(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
 
                             Capitolo I 
 
                 REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE 
 
  1. L'ubicazione e i confini delle zone di produzione devono  essere
fissati dall'autorita' competente in modo da identificare le zone  in
cui i molluschi bivalvi vivi: 
    a) possono essere raccolti e  utilizzati  per  il  consumo  umano
diretto; i molluschi bivalvi vivi provenienti da queste  zone  devono
soddisfare i requisiti previsti al capitolo V del presente allegato; 
    b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato
ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in
un centro di depurazione o previa stabulazione. I  molluschi  bivalvi
vivi provenienti  da  queste  zone  non  devono  superare  i  livelli
(misurati mediante la prova  del  numero  piu'  probabile  in  cinque
provette e tre diluizioni) di 6.000 coliformi fecali  per  100  g  di
polpa o di 4.600 E. coli per 100 g di  polpa  nel  90%  dei  campioni
Previa depurazione o stabulazione, dovranno essere soddisfatti  tutti
i requisiti fissati nel capitolo V del presente allegato, 
    c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato
soltanto previa stabulazione  di  lunga  durata  (minimo  due  mesi),
associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo un processo di
depurazione intensivo per un periodo e con  modalita'  da  stabilirsi
secondo  la  procedura  prevista  all'articolo  12   della   presente
direttiva, in modo da soddisfare le stesse  condizioni  di  cui  alla
lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste  zone  non
devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero piu'
probabile in cinque provette e tre diluizioni)  di  60.000  coliformi
fecali per 100 g di polpa. 
  2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e
la loro chiusura temporanea o  definitiva  devono  essere  comunicati
immediatamente dall'autorita' competente agli  operatori  interessati
dalla  presente  direttiva,  in  particolare  ai  produttori   e   ai
responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione 
 
                             Capitolo II 
 
NORME PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI LOTTI  VERSO  UN  CENTRO  DI
SPEDIZIONE  O  DI  DEPURAZIONE,  UNA  ZONA  DI  STABULAZIONE  O   UNO
                   STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 
 
  1. Le tecniche di raccolta utilizzate  non  devono  arrecare  danni
eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi. 
  2.  Dopo  la  raccolta  i  molluschi  bivalvi  vivi  devono  essere
adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni e  non
devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde 
  3. Le tecniche utilizzate per la raccolta, il trasporto, lo  sbarco
e la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi  non  devono  provocare
una  contaminazione  ulteriore  del  prodotto,  ne'   una   riduzione
sensibile della sua qualita', ne' cambiamenti tali da  comprometterne
la possibilita' di depurazione, trasformazione o stabulazione. 
  4. Nell'intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi
bivalvi vivi non  devono  essere  immersi  nuovamente  in  acqua  che
potrebbe contaminarli ulteriormente 
  5. I mezzi adibiti al trasporto dei molluschi bivalvi  vivi  devono
essere  utilizzati  in   condizioni   tali   da   evitare   qualsiasi
contaminazione ulteriore e la compressione  dei  gusci.  Essi  devono
consentire uno scolo e  un  lavaggio  adeguati.  Quando  i  molluschi
bivalvi vivi vengono trasportati in massa, per  una  lunga  distanza,
verso un centro di spedizione, un centro di depurazione, una zona  di
stabulazione  o  uno  stabilimento  di  trasformazione,  i  mezzi  di
trasporto devono essere attrezzati  in  modo  da  garantire  loro  le
migliori  condizioni  di  sopravvivenza  e,  in  particolare,  devono
soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 2. 
  6 Un  documento  di  registrazione  per  identificare  i  lotti  di
molluschi bivalvi  vivi  deve  accompagnare  ogni  lotto  durante  il
trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro
di depurazione, alla zona di  stabulazione  e  allo  stabilimento  di
trasformazione. Il documento e' rilasciato dall'autorita'  competente
su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun
lottoi caratteri leggibili e indelebili, le  sezioni  pertinenti  del
documento  di  registrazione,  in  cui  devono  essere  riportate  le
seguenti indicazioni. 
    - identita' e firma del produttore, 
    - data di raccolta, 
    -  ubicazione  della   zona   di   produzione   nel   modo   piu'
circostanziato possibile, 
    - specie di molluschi e quantita' rispettiva,  indicate  nd  modo
piu' preciso possibile, 
    - numero  di  riconoscimento  e  luogo  di  destinazlone  per  il
confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione. 
  I documenti di registrazione  devono  essere  numerati  in  maniera
continua e in ordine di successione. L'autorita' competente tiene  un
registro  in  cui  sono  annotati  il   numero   dei   documenti   di
registrazione e il nome dei produttori di molluschi  bivalvi  vivi  a
cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione  di  ciascun
lotto di molluschi bivalvi vivi va  contrassegnato  con  la  data  di
consegna al centro di spedizione, al centro di depurazione,alla  zona
di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione; I responsabili
di tali centri , zone  o  stabilimenti  conservano  il  documento  di
registrazione per almeno 60 giorni. 
  Tuttavla, quando la raccolta e' effettuata da addetti del centro di
spedizione, del centro di depurazione, della zona di  stabulazione  o
dello stabilimento di trasformazione di destinazione il documento  di
registrazione puo' essere sostituito da un'autorizzazione  permanente
di trasporto rilasciata dall'autorita' competente. 
  7 Qualora venga decisa  la  chiusura  temporanea  di  una  zona  di
produzione o di stabulazione,  l'autorita'  competente  non  rilascia
piu'  documenti  di  registrazione  per  questa   zona   e   sospende
immediatamente la validita' di tutti  i  documenti  di  registrazione
gia' rilasciati. 
 
