(Allegato 3)
                             ALLEGATO 3 
                                        (art. 7, comma 1, lettera a)) 
                GARANZIA DELLA QUALITA' DI PRODUZIONE 
   1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si  applica  al  fabbricante
che mette in opera un sistema qualita' approvato per la produzione. 
   2. Il fabbricante, una volta ricevuto l'attestato di esame CE  del
tipo, deve presentare ad un organismo notificato  di  sua  scelta  la
domanda di  approvazione  per  il  sistema  qualita'  di  produzione,
secondo  le  pertinenti  norme  UNI-CEI,  destinato  a  garantire  la
conformita' dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE
del tipo. 
   3. Le modalita' di ottenimento e mantenimento  della  approvazione
di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'organismo notificato per la
valutazione dei sistemi qualita' aziendale.