ALLEGATO 3 (art. 7, comma 1, lettera a)) GARANZIA DELLA QUALITA' DI PRODUZIONE 1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema qualita' approvato per la produzione. 2. Il fabbricante, una volta ricevuto l'attestato di esame CE del tipo, deve presentare ad un organismo notificato di sua scelta la domanda di approvazione per il sistema qualita' di produzione, secondo le pertinenti norme UNI-CEI, destinato a garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. 3. Le modalita' di ottenimento e mantenimento della approvazione di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualita' aziendale.