                            Capitolo III 
 
        NORME PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 
 
  Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare
le seguenti norme: 
    1) i molluschi bivalvi vivi sono  stati  raccolti  e  trasportati
conformemente  a  quanto  disposto  nel  capitolo  II  del   presente
allegato, 
    2) le  tecniche  di  manipolazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi
destinati alla stabulazione devono permettere loro  di  riprendere  a
nutrirsi con il processo di filtrazione una volta  immersi  in  acque
naturali, 
    3) i molluschi bivalvi vivi non devono essere  stabulati  ad  una
densita' che ne impedisca la depurazione, 
    4) i molluschi bivalvi vivi sono immersi in acqua di  mare  nella
zona di stabulazione per un  periodo  di  tempo  superiore  a  quello
necessario perche' le percentuali di batteri fecali siano ridotte  ai
livelli ammessi dalla presente direttiva e tenendo  conto  del  fatto
che devono essere soddisfatti i requisiti fissati al capitolo V, 
    5) se necessario, l'autorita' competente  stabilisce  e  comunica
per ciascuna specie di molluschi bivalvi vivi e per ciascuna zona  di
stabulazione riconosciuta la temperatura minima  dell'acqua  per  una
stabulazione efficace; 
    6) le zone di stabulazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi  devono
essere riconosciute dall'autorita' competente, i confini di tali zone
devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o  altri  materiali
fissi, una distanza minima di 300 metri  deve  separare  le  zone  di
stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione; 
    7) nell'ambito della zona di stabulazione i settori devono essere
ben separati per impedire che i diversi lotti si mescolino tra  loro;
dev'essere utilizzato il  sistema  "tutto  dentro  tutto  fuori",  in
maniera che non sia possibile, introdurre un nuovo  lotto  prima  che
sia stata estratta la totalita' di quello precedente; 
    8)  i  responsabili  delle  zone  di   stabulazione   tengono   a
disposizione dell'autorita' competente i  registri  in  cui  annotano
regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi  di
stabulazione, i settori di stabulazione e la successiva  destinazione
di ciascun lotto stabulato, 
    9) durante Il trasporto dalla  zona  di  stabulazione  dove  sono
stati raccolti al centro di spedizione, al centro  di  depurazione  o
allo  stabilimento  di  trasformazione  riconosciuti,  i  lotti  sono
scortati dal documento di  registrazione  previsto  al  capitolo  II,
punto 6 del  presente  allegato,  salvo  quando  gil  stessI  addetti
operano sia nel bacino di stabulazione, nel centro dI spedizione, nel
centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione 
 
