(Allegato C)
                             ALLEGATO C 
NORME SPECIFICHE DI IGIENE PER LA FABBRICAZIONE 
                DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
                             CAPITOLO I 
                         Condizioni generali 
   I luoghi di lavoro possono essere adibiti  alla  fabbricazione  di
prodotti non  destinati  al  consumo  umano  soltanto  alle  seguenti
condizioni: 
     a) le materie prime non adatte al consumo  umano  devono  essere
immagazzinate in un locale completamente separato o  in  un  apposito
spazio separato; 
     b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati  e
in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione  abbia
luogo  in  impianti  completamente  chiusi  o  attrezzature   adibite
esclusivamente a tale scopo; 
     c) i prodotti finiti ottenuti  da  dette  materie  prime  devono
essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori  separati
e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo
umano. 
                             CAPITOLO II 
Condizioni speciali per  i  grassi  animali  fusi,  i  ciccioli  e  i
                     sottoprodotti della fusione 
  Oltre alle condizioni specificate nell'allegato  A,  devono  essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 
     A.  Norme  relative  agli  stabilimenti   di   raccolta   o   di
trasformazione di materie prime: 
     1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie  prime  e
al loro successivo  trasporto  agli  stabilimenti  di  trasformazione
devono disporre di un  deposito  frigorifero  per  immagazzinarvi  le
materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7  ›C,  a  meno
che le materie prime siano raccolte e fuse entro i  termini  indicati
al punto B, 3, lettere b) e c); 
     2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di: 
       a) un deposito frigorifero, tranne qualora  le  materie  prime
siano raccolte e sottoposte a fusione entro  i  termini  indicati  al
punto B, 3, lettera b); 
       b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime; 
       c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie
prime; 
       d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie
prime; 
       e) un impianto per la fusione  delle  materie  prime  mediante
calore o pressione o altri metodi appropriati; 
       f) recipienti  o  cisterne  in  cui  il  grasso  possa  essere
mantenuto allo stato liquido; 
       g) dispositivi per la plastificazione o  la  cristallizzazione
del grasso, per egevolarne il confezionamento e l'imballaggio, tranne
qualora lo stabilimento  effettui  unicamente  spedizioni  di  grassi
animali fusi, allo stato liquido; 
       h) un locale di spedizione,  tranne  qualora  lo  stabilimento
proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa; 
       i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie
prime non idonee al consumo umano; 
       j) se del caso,  impianti  adeguati  per  la  preparazione  di
prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri  prodotti
alimentari e/o condimenti; 
       k) qualora  i  ciccioli  siano  destinati  al  consumo  umano,
dispositivi  appropriati  che   ne   consentano   la   raccolta,   il
confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle  norme  di  igiene
prescritte, nonche' di immagazzinaggio  alle  condizioni  di  cui  al
punto B, 9. 
     B. Norme supplementari di igiene per la preparazione  di  grassi
animali fusi, ciccioli e sottoprodotti: 
     1. Le  materie  prime  devono  provenire  da  animali  che  alle
ispezioni ante mortem e post mortem siano risultati idonei al consumo
umano. 
     2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti  adiposi
o ossa considerati idonei al consumo umano e  ragionevolmente  esenti
da  sangue  e  impurita'.  Esse  non  devono   mostrare   tracce   di
deterioramento e devono essere state  prelevate  nel  rispetto  delle
condizioni di igiene prescritte. 
     3. a) Per la preparazione di grassi animali fusi possono  essere
utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti  presso  macelli,
laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. 
Le materie prime devono essere trasportate e  immagazzinate  fino  al
momento della loro fusione nel rispetto delle  condizioni  di  igiene
prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore  a
7 ›C; 
       b) in deroga a quanto previsto dalle lettera  a),  le  materie
prime  possono  essere  immagazzinate  e  trasportate  senza   previa
refrigerazione, purche' siano sottoposte a fusione entro  dodici  ore
dal giorno in cui sono state ottenute; 
       c) in deroga e quanto previsto dalla lettera  a),  le  materie
prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti  di
vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni o di  carni
di pollame sono effettuati unicamente  per  la  consegna  diretta  al
consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione  di
grassi animali fusi, e condizione che siano conformi e condizioni  di
igiene soddisfacenti e  siano  adeguatamente  imballate.  Qualora  la
raccolta venga effettuata ogni giorno, va  osservata  la  temperatura
indicata alle lettere a) e b).  Qualora  non  vengano  raccolte  ogni
giorno, le materie prime devono essere  sottoposte  a  refrigerezione
immediatamente dopo essere state prodotte. 
     4. I  veicoli  e  i  contenitori  adibiti  alla  raccolta  e  al
trasporto delle materie prime devono avere le superfici interne lisce
e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; i veicoli devono
essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati per  il  trasporto
di materie  prime  congelate  devono  essere  concepiti  in  modo  da
mantenere  la  temperatura  prescritta  per  tutta  le   durata   del
trasporto. 
