(Annesso 1 - art. X)
          Articolo X - Annessi ed Applicazioni alle Agenzie 
                            interessata. 
                      Specializzate individuali 
                             Sezione 33 
 
Nella loro applicazione a ciascuna agenzia specializzata, le clausole
standard saranno effettive sotto riserva di ogni  modifica  stabilita
nel   testo   finale   (o   modificato)   dell'annesso   relativo   a
quell'agenzia, come previsto nelle sezioni 36 e 38. 
 
                             Sezione 34 
 
Le  disposizioni  della  Convenzione  relative  a  qualsiasi  agenzia
specializzata devono essere interpretate alla luce delle funzioni  di
cui l'agenzia e' investita ai sensi del suo strumento costituzionale. 
 
                             Sezione 35 
 
I progetti di annesso da  I  a  IX  sono  raccomandati  alle  agenzie
specializzate qui nominate. Nel caso di una agenzia specializzata non
specificamente nominata nella sezione 1, il Segretario-Generale delle
Nazioni  Unite  trasmettera'  all'agenzia  un  progetto  di   annesso
raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale. 
 
                             Sezione 36 
 
Il  testo  finale  di  ciascun   annesso   sara'   quello   approvato
dall'agenzia specializzata in questione in  conformita'  con  la  sua
procedura costituzionale. Una copia dell'annesso  come  approvata  da
ciascuna  agenzia  specializzata,  sara'  trasmessa  dall'agenzia  in
questione al Segretario Generale delle Nazioni  Unite  e  sostituira'
tosto il progetto di cui alla sezione 35. 
 
                             Sezione 37 
 
La  presente  Convenzione  diviene  applicabile  a  ciascuna  agenzia
specializzata dopo che questa avra' trasmesso al  Segretario-Generale
delle Nazioni Unite il testo  finale  dell'annesso  pertinente  e  lo
avra' informato che accetta le clausole standard come modificate  dal
presente annesso e si impegna a dare effetto alle sezioni 8, 18,  22,
23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatta salva ogni modifica della  sezione  32
che possa essere ritenuta necessaria al fine di rendere il testo  fi-
nale   dell'annesso   consono   con   lo   strumento   costituzionale
dell'agenzia) nonche' ad ogni disposizione dell'annesso  che  imponga
obblighi all'agenzia. Il Segretario Generale comunichera' a  tutti  i
Membri delle Nazioni Unite ed agli altri Stati membri  delle  agenzie
specializzate copie certificate di tutti gli  annessi  che  gli  sono
stati trasmessi in base alla  presente  sezione  nonche'  di  annessi
modificati trasmessi in base alla sezione 38. 
 
                             Sezione 38 
 
Se, dopo la trasmissione di un annesso finale in  base  alla  sezione
36,  ogni  agenzia  specializzata   approva   qualsiasi   emendamento
relativo, in conformita'  con  la  sua  procedura  costituzionale  un
annesso modificato sara' trasmesso  da  essa  al  Segretario-Generale
delle Nazioni Unite. 
 
                             Sezione 39 
 
Le   disposizioni   di   questa   Convenzione   non   limiteranno   o
pregiudicheranno in alcun modo i privilegi e le  immunita'  che  sono
state o che potranno successivamente essere concesse da ogni Stato ad
ogni agenzia specializzata in ragione della ubicazione nel territorio
di questo Stato della sede principale o  degli  uffici  regionali  di
questa agenzia specializzata. La Convenzione non sara' ritenuta  come
essendo di ostacolo alla conclusione tra ogni Stato parte ad essa  ed
ogni agenzia specializzata, di accordi supplementari che adattino  le
disposizioni della presente Convenzione oppure estendano o riducano i
privilegi e le immunita' da questa concesse. 
 
                             Sezione 40 
 
Rimane inteso che le clausole standard, come modificate dal testo fi-
nale di un annesso inviato da una agenzia specializzata al Segretario
Geenrale delle Nazioni Unite in base alla  sezione  36  (o  qualsiasi
annesso  modificato  inviato  in  base  alla   sezione   38),   sara'
compatibile con le disposizioni  dello  strumento  costituzionale  in
vigore a quel tempo dell'agenzia in questione,  e  che  se  qualsiasi
emendamento a tale strumento e' necessario allo scopo di  rendere  lo
strumento costituzionale compatibile, tale emendamento dovra'  essere
stato messo in vigore in conformita' con la procedura  costituzionale
di quella agenzia prima che l'annesso finale (o modificato) sia stato
comunicato. 
La Convenzione stessa non operera' in maniera tale da abrogare  o  da
derogare a qualsiasi disposizione dello strumento  costituzionale  di
ogni agenzia specializzata o di ogni diritto o obbligo che  l'agenzia
possa diversamente avere, acquisire o assumere.