                             Capitolo IV 
 
REQUISITI PER  IL  RICONOSCIMENTO  DEI  CENTRI  DI  SPEDIZIONE  O  DI
                             DEPURAZIONE 
 
  I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature 
  I  centri  non  devono  essere  situati  in  zone  vicine  a  odori
sgradevoli, fumi, polveri  ed  altri  agenti  contaminanti.  Le  aree
interessate non devono essere soggette a  inondazione  in  seguito  a
normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti 
  I centri devono avere almeno: 
  1 ) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono  manipolati  o
conservati: 
    a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da
prevenire contaminazioni dei  molluschi  bivalvi  vivi  ad  opera  di
qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride,  vapori  o  sudiciume  e  da
impedire la presenza di roditori o di altri animali; 
    b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo
scolo delle acque; 
    c) un'area di  lavoro  sufficientemente  vasta  per  l'esecuzione
soddisfacente di tutte le operazioni; 
    d) pareti resistenti e facili da pulire; 
    e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
  2)  un  numero  adeguato  di  spogliatoi,  lavabi  e  latrine;   in
prossimita' di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi; 
  3) dispositivi adeguati per la pulizia di  utensili,  recipienti  e
attrezzature; 
  4) impianti per l'alimentazione e, se del caso,  l'immagazzinamento
di acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva  80/778/CEE
del Consiglio, del 15 luglio  1980,  concernente  la  qualita'  delle
acque   destinate   al   consumo    umano    (1),o    impianti    per
l'approvvigionamento di acqua di mare pulita. 
  Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua
non potabile, che non deve pero' venire  a  contatto  diretto  con  i
molluschi  bivalvi  vivi,  ne'  servire  per  lavare  o  disinfettare
recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto  con  i
molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile  devono
essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile; 
  5) attrezzature e strumenti  o  rispettive  superfici  che  possono
venire  a  contatto  con  i  molluschi  bivalvi  vivi  in   materiale
resistente  alla  corrosione  e  facile  da  pulire   e   da   lavare
ripetutamente. 
  II. Norme igieniche generali 
  Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per
quanto concerne i locali, gli impianti e le condizioni di lavoro: 
  1) gli addetti al trattamento o  alla  manipolazione  di  molluschi
bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del  caso,
guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 
  2) e' fatto divieto al personale di sputare  o  di  avere  modi  di
comportamento che possono provocare la contaminazione  dei  molluschi
bivalvi vivi; le persone colpite da malattia che i molluschi  bivalvi
vivi potrebbero trasmettere non possono accedere  al  lavoro  e  alla
manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite; 
  3) i roditori, gli  insetti  e  qualsiasi  altro  parassita  devono
essere distrutti e vanno presi provvedimenti per impedirne  ulteriori
infestazioni; gli animali domestici non  devono  avere  accesso  agli
impianti; 
  4) i locali, le attrezzature e  gli  strumenti  utilizzati  per  la
manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e
in buono stato di  manutenzione;  le  attrezzature  e  gli  strumenti
devono  essere  accuratamente  puliti  alla   fine   della   giornata
lavorativa e ogni qualvolta sia necessario; 
  5) i locali, gli strumenti e  le  attrezzature  non  devono  essere
adibiti ad usi diversi  dalla  manipolazione  dei  molluschi  bivalvi
vivi, salvo autorizzazione dell'autorita' competente; 
  6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in  un
reparto separato e, se del caso, collocati  in  appositi  contenitori
coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo  stabilimento  con
un'adeguata frequenza; 
  7) i prodotti finiti devono essere conservati  sotto  protezione  e
tenuti lontani dai reparti  in  cui  sono  manipolati  altri  animali
diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. 
  III. Norme per i centri di depurazione 
  Oltre alle norme  di  cui  alle  sezioni  I  e  II,  devono  essere
rispettate le seguenti condizioni: 
