza
del materiale radioelettrico per nave da carico; 
iv) visite supplementari, cosi' come lo prescrive la regola 7 b) iii)
per le navi passeggeri. 
b) Le visite spcificate al paragrafo  a)  debbono  essere  effettuate
come segue: 
i) la visita iniziale  deve  includere  un'ispezione  completa  degli
impianti radioelettrici delle navi da  carico,  compresi  quelli  che
sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire  di  verificare
che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole; 
ii) le visite di rinnovo e le  visite  periodiche  debbono  includere
un'ispezione degli impianti  radioelettrici  delle  navi  da  carico,
compresi quelli che  sono  utilizzati  nei  mezzi  di  salvataggio  e
consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni  delle
presenti regole. 
c) Le visite periodiche specificate nel  paragrafo  a)  iii)  debbono
essere  riportate  sul  Certificato  di   sicurezza   del   materiale
radioelettrico per nave da carico". 
                              Regola 10 
Visite dello scafo, delle macchine e del materiale di armamento delle
                           navi da carico 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
"Visite della struttura, delle macchine e del materiale di armamento 
delle navi da carico" 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a) Nel caso di una nave da carico, la struttura, le macchine  ed  il
materiale di armamento di cui  al  paragrafo  b)  i)  (diverso  dagli
articoli per i quali un Certificato di  sicurezza  del  materiale  di
armamento  per  nave  da  carico  ed  un  Certificato  di   sicurezza
radioelettrico per nave da carico  sono  rilasciati)  debbono  essere
sottoposti alle visite ed alle ispezioni specificate in appresso: 
i) Una visita iniziale la quale includa un'ispezione  della  facciata
esterna del fondo della nave, anteriormente alla sua immissione in in
servizio; 
ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di  tempo  specificati
dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando le
regole 14 b), 14 e) 14 f) e 14 g) si applicano; 
iii) una visita intermedia effettuata entro un periodo  di  tre  mesi
anteriormente o  successivamente  alla  seconda  data  di  ricorrenza
oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente  o  successivamente
alla terza  data  di  ricorrenza  del  Certificato  di  sicurezza  di
costruzione per nave da carico, che deve sostituire una delle  visite
annuali specificate nel paragrafo a) iv); 
iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi  prima
o successivamente ad ogni  data  di  ricorrenza  del  Certificato  di
sicurezza di costruzione per nave da carico; 
v) almeno due ispezioni della facciata esterna del fondo  della  nave
durante ogni periodo di cinque anni, tranne quanto le  regole  14  e)
oppure 14 f) si applicano. Quando le regole 14 e)  oppure  14  f)  si
applicano, questo periodo di cinque anni puo'  essere  prorogato  per
coincidere con la proroga della validita' del certificato. In tutti i
casi, l'intervallo tra due ispezioni di questo tipo non deve superare
trentasei mesi; 
vi) visite supplementari, come cio' e' previsto  dalla  Regola  7  b)
iii) per le navi passeggeri. 
b) Le visite e le ispezioni  specificate  nel  paragrafo  a)  debbono
essere effettuate come segue: 
i) La visita iniziale  deve  includere  un'ispezione  completa  della
struttura, delle macchine e del materiale di armamento. Questa visita
deve  consentire  di  accertare  che  la  disposizione  generale,   i
materiali, i dati di costruzione e le condizioni della struttura,  le
caldaie ed altri recipienti sotto pressione nonche' i loro ausiliari,
le macchine principali ed ausiliari, comprese le apparecchiature  per
governare e sistemi di comando  associati,  l'impianto  elettrico  ed
ogni altra parte dell'armamento soddisfano  alle  prescrizioni  delle
presenti regole, sono in condizioni soddisfacenti e sono adattate  al
servizio al quale la nave  e'  destinata,  e  che  la  documentazione
prescritta concernente la stabilita' si trova a bordo. Trattandosi di
navi-cisterne, questa visita deve includere un'ispezione delle stanze
delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del  combustibile,
dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi; 
ii)  Le  visite  di  rinnovo  debbono  includere  un'ispezione  della
struttura, delle macchine e del materiale  di  armamento  di  cui  al
paragrafo b) i) e consentire che essi  soddisfano  alle  prescrizioni
delle presenti regole, che sono in  condizioni  soddisfacenti  e  che
sono adattati al servizio al quale la nave e' destinata; 
iii)  La  visita  intermedia  deve   includere   un'ispezione   della
struttura, delle caldaie e degli altri  recipienti  sotto  pressione,
delle macchine e del materiale di  armamento,  delle  apparecchiature
per governare e  dei  sistemi  di  comando  associati  nonche'  degli
impianti elettrici e permettere che  ci  si  accerti  che  essi  sono
soddisfacenti  per  il  servizio  al  quale  la  nave  e'  destinata.
Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve  altresi'  includere
una ispezione della stanza delle pompe, dei circuiti di tubature  del
carico e  del  combustibile,  dei  condotti  di  ventilazione  e  dei
dispositivi  di  sicurezza  connessi,  nonche'  il   collaudo   della
resistenza isolante degli impianti elettrici nelle zone pericolose; 
iv) La visita annuale  deve  includere  un'ispezione  generale  della
struttura, delle macchine e del materiale  di  armamento  di  cui  al
paragrafo b) i), alfine  di  accertare  che  essi  sono  tenuti  alle
condizioni di cui alla Regola 11 a) e che rimangono soddisfacenti per
il servizio alla quale la nave e' destinata; 
v) L'ispezione della facciata esterna del fondo della nave e  l'esame
degli elementi connessi che e' effettuato nello stesso tempo, debbono
consentire di accertare che questi ultimi rimangono soddisfacenti per
il servizio al quale la nave e' destinata. 
c) Le visite annuali, le  visite  intermedie  e  le  ispezioni  della
facciata esterna del fondo della nave specificate  nei  paragrafi  a)
iii), a) iv) e a) v) debbono  essere  riportate  sul  Certificato  di
sicurezza di costruzione per nave da carico". 
                              Regola 11 
            Mantenimento delle condizioni dopo la visita 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a) Lo stato della nave e del suo armamento deve essere mantenuto  in
conformita' con le prescrizioni delle presenti regoli  in  modo  tale
che la sicurezza della nave rimanga soddisfacente sotto tutti i punti
di vista e che la nave possa mettersi in mare senza pericolo per essa
stessa o per le persone a bordo. 
b) Dopo una qualsiasi delle visite di cui alle regole 7, 8, 9  oppure
10, nessun cambiamento deve essere apportato alle disposizioni  della
struttura,  alle  macchine,  all'equipaggiamento  oppure  agli  altri
elementi  che  sono  oggetto  della  visita,  tranne   autorizzazione
dell'Amministrazione. 
c) Se un  incidente  che  ha  colpito  la  nave,  oppure  un  difetto
constatato a bordo mettono a  repentaglio  la  sicurezza  della  nave
oppure l'efficacita' dei mezzi di  salvataggio  o  altri  apparecchi,
oppure li ledono in qualche modo, il capitano o il proprietario della
nave   deve   fare   rapporto   quanto   prima   all'Amministrazione,
all'ispettore designato oppure all'organismo abilitato  a  rilasciare
il certificato pertinente, il quale deve dare il via ad  un'inchiesta
per  determinare  se  e'  necessario  procedere  ad  una  visita   in
conformita' alle prescrizioni delle regole 7, 8, 9 oppure 10.  Se  la
nave si trova nel porto di un altro governo contraente, il capitano o
il proprietario  debbono  anche  fare  rapporto  immediatamente  alle
autorita' competenti dello Stato del porto  e  l'ispettore  designato
oppure l'organismo abilitato debbono accertarsi che si sia 
effettivamente provveduto ad effettuare tale rapporto." 
