Art. 3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee del Consorzio partecipano di diritto, senza assumere responsabilita' di gestione, un osservatore designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due osservatori designati dal Ministero delle finanze, scelti, l'uno, fra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altro tra quelli del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio, oltreche' tramite gli osservatori di cui al comma precedente, anche a mezzo di un suo delegato quale sindaco. Gli avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale dei consorziati debbono essere recapitati agli osservatori ministeriali, di regola, non oltre il quinto giorno precedente la data di convocazione.