    1) i pavimenti e le  pareti  dei  bacini  di  depurazione  e  dei
serbatoi  di  acqua  devono  avere  superfici  lisce,  resistenti   e
impermeabili e  devono  potersi  pulire  facilmente  strofinandoli  o
utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono  avere
un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo
sufficienti per il volume delle attivita'; 
    2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere
liberati dal fango con acqua potabile  o  acqua  di  mare  pulita  in
pressione. Questo prelavaggio puo' essere effettuato anche nei bacini
di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in  tal  caso
le tubature di scolo sono lasciate  aperte  per  tutta  la  fase  del
prelavaggio e si attende quindi  il  tempo  necessario  affinche'  le
vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione  vero  e
proprio; 
    3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua  di
mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi  bivalvi  vivi
trattati; 
    4)  per  la  depurazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi  si  deve
utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante trattamento;  la
distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di  scarico  delle
acque reflue deve essere sufficiente ad  evitare  contaminazioni;  il
procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene, se  necessario,
autorizzato  dopo  che  l'autorita'  competente   ne   ha   accertato
l'efficienza, l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare
con i suoi principali componenti chimici deve  essere  conforme  alle
norme della direttiva 80/778/CEE; 
    5) il sistema di depurazione  deve  consentire  che  i  molluschi
bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante  filtrazione,
eliminino la contaminazione  residua,  non  vengano  ricontaminati  e
siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalita'
in condizioni idonee per il confezionamento, la  conservazione  e  il
trasporto prima di essere immessi sul mercato; 
    6) la quantita' di molluschi bivalvi vivi da  depurare  non  deve
essere superiore alla capacita' depurativa del  centro;  i  molluschi
devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al
rispetto dei requisiti microbiologici fissati nel  capitolo  V.  Tale
periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi  collocati
nel bacino sono coperti dall'acqua fino al  momento  in  cui  vengono
tolti dal bacino 
    Il centro di depurazione deve  tener  conto  dei  dati  specifici
della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di  provenienza,
carica microbica, ecc. ) ove fosse necessario prolungare  il  periodo
di depurazione per accertare  che  i  molluschi  bivalvi  vivi  siano
conformi ai requisiti batteriologici di cui al capitolo V 
    7) qualora un bacino di depurazione  contenga  diversi  lotti  di
molluschi,  gli  stessi  debbono  essere  della  medesima  specie   e
provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse  zone
aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento  deve  estendersi
in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita  la  durata
di depurazione piu' lunga, 
    8) i contenitori in cui vengono  collocati  i  molluschi  bivalvi
vivi negli impianti di depurazione devono essere  costruiti  in  modo
che l'acqua di mare  possa  passare;  lo  spessore  degli  strati  di
molluschi bivalvi vivi  non  deve  ostacolare  l'apertura  dei  gusci
durante il processo di depurazione, 
    9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento
molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti  crostacei,  pesci  o
altri animali marini; 
    10) al termine del ciclo di depurazione, i  gusci  dei  molluschi
bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con  getti  di  acqua
potabile o di acqua di  mare  pulita,  tale  operazione  puo'  essere
eventualmente  effettuata  nel   bacino   di   depurazione;   l'acqua
utilizzata non deve essere rimessa in circolazione; 
    11)  i  centri  di  depurazione  devono  essere  dotati   di   un
laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato
per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo
di specificazioni microbiologiche. I  laboratori  esterni  ai  centri
devono essere riconosciuti dall'autorita' competente; 