                              Regola 12 
                      Rilascio dei certificati 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
"Rilascio dei certificati oppure apposizione di un visto". 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a) i) Il cosidetto certificato di sicurezza per nave passeggeri deve
essere rilasciato, dopo una visita  iniziale  oppure  una  visita  di
rinnovo, ad ogni  nave  passeggeri  che  soddisfa  alle  prescrizioni
pertinenti  dei  capitoli  II-1,  II-2,  III,  IV  e  V  e  ad  altre
prescrizioni pertinenti delle presenti regole; 
ii) Il cosidetto Certificato di sicurezza di costruzione per nave  da
carico deve essere rilasciato dopo una  visita  iniziale  oppure  una
visita  di  rinnovo,  ad  ogni  nave  da  carico  che  soddisfa  alle
prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 (diverse  da  quelle
concernenti i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed
i piani di lotta anti-incendio) ed alle altre prescrizioni pertinenti
delle presenti regole; 
iii) Il cosidetto Certificato di sicurezza del materiale di armamento
per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una  visita  iniziale
oppure una visita di  rinnovo,  ad  ogni  nave  da  carico  la  quale
soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III  e
V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; 
iv) Il cosidetto Certificato di sicurezza radioelettrico per nave  da
carico deve essere rilasciato, dopo una visita  iniziale  oppure  una
visita  di  rinnovo,  ad  ogni  nave  da  carico  che  soddisfa  alle
prescrizioni pertinenti del capitolo IV ed  alle  altre  prescrizioni
pertinenti delle presenti Regole; 
v) 1) In luogo  dei  certificati  specificati  nei  paragrafi  a)ii),
a)iii) ed a)iv), puo' essere rilasciato il cosidetto  Certificato  di
sicurezza per nave da carico,  al  termine  di  una  visita  iniziale
oppure di una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che  soddisfa
alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V  ed
alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; 
2) Ogni qualvolta sia fatta menzione  nel  presente  certificato  del
Certificato di sicurezza di  costruzione  per  nave  da  carico,  del
Certificato di sicurezza del  materiale  di  armamento  per  nave  da
carico, oppure del Certificato di sicurezza radioelettrico  per  nave
da carico, tale riferimento indica il Certificato  di  sicurezza  per
nave  da  carico,  qualora  sia  utilizzato  in  luogo  dei  suddetti
certificati; 
vi) Il Certificato di sicurezza per nave passeggeri,  il  Certificato
di sicurezza del materiale  di  armamento  per  nave  da  carico,  il
Certificato di sicurezza radioelettrico per  nave  da  carico  ed  il
Certificato di sicurezza per nave da carico di cui ai  capoversi  i),
iii)  iv)  e  v)  debbono  essere  completati  da   una   scheda   di
equipaggiamento; 
vii) se un esonero e' accordato ad una nave  in  applicazione  ed  in
conformita' delle prescrizioni delle  presenti  regole,  deve  essere
rilasciato  il  cosidetto  Certificato   di   esenzione,   oltre   ai
certificati prescritti nel presente paragrafo; 
viii) i certificati specificati nella presente regola debbono  essere
rilsciati,   oppure   un   visto   deve    esservi    apposto,    sia
dall'Amministrazione,  sia  da  ogni  persona  o  organismo  da  essa
autorizzato. In tutti i casi, l'Amministrazione si assume  la  totale
responsabilita' dei certificati. 
b)  Un  Governo  contraente  non  deve  rilasciare   certificati   in
applicazione ed in conformita' con le prescrizioni delle  Convenzioni
internazionali del 1960, del 1948 oppure  1929  per  la  salvaguardia
della vita umana in mare, successivamente alla  data  alla  quale  la
presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti". 
