(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
   Alle  riunioni  del consiglio di amministrazione ed alle assemblee
del Consorzio partecipano di diritto, senza assumere  responsabilita'
di  gestione,  un osservatore designato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  e  due  osservatori  designati  dal
Ministero   delle   finanze,   scelti,   l'uno,   fra   i  funzionari
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altro  tra  quelli  del
Dipartimento delle dogane ed imposte indirette.
   Il    Ministero    delle    finanze    esercita    la    vigilanza
sull'amministrazione del Consorzio, oltreche' tramite gli osservatori
di cui al comma precedente, anche a mezzo di un  suo  delegato  quale
sindaco.
   Gli  avvisi  di  convocazione  del  consiglio di amministrazione e
dell'assemblea generale dei  consorziati  debbono  essere  recapitati
agli  osservatori ministeriali, di regola, non oltre il quinto giorno
precedente la data di convocazione.