    12) i centri di depurazione registrano regolarmente: 
      -   l'esito   delle   analisi   microbiologiche   delle   acque
dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione; 
      - l'esito delle analisi microbiologiche dei  molluschi  bivalvi
vivi prima della depurazione; 
      - l'esito delle analisi microbiologiche dei  molluschi  bivalvi
vivi dopo la depurazione; 
      - la data e la quantita' di molluschi bivalvi  vivi  consegnati
al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione; 
      - le ore di riempimento e  di  svuotamento  degli  impianti  di
depurazione (durata del processo di depurazione); 
      - i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo  la
depurazione. 
      Queste indicazioni devono essere complete, accurate,  leggibili
ed  iscritte  in  un  registro   apposito   tenuto   a   disposizione
dell'autorita' competente per eventuali controlli; 
    13) i centri di depurazione devono accettare  soltanto  lotti  di
molluschi bivalvi vivi scortati dal documenro di registrazione dicuii
al capitolo II del presente allegato. 
    I centri di depurazione che inviano lotti  dI  molluschi  bivalvi
vivi  a  centri  di  spedizione  devono  fornire  il   documento   di
registrazione di cui al capitolo II, punto 6; 
    14) ogni confezione  di  molluschi  bivalvi  vivi  depurati  deve
essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi  sono  stati
depurati. 
  IV. Norme per i centri di spedizione 
    1. Oltre alle norme di cui alle sezioni  I  e  II,  i  centri  di
spedizione devono rispettare le seguenti condizioni: 
      a) la rifinitura non deve  arrecare  alcuna  contaminazione  al
prodotto; gli impianti di rifinitura devono essere utilizzati secondo
norme riconosciute dalle autorita' competenti, soprattutto per quanto
riguarda i requisiti batteriologici  e  chimici  dell'acqua  di  mare
utilizzata negli impianti; 
      b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori
non devono costituire una fonte di contaminazione; 
      c) il procedimento di  cernita  dei  molluschi  vivi  non  deve
arrecare al prodotto ulteriori  contaminazioni  ne'  alterazioni  che
possono comprometterne  il  trasporto  o  la  conservazione  dopo  il
confezionamento; 
      d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o  puliti  con
acqua potabile o con acqua  di  mare  pulita  in  pressione;  l'acqua
utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 
    2. I centri di spedizione  devono  accettare  soltanto  lotti  di
molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui
al capitolo II, punto 6, provenienti da una zona di raccolta,  da  un
bacino  di  stabulazione  o  da  uno  stabilimento   di   depurazione
riconosciuti. 
    3. I centri di spedizione devono essere dotati di un  laboratorio
oppure  avvalersi  dei  servizi  di  un  laboratorio  attrezzato  per
controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti
microbiologici previsti al capitolo  V.  Il  laboratorio  esterno  al
centro dev'essere riconosciuto dall'autorita' competente. 
    Tali disposizioni non si applicano pero' ai centri di  spedizione
che  ricevono  i  molluschi  esclusivamente  e  direttamente  da  uno
stabilimento di depurazione in cui sono stati  esaminati  al  termine
della depurazione. 
    4.  I  centri  di  spedizione  devono   tenere   a   disposizione
dell'autorita' competente i seguenti dati: 
      - i risultati degli esami microbiologici dei molluschi  bivalvi
vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona
di stabulazione; 
      - la data e la quantita' di molluschi bivalvi  vivi  consegnati
al centro di spedizione ed il numero del documento di registrazione; 
      - dati particolareggiati sulle spedizioni. 
      Tali dati devono essere classificati in  ordine  cronologico  e
archiviati per un periodo di  almeno  tre  mesi,  che  dovra'  essere
precisato dall'autorita' competente. 
    5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei  pescherecci
sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c)  e
d), nonche' ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e  II
si applicano,  mutatis  mutandis,  a  questi  centri  di  spedizione;
potranno pero' essere elaborate condizioni  specifiche  conformemente
alla procedura prevista all'articolo 12 della presente direttiva. 
 