                              Regola 13 
       Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
"Rilascio di certificati oppure apposizione di un visto da  parte  di
                          un altro governo" 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"Un Governo contraente puo', a  richiesta  dell'Amministrazione,  far
visitare una nave. Se ritiene  che  le  prescrizioni  delle  presenti
regole sono osservate, tale Governo  rilascia  dei  certificati  alla
nave oppure autorizza il loro rilascio, e, se  del  caso,  appone  un
visto oppure autorizza l'apposizione di un visto sui  certificati  di
cui dispone la nave in  conformita'  con  le  presenti  regole.  Ogni
certificato in tal modo rilasciato deve comportare una  dichiarazione
la quale determini che tale certificato e'  stato  rilasciato  dietro
richiesta del Governo dello Stato  la  cui  nave  e'  autorizzata  ad
inalberare la bandiera. Esso ha il medesimo valore  ed  e'  accettato
alle medesime condizioni di un certificato rilasciato in virtu' della
regola 12". 
                              Regola 14 
                 Durata di validita' dei certificati 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
                "Durata e validita' dei certificati" 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a) Il Certificato di sicurezza per navi passeggeri non  deve  essere
rilasciato per una durata superiore a dodici mesi. Il Certificato  di
sicurezza di costruzione  per  nave  da  carico,  il  Certificato  di
sicurezza del materiale  di  armamento  per  nave  da  carico  ed  il
Certificato di sicurezza radioelettrico per nave  da  carico  debbono
essere  rilasciati  per  un  periodo  la  cui  durata  e'   stabilita
dall'Amministrazione, senza che tale  durata  possa  superare  cinque
anni. Il  Certificato  di  esonero  non  deve  avere  una  durata  di
validita' superiore a quella del certificato cui si riferisce. 
b) i) Nonostante le prescrizioni del paragrafo a), se  la  visita  di
rinnovo e' completata entro un termine di tre mesi prima  della  data
di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido
a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo  fino
alla data seguente: 
1) Nel caso di una nave passeggeri, una data che non  sia  posteriore
di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente; 
2) Nel caso di una nave da carico, una data che non sia posteriore di
oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente; 
ii) se la visita di rinnovo e' completata dopo la  data  di  scadenza
del certificato  esistente,  il  nuovo  certificato  sara'  valido  a
decorrere dalla data di completamento della visita  di  rinnovo  fino
alla data successiva: 
1) trattandosi di nave passeggeri,  una  data  che  non  deve  essere
posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato
esistente; 
2) trattandosi di nave da carico, una data che non sia posteriore  di
oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo; 
iii) se la visita di rinnovo ha termine piu' di tre mesi prima  della
data di scadenza del certificato esistente, il nuovo  certificato  e'
valido a decorrere  dalla  data  di  completamento  della  visita  di
rinnovo fino alla data successiva: 
1)  trattandosi  di  una  nave  passeggeri,  una  data  che  non  sia
posteriore di oltre dodici mesi  alla  data  di  completamento  della
visita di rinnovo; 
2) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore
di oltre cinque anni alla  data  di  completamento  della  visita  di
rinnovo. 
c) Se un certificato diverso da un Certificato di sicurezza per  nave
passeggeri e' rilasciato per una  durata  inferiore  a  cinque  anni,
l'Amministrazione puo' prorogare al validita'  di  detto  certificato
oltre la data di scadenza (fino a  concorrenza  del  periodo  massimo
previsto al paragrafo a), a patto  che  le  visite  specificate  alle
regole 8, 9 e 10 che debbono essere effettuate quando il  certificato
e'  rilasciato  per  cinque  anni,  siano  effettuate  in  base  alle
necessita'. 
d) Se un nuovo certificato non puo' essere rilasciato oppure  fornito
alla nave dopo una visita di rinnovo, prima della  data  di  scadenza
del certificato esistente, la persona oppure l'organismo  autorizzato
dall'Amministrazione puo' apporre un visto sul certificato  esistente
e questo certificato deve essere accettato come valido per  un  nuovo
periodo il quale non puo' superare cinque mesi a decorrere dalla data
di scadenza. 
e) Se alla data della scadenza di un  certificato,  la  nave  non  si
trova nel porto nel quale  deve  essere  sottoposto  ad  una  visita,
l'Amministrazione puo' prorogare la validita' di questo  certificato.
Tuttavia, tale proroga deve essere accordata solo per consentire alla
nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale  essa  deve
essere ispezionata, e cio' unicamente nel caso in  cui  detta  misura
sembri opportuna e  ragionevole.  Nessun  certificato  potra'  essere
prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi, e la  nave
alla quale tale proroga e' concessa non e'  autorizzata,  in  base  a
tale proroga, dopo il suo arrivo nel  porto  nel  quale  deve  essere
visitata, a ripartirne senza avere  ottenuto  un  nuovo  certificato.
Quando la visita di rinnovo e' completata, il  nuovo  certificato  e'
valido fino alla data seguente: 
i) trattandosi di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di
oltre dodici mesi alla data di  scadenza  del  certificato  esistente
prima della concessione della proroga; 
ii) trattandosi  di  una  nave  da  carico,  una  data  che  non  sia
posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato
esistente prima della concessione della proroga. 
f) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua brevi viaggi, e
che non  e'  stato  prorogato  in  conformita'  con  le  disposizioni
precedenti   della   presente   regola,   puo'    essere    prorogato
dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non  superi  di  un
mese la data di scadenza indicata su tale Certificato. 
Quando la visita di rinnovo e' completata, il  nuovo  certificato  e'
valido fino alla data seguente: 
i) in  caso  di  nave  passeggeri,  una  data  che  non  deve  essere
posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato
in corso prima della concessione della proroga; 
ii) in caso  di  nave  da  carico,  una  data  che  non  deve  essere
posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato
in corso prima della concessione della proroga. 
g) In alcuni determinati casi stabiliti dall'Amministrazione, non  e'
necessario che la validita' del nuovo certificato inizi alla data  di
scadenza  del  certificato   esistente,   in   conformita'   con   le
prescrizioni dei paragrafi  b)ii),  e)  oppure  f).  In  questi  casi
particolari, il nuovo certificato e' valido fino alla seguente data: 
i) trattando di nave passeggeri, una data che non sia  posteriore  di
oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo; 
ii) trattandosi di navi da carico, una data che non sia posteriore di
oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo. 
h) Se una visita annuale, intermedia o periodica e' portata a termine
entro  un  periodo  inferiore  a  quello  specificato  nella   regola
pertinente: 
i) la data di ricorrenza che compare sul certificato in questione  e'
sostituita per mezzo di un visto da una  data  che  non  deve  essere
posteriore di oltre tre mesi alla data alla quale la visita e'  stata
completata; 
ii) la visita annuale, intermedia o  periodica  seguente,  prescritta
dalle  regole  pertinenti  deve  essere  completata  agli  intervalli
stabiliti da queste regole, calcolati a decorrere dalla nuova data di
ricorrenza; 
iii) la data di scadenza puo' rimanere immutata, a patto  che  una  o
piu' visite annuali, intermedie o periodiche,  a  seconda  dei  casi,
siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi  tra  visite
stabilite dalle regole pertinenti non siano superati. 
i) Un certificato rilasciato in virtu' della Regola 12  oppure  della
Regola 13 cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti: 
i) se le visite ed ispezioni pertinenti non sono  portate  a  termine
entro i termini specificati alle regole 7a), 8a), 9a) e 10a); 
ii) se i visti previsti nelle presenti Regole non sono stati  apposti
sul Certificato; 
iii) se una nave inalbera la bandiera di un altro Stato. In tal  caso
un nuovo certificato sara' rilasciato solo se il governo che rilascia
il nuovo certificato  ha  la  certezza  che  la  nave  soddisfa  alle
prescrizioni delle Regole 11a) e 11b). Trattando di un  passaggio  di
bandiera tra Governi contraenti, e qualora gliene sia fatta richiesta
entro un periodo di tre mesi  a  decorrere  da  detto  passaggio,  il
governo dello Stato la cui nave  era  autorizzata  in  precedenza  ad
inalberare   la   bandiera,   fa   pervenire   il   prima   possibile
all'Amministrazione copie dei certificati di cui la nave  era  munita
anteriormente al passaggio di bandiera, nonche' copie dei rapporti di
visita, se del caso". 