     5.  Prima  della  fusione,  le  materie  prime   devono   essere
controllate per accertare la presenza di materie prime non idonee  al
consumo umano o di corpi estranei, che devono essere asportati. 
     6.  La  materie  prime  devono  essere  fuse  mediante   calore,
pressione o altro metodo appropriato; la successiva  separazione  del
grasso  deve   avvenire   mediante   decantazione,   centrifugazione,
fi'ltraggio o altro metodo appropriato. Nel corso del trattamento non
devono essere usati solventi. 
     7. Il  grasso  fuso  di  animali  preparato  conformemente  alle
disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 puo' essere raffinato nel
medesimo stabilimento o  in  un  altro  stabilimento  allo  scopo  di
migliorarne la qualita' fisico-chimica, se il grasso da raffinare  e'
conforme alle norme di cui al punto 8. 
     8. Il grasso fuso di animali deve  essere  conforme  alle  norme
seguenti, e seconda del tipo: 
    
TABELLA
_____________________________________________________________________
          |          BOVINI         |    SUINI      |  ALTRI ANIMALI
          |_________________________|_______________|________________
          |Sego commestibile | Sego |Strutto|Strutto|Grasso |Grasso
          |__________________|  da  |comme- |  da   |comme- |  da
          |  Prima     |     |raffi-|stibile|raffi- |stibile|raffina-
          |spremitura  |Altri| nare |  (2)  | nare  |       | re
          |   (1)      |     |      |       |       |       |
          |____________|_____|______|_______|_______|_______|________
                       |     |      |       |       |       |
AGL (m/m%      0,75    |1,25 |  3,0 | 0,75  |  2,0  |  1,25 |  3,00
acido oleico)          |     |      |       |       |       |
massimo                |     |      |       |       |       |
_______________________|_____|______|_______|_______|_______|________
                       |     |      |       |       |       |
Perossido     4 meq/   4 meq/|6 meq/| 4 meq/| 6 meq/| 4 meq/| 10 meq/
 massimo         kg    | kg  |   kg |    kg |    kg |    kg |     kg
_______________________|_____|______|_______|_______|_______|________
Umidita' e
impurita'                          massimo 0,5%
_____________________________________________________________________
Odore, sapore,
colore                               normale
_____________________________________________________________________
             (1)  Grassi  animali  fusi  ottenuti  mediante fusione a
          bassa temperatura di grasso fresco di cuore, omento, reni e
          mesentere di bovini, nonche' dei grassi  provenienti  dalle
          sale di taglio.
             (2)  Grassi  fusi  ottenuti mediante fusione del tessuto
          adiposo dei suini.

    
    9.  I  ciccioli  destinati  al  consumo   umano   devono   essere
immagazzinati: 
      a) se fusi ad una temperatura uguale o inferiore a  70  °C,  ad
una temperatura inferiore a 7 °C  per  un  periodo  non  superiore  a
ventiquattro ore, o ad una temperatura uguale o inferiore a XX18 °C; 
      b) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C, se i  ciccioli
presentano un tenore di umidita' uguale o superiore al 10% (m/m), 
      1) ad una temperatura inferiore a  7  °C  per  un  periodo  non
superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura
che dia una garanzia equivalente; 
      2) ad una temperatura uguale o inferiore a XX18 °C; 
      c) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C e se i ciccioli
presentano un tenore di umidita'  inferiore  al  10%  (m/m):  nessuna
prescrizione specifica. 
                            CAPITOLO III 
   Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A, e  nei  capitoli
I, II e III  dell'allegato  B,  gli  stabilimenti  che  procedono  al
trattamento di stomaci, vesciche  e  budella  debbono  rispettare  le
seguenti condizioni: 
    1)  i  locali,  gli  attrezzi  e  gli  utensili  possono   essere
utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti  in  questione;
deve essere effettuata una netta  ripartizione  tra  parte  sporca  e
parte pulita; 
    2) non e' consentito l'impiego di legno; tuttavia,  e'  possibile
l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti  contenenti
i prodotti in questione; 
    3) deve essere  previsto  un  locale  per  il  magazzinaggio  del
materiale di confezionamento e di imballaggio; 
    4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in
maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 
    5) i prodotti che non  possono  essere  mantenuti  a  temperature
ambiente  debbono  essere  immagazzinati  fino   al   momento   della
spedizione nei locali adibiti a tal fine. 
   In particolare i prodotti che non sono ne'  salati  ne'  essiccati
debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C; 
    6) le  materie  prime  debbono  essere  trasportate  dal  macello
d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche  soddisfacenti  e
eventualmente refrigerate in funzione  del  tempo  trascorso  tra  la
macellazione e la  raccolta  delle  materie  prime.  I  veicoli  e  i
contenitori adibiti al trasporto debbono avere le  superfici  interne
lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I  veicoli
utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere
concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la
durata del trasporto; 
    7) la lavorazione di nervetti, testine, zampe, lingua puo' essere
eseguita  negli  stabilimenti  di  cui  al  presente  capitolo,  alle
condizioni ivi previste.