                             Capitolo V 
 
                REQUISITI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 
 
  I molluschi bivalvi  vivi  destinati  al  consumo  umano  immediato
devono soddisfare i seguenti requisiti: 
  1) posseggono le  caratteristiche  visive  del  prodotto  fresco  e
vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata  a
percussioni e livelli normali di liquido intervalvare; 
  2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di  230  E.  coli
per 100 g di polpa e di liquido intervalvare,  misurati  mediante  la
prova del numero piu' probabile (in 5  provette  e  3  diluizioni)  o
mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti  lo
stesso grado di precisione; 
  3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa; 
  4) non contengono sostanze tossiche o nocive di origine naturale  o
immesse  nell'ambiente,  come  quelle  elencate  nell'allegato  della
direttiva 79/923/CEE, in quantita' tali che l'assunzione di  alimenti
calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per  l'uomo  o
tali da alterare il gusto dei molluschi. 
  La Commissione definisce secondo la procedura prevista all'articolo
12 i metodi di analisi  applicabili  per  il  controllo  dei  criteri
chimici e dei valori limite da rispettare; 
  5) il tenore massimo di nuclidi radioattivi  non  supera  i  limiti
fissati dalla Comunita' per gli alimenti, 
  6) il tenore di veleno paralizzante ("Paralytic Shellfish Poison" -
PSP) nelle parti commestibili dei molluschi  (corpo  intero  o  parti
consumabili separatamente) non  supera  80  microgrammi  per  100  g,
utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad
un metodo chimico di ricerca della saxitossina -  o  qualsiasi  altro
metodo riconosciuto secondo la  procedura  prevista  all'articolo  12
della presente direttiva. 
  In caso di contestazione dei risultati, il  metodo  di  riferimento
deve essere il metodo biologico; 
  7) i consueti metodi di analisi biologica non devono dare  reazione
positiva quanto alla  presenza  di  veleno  diarreogeno  nelle  parti
commestibili  dei  molluschi  (corpo  intero  o   parti   consumabili
separatamente); 
  8) se non vengono applicati metodi di routine  per  la  ricerca  di
virus e se non sono state fissate  norme  virologiche,  il  controllo
sanitario e' basato sul conteggio dei batteri fecali. 
  Gli esami  intesi  a  verificare  il  rispetto  dei  requisiti  del
presente capitolo devono essere eseguiti secondo metodi comprovati  e
scientificamente riconosciuti. 
  Per garantire l'applicazione uniforme della presente  direttiva,  i
piani di campionamento nonche' i metodi e le tolleranze analitiche da
applicare per  accertare  il  rispetto  dei  requisiti  del  presente
capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12. 
  L'efficacia dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali,
nonche' gli altri parametri fissati nel  presente  capitolo,  vengono
tenuti sotto costante controllo e possono  essere  riveduti,  qualora
prove scientifiche  lo  richiedano,  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 12. 
  Si applica la procedura prevista dall'articolo 12 quando  le  prove
scientifiche dimostrino che e' necessario introdurre altri  controlli
sanitari,  oppure  modificare  i  parametri  indicati  nel   presente
capitolo, per tutelare la salute pubblica. 
 
                             Capitolo VI 
 
         CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE 
 
  L'autorita' competente istituisce un sistema di controllo sanitario
per accertare  il  rispetto  delle  norme  contenute  nella  presente
direttiva. Tale sistema di controllo comprende: 
  1)  la  sorveglianza  periodica  delle  zone  di  produzione  e  di
stabulazione di molluschi bivalvi vivi allo scopo di: 
    a)  evitare  eventuali  infrazioni  circa  la  provenienza  e  la
destinazione dei molluschi bivalvi vivi; 
    b) verificare i requisiti microbiologici  dei  molluschi  bivalvi
vivi relativamente alla zona di raccolta; 
    c) verificare l'eventuale  presenza  di  plancton  tossico  nelle
acque di produzione e di stabulazione e di biotossine  nei  molluschi
bivalvi vivi; 
    d) verificare l'eventuale presenza di contaminanti chimici i  cui
tenori massimi autorizzati saranno  stabiliti  secondo  la  procedura
prevista all'articolo 12 entro il 31 dicembre 1992. 
    Ai  fini  delle  lettere  c)  e  d)   le   autorita'   competenti
istituiscono  piani  di  campionamento  per  controllare  l'eventuale
presenza di plancton tossico ad intervalli regolari o caso  per  caso
se i periodi di raccolta sono irregolari; 
  2) nei piani di campionamento di cui al punto 1 si deve tener conto
in particolare: 
    a)  di  probabili  variazioni  della  contaminazione  fecale   in
ciascuna zona di produzione e di stabulazione; 
    b) di  variazioni  possibili,  nelle  zone  di  produzione  e  di
stabulazione,  della  presenza  di  plancton  contenente   biotossine
marine; il campionamento deve essere predisposto come segue: 
      i)  sorveglianza:  campionamento  periodico   organizzato   per
individuare  eventuali  cambiamenti  di  composizione  del   plancton
contenente tossine e la sua distribuzione geografica. Qualora i  dati
ottenuti facciano sospettare l'accumulo di tossine  nella  polpa  dei
molluschi, si procede ad un campionamento intensivo; 
      ii) campionamento intensivo. 
        - controllo del plancton nelle acque  di  coltivazione  e  di
pesca con aumento  del  numero  dei  punti  di  campionamento  e  dei
campioni, e 
        - prove di  tossicita'  sui  molluschi  piu'  sensibili  alla
contaminazione provenienti dalla zona in questione. 
        La commercializzazione dei molluschi  di  detta  zona  potra'
essere   nuovamente   autorizzata   soltanto   dopoche'   un    nuovo
campionamento  avra'  dato  esito  soddisfacente   delle   prove   di
tossicita', 
    c) della possibile contaminazione dei  molluschi  nella  zona  di
produzione e di stabulazione. 
    Quando  l'esito  di  un  piano  di   campionamento   rivela   che
l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi puo' costituire un
rischio per la salute dell'uomo,  l'autorita'  competente  chiude  la
zona di produzione, per  quanto  concerne  i  molluschi  interessati,
fintanto che la situazione non si sia normalizzata; 
    3) analisi di laboratorio intese ad  accertare  il  rispetto  dei
requisiti per  il  prodotto  finito  contenuti  nel  capitolo  V  del
presente allegato. In particolare, verra'  istituito  un  sistema  di
controllo per verificare che il livello delle biotossine  marine  non
superi i limiti di sicurezza; 
    4) un'ispezione periodica degli stabilimenti per  controllare  in
particolare: 
      a)  se  sono  sempre   soddisfatte   le   condizioni   per   il
riconoscimento, 
      b) la pulizia dei locali, degli  impianti,  delle  attrezzature
nonche' l'igiene del personale; 
      c)  la  manipolazione  e  il  trattamento   soddisfacenti   dei
molluschi bivalvi vivi; 
      d) la corretta utilizzazione e il normale  funzionamento  degli
impianti di depurazione o di rifinitura; 
      e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12; 
      f) l'uso appropriato dei bolli sanitari 
      Questi controlli possono comprendere il  prelievo  di  campioni
per analisi di laboratorio. L'esito delle analisi viene comunicato ai
responsabili degli stabilimenti; 
  5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle
partite di molluschi bivalvi vivi. 
 
                            Capitolo VII 
 
                           CONFEZIONAMENTO 
 
  1.  I  molluschi  bivalvi  vivi  devono  essere   confezionati   in
condizioni igieniche soddisfacenti. 
  I recipienti e i contenitori: 
    - non  devono  alterare  le  caratteristiche  organolettiche  dei
molluschi bivalvi vivi; 
    - non devono poter trasmettere ai molluschi sostanze nocive  alla
salute dell'uomo; 
    -  devono  essere  sufficientemente  resistenti   da   proteggere
efficacemente i molluschi bivalvi vivi. 
  2. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava  del
guscio rivolta verso il basso. 
  3. Tutte le confezioni di molluschi vivi  devono  essere  chiuse  e
restare sigillate dal momento in cui lasciano il centro di spedizione
fino al momento della consegna  al  consumatore  o  al  venditore  al
dettaglio. 
 
