ALLEGATO C NORME SPECIFICHE DI IGIENE PER LA FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CAPITOLO I Condizioni generali I luoghi di lavoro possono essere adibiti alla fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano soltanto alle seguenti condizioni: a) le materie prime non adatte al consumo umano devono essere immagazzinate in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato; b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo; c) i prodotti finiti ottenuti da dette materie prime devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo umano. CAPITOLO II Condizioni speciali per i grassi animali fusi, i ciccioli e i sottoprodotti della fusione Oltre alle condizioni specificate nell'allegato A, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime: 1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7 C, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto B, 3, lettere b) e c); 2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di: a) un deposito frigorifero, tranne qualora le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro i termini indicati al punto B, 3, lettera b); b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime; c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime; d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime; e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati; f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido; g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per egevolarne il confezionamento e l'imballaggio, tranne qualora lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido; h) un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa; i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano; j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti; k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonche' di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto B, 9. B. Norme supplementari di igiene per la preparazione di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti: 1. Le materie prime devono provenire da animali che alle ispezioni ante mortem e post mortem siano risultati idonei al consumo umano. 2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa considerati idonei al consumo umano e ragionevolmente esenti da sangue e impurita'. Esse non devono mostrare tracce di deterioramento e devono essere state prelevate nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte. 3. a) Per la preparazione di grassi animali fusi possono essere utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore a 7 C; b) in deroga a quanto previsto dalle lettera a), le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza previa refrigerazione, purche' siano sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute; c) in deroga e quanto previsto dalla lettera a), le materie prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni o di carni di pollame sono effettuati unicamente per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione di grassi animali fusi, e condizione che siano conformi e condizioni di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora la raccolta venga effettuata ogni giorno, va osservata la temperatura indicata alle lettere a) e b). Qualora non vengano raccolte ogni giorno, le materie prime devono essere sottoposte a refrigerezione immediatamente dopo essere state prodotte. 4. I veicoli e i contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto delle materie prime devono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate devono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta le durata del trasporto. 5. Prima della fusione, le materie prime devono essere controllate per accertare la presenza di materie prime non idonee al consumo umano o di corpi estranei, che devono essere asportati. 6. La materie prime devono essere fuse mediante calore, pressione o altro metodo appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione, centrifugazione, fi'ltraggio o altro metodo appropriato. Nel corso del trattamento non devono essere usati solventi. 7. Il grasso fuso di animali preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 puo' essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualita' fisico-chimica, se il grasso da raffinare e' conforme alle norme di cui al punto 8. 8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, e seconda del tipo: TABELLA _____________________________________________________________________ | BOVINI | SUINI | ALTRI ANIMALI |_________________________|_______________|________________ |Sego commestibile | Sego |Strutto|Strutto|Grasso |Grasso |__________________| da |comme- | da |comme- | da | Prima | |raffi-|stibile|raffi- |stibile|raffina- |spremitura |Altri| nare | (2) | nare | | re | (1) | | | | | | |____________|_____|______|_______|_______|_______|________ | | | | | | AGL (m/m% 0,75 |1,25 | 3,0 | 0,75 | 2,0 | 1,25 | 3,00 acido oleico) | | | | | | massimo | | | | | | _______________________|_____|______|_______|_______|_______|________ | | | | | | Perossido 4 meq/ 4 meq/|6 meq/| 4 meq/| 6 meq/| 4 meq/| 10 meq/ massimo kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg _______________________|_____|______|_______|_______|_______|________ Umidita' e impurita' massimo 0,5% _____________________________________________________________________ Odore, sapore, colore normale _____________________________________________________________________ (1) Grassi animali fusi ottenuti mediante fusione a bassa temperatura di grasso fresco di cuore, omento, reni e mesentere di bovini, nonche' dei grassi provenienti dalle sale di taglio. (2) Grassi fusi ottenuti mediante fusione del tessuto adiposo dei suini. 9. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati: a) se fusi ad una temperatura uguale o inferiore a 70 °C, ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura uguale o inferiore a XX18 °C; b) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C, se i ciccioli presentano un tenore di umidita' uguale o superiore al 10% (m/m), 1) ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente; 2) ad una temperatura uguale o inferiore a XX18 °C; c) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C e se i ciccioli presentano un tenore di umidita' inferiore al 10% (m/m): nessuna prescrizione specifica. CAPITOLO III Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A, e nei capitoli I, II e III dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni: 1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata una netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita; 2) non e' consentito l'impiego di legno; tuttavia, e' possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione; 3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio; 4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine. In particolare i prodotti che non sono ne' salati ne' essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C; 6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti e eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 7) la lavorazione di nervetti, testine, zampe, lingua puo' essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste.