(Annesso 1 - art. I)
                              ANNESSO 1 
CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE AGENZIE  SPECIALIZZATE
(a) (1) 
 
Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato
il 13 Febbraio 1946 una risoluzione  che  prevede  l'unificazione  il
prima possibile dei privilegi e delle immunita' usufruiti dalle 
Nazioni Unite e dalle varie agenzie specializzate, e 
Considerando che si sono svolte consultazioni tra le Nazioni Unite  e
le  agenzie  specializzate,  tra  le  Nazioni  Unite  e  le   agenzie
specializzate; 
Di conseguenza, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 nov. 1947,
l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione,  la  quale
e' sottoposta per accettazione alle Agenzie specializzate e  ad  ogni
Membro delle Nazioni Unite, nonche', ai fini dell'adesione,  ad  ogni
altro Stato membro di una o piu' delle agenzie specializzate. 
 
                Articolo I - Definizioni e Finalita' 
                              Sezione I 
 
Nella presente Convenzione: 
(i) Per "clausole standard" si intendono le disposizioni degli 
Articoli da II a IX. 
(ii) Per "Agenzie specializzate" si intendono: 
(a) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro; 
(b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura; 
(c) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le 
scienze e la cultura; 
(d) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale; 
(e) Il Fondo Monetario Internazionale; 
(F) La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; 
(g) L'Organizzazione Mondiale della Sanita'; 
(h) L'Unione Postale Universale; 
(i) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni; 
(j) Ogni altra agenzia collegata con le Nazioni Unite in 
conformita' con gli Articoli 57 e 63 dello Statuto. 
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a) BASIC DOCUMENTS (Documenti di base). Ginevra, Organizzazione 
Mondiale della Sanita'. 37a edizione, pgg. 23-27 
1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanita' il 17 
luglio 1948 (Off. rec. : Wld : Hlth Org. 13-9.332) 
(iii)  Per  "Convenzione"  si  intendono,  in   relazione   ad   ogni
particolare agenzia specializzata, le clausole  standard  cosi'  come
modificate dal testo finale (o riveduto)  dell'Annesso  trasmesso  da
tale Agenzia in conformita' con le sezioni 36 e 38. 
(iV) Ai fini dell'articolo III, per  "beni  ed  averi"  si  intendono
anche i beni ed i fondi amministrati da un'agenzia  specializzata  in
applicazione delle sue funzioni costituzionali. 
(v) Ai fini degli articoli V e VII, l'espressione "rappresentanti dei
membri"  intende  includere  tutti   i   rappresentanti,   sostituti,
consiglieri, esperti tecnici e segretari di delegazioni. 
(vi) Nelle sezioni 13,  14,  15  e  25  per  "riunioni  convocate  da
un'agenzia  specializzata"  si  intendono  riunioni:  (1)  della  sua
assemblea  e  del  suo  organo  esecutivo  (in  qualsivoglia  maniera
designato),  e  (2)  di  qualsiasi  commissione  prevista  nella  sua
costituzione; (3) di  qualsiasi  Conferenza  internazionale  da  essa
convocata; e (4) di qualsiasi comitato di ognuno di questi enti. 
(vii) Per "Direttore esecutivo" si intende  il  principale  dirigente
dell'Agenzia  specializzata  in  questione,   denominato   "Direttore
Generale" o in altra maniera. 
 
 
                              Sezione 2 
 
Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione nei  confronti  di  una
Agenzia specializzata alla quale la presente Convenzione e'  divenuta
applicabile in conformita' con la sezione, 37,  accordera'  a  questa
Agenzia o in  connessione  con  essa,  i  privilegi  e  le  immunita'
stabilite nelle clausole  standards  concernenti  le  condizioni  qui
specificate, fatta salva ogni modifica  di  tali  clausole  contenuta
nelle disposizioni dell'annesso finale (o modificato) relativo a tale
Agenzia e trasmesso in base alla sezione 36 o 38.