                              Regola 15 
                       Modelli di certificati 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
     "Modelli di certificato e delle schede di equipaggiamento" 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"I  certificati  e  le  schede  di  equipaggiamento  debbono   essere
formulati in conformita' con i  modelli  che  figurano  all'appendice
dell'Annesso della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata  non
e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo include una traduzione in
una di queste lingue". 
                              Regola 16 
                     Affissione dei certificati 
Sostituire il titolo attuale con quanto segue: 
                  "Disponibilita' dei certificati" 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"I certificati rilasciati in virtu' delle  regole  12  e  13  debbono
poter essere facilmente esaminati a bordo in ogni tempo". 
                              Regola 19 
                              Controllo 
Sostituire il testo attuale con quanto segue: 
"a)  Ogni  nave  e'  sottoposta,  nel  porto  di  un  altro   Governo
contraente, al controllo di  funzionari  debitamente  autorizzati  da
questo Governo nella misura in cui tale controllo ha  come  obiettivo
di verificare che i certificati rilasciati in virtu' della regola  12
o della regola 13 sono in corso di validita'. 
b) Questi certificati, se sono in corso di validita', debbono essere,
accettati a meno che non esistano buone ragioni di  ritenere  che  le
condizioni della nave oppure  del  suo  armamento  non  corrispondono
sostanzialmente  alle  indicazione  di  uno   qualunque   di   questi
certificati oppure che la nave ed il  suo  armamento  non  soddisfano
alle disposizioni delle regole 11 a) ed 11b). 
c)  Nelle  circostanze  enunciate  al  paragrafo  b)  e  qualora   un
certificato sia giunto a scadenza  oppure  abbia  cessato  di  essere
valido, il funzionario che esercita  il  controllo  deve  adottare  i
provvedimenti necessari per assicurare che la nave non salpi prima di
essere in grado di mettersi in mare oppure che  lasci  il  porto  per
recarsi nel cantiere adeguato di riparazione, senza pericolo  per  la
nave stessa o per le persone a bordo. 
d) Qualora il controllo desse luogo ad un  qualunque  intervento,  il
funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente e
per iscritto il console, oppure in  sua  assenza,  il  rappresentante
diplomatico piu' vicino dello Stato di cui la nave e'  autorizzata  a
battere la bandiera, di tutte le  circostanze  che  hanno  portato  a
considerare l'intervento come necessario. 
Inoltre, gli ispettori designati oppure gli organismi  abilitati  che
sono incaricati del rilascio dei certificati  debbono  anche  esserne
informate.  Deve  essere  fatto  rapporto  all'Organizzazione   sulle
circostanze di tale intervento. 
e) L'autorita' statale del porto interessato deve comunicare tutte le
informazioni pertinenti che interessano la nave  alle  Autorita'  del
porto di scalo successivo, nonche' alle persone ed agli organismi  di
cui al paragrafo d), qualora detta Autorita' non  possa  prendere  le
misure specificate ai paragrafi c) e d), oppure se la nave  e'  stata
autorizzata a recarsi nel porto di scalo successivo. 
f) Nell'esercitare il controllo  in  virtu'  della  presente  regola,
conviene evitare, in tutta la misura  del  possibile,  di  trattenere
oppure di ritardare indebitamente la nave.  Ogni  nave  la  quale  e'
stata   trattenuta   oppure   indebitamente   ritardata   a   seguito
dell'esercizio di tale controllo ha diritto ad un risarcimento per le 
perdite o i danni subiti."