                            Capitolo VIII 
 
                    CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO 
 
  1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi  vivi
devono essere mantenuti ad una temperatura  che  non  pregiudichi  la
loro qualita' e vitalita'; le confezioni non devono venire a contatto
con il pavimento, ma devono essere collocate su  un  piano  pulito  e
rialzato 
  2. Una volta confezionati e usciti  dal  centro  di  spedizione,  i
molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in  acqua
di mare o aspersi d'acqua, tranne per quanto concerne la  vendita  al
dettaglio operata dallo speditore stesso 
 
                             Capitolo IX 
 
                 TRASPORTO DAL CENTRO DI SPEDIZIONE 
 
  1. Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo  umano
devono essere trasportate in colli chiusi dal  centro  di  spedizione
fino al momento della vendita diretta al consumatore o  al  venditore
al dettaglio. 
  2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi
devono presentare le seguenti caratteristiche: 
    a) le pareti interne e qualsiasi altra parte che potrebbe  venire
a contatto con i molluschi bivalvi vivi devono  essere  in  materiali
resistenti alla corrosione; le pareti devono essere lisce e facili da
pulire, 
    b)  devono  essere  adeguatamente   attrezzati   per   proteggere
efficacemente i molluschi da temperature eccessive, calde  o  fredde,
da contaminazioni dovute a sudiciume o polveri e da  danni  ai  gusci
provocati da vibrazioni e abrasioni; 
    c) i molluschi bivalvi vivi non  devono  essere  trasportati  con
altri prodotti che potrebbero contaminarli. 
  3. Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e
distribuite per mezzo di veicoli o contenitori chiusi che  mantengano
i prodotti ad una temperatura tale da non alterare la loro qualita' e
vitalita'. 
  Le  confezioni  di  molluschi  bivalvi  vivi  non   devono   essere
trasportate a contatto  diretto  con  il  fondo  del  veicolo  o  del
contenitore,  che  deve  essere  provvisto  di  griglie  o  di  altri
dispositivi che impediscano tale contatto. 
  Qualora le partite di molluschi bivalvi  vivi  vengano  trasportate
utilizzando ghiaccio, quest'ultimo deve essere stato  fabbricato  con
acqua potabile o con acqua di mare pulita 
 
                             Capitolo X 
 
                       BOLLATURA DELLE PARTITE 
 
  1. Tutti i colli di una partita di molluschi  bivalvi  vivi  devono
essere muniti di un bollo sanitario che consenta di  identificare  il
centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e
della distribuzione fino alla vendita al dettaglio.  Fatte  salve  le
disposizioni della direttiva  79/112/CEE,  nel  bollo  devono  essere
riportate le seguenti indicazioni: 
    - paese speditore; 
    -  specie  di   molluschi   bivalvi   (denominazione   comune   e
denominazione scientifica), 
    - identificazione del centro di spedizione per mezzo  del  numero
di riconoscimento rilasciato dall'autorita' competente; 
    - data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese. 
    In deroga alla direttiva 79/112/CEE, la  data  di  scadenza  puo'
essere sostituita dalla menzione "Questi animali devono  essere  vivi
al momento dell'acquisto". 
  2. Il bollo sanitario puo' essere  stampigliato  sul  materiale  di
confezionamento  o  apposto  su  un'etichetta  separata,  fissata  al
materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione. Il
bollo sanitario puo' essere anche  del  tipo  a  fissazione  mediante
torsione o gancio, i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto
se sono staccabili.  I  bolli  sanitari,  di  qualunque  tipo  siano,
possono essere utilizzati una sola volta e non sono trasferibili 
  3. Il  bollo  sanitario  deve  essere  in  materiale  resistente  e
impermeabile e recare le indicazioni previste in caratteri leggibili,
indelebili e facilmente decifrabili. 
  4. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore  al
dettaglio deve conservare per almeno 60  giorni  il  bollo  sanitario
apposto su ogni partita  di  molluschi  bivalvi  vivi  che  non  sono
confezionati in colli per la vendita al minuto