(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO C
   Schema di accordo di programma tra:
    Ministero dell'ambiente;
    Ministero del bilancio e della programmazione economica;
    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    regione autonoma della Sardegna;
    provincia di Cagliari;
    comune di Carbonia;
    comune di Gonnesa;
    comune di Portoscuso;
    ENEL S.p.a.,
(nel seguito indicate collettivamente come le "Parti")
   Premesso che:
    con deliberazione  della  Giunta  della  regione  autonoma  della
Sardegna  n. 22/64 in data 16 maggio 1989 e' stata presentata istanza
per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi  ambientale,
ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  8  luglio  1986,  n. 349, come
modificato dall'art. 6 della  legge  28  agosto  1989,  n.  305,  del
territorio  del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia,
Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu;
    con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data
30 novembre  1990,  il  territorio  del  Sulcis-Iglesiente  e'  stato
dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  7  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, come
modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
    con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  23
aprile  1993  e'  stato  approvato il piano di disinquinamento per il
risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente  che  rinvia  ad  un
successivo  decreto,  sulla  base di specifici approfondimenti svolti
dal Ministero dell'ambiente, la fissazione  degli  indirizzi  per  lo
sviluppo congiunto minerario e energetico del Sulcis-Iglesiente;
    con decreto del Presidente della Repubblica del .................
 ................................   e'   stato   approvato  il  piano
specifico di sviluppo minerario-energetico del Sulcis-Iglesiente  che
prevede   l'affidamento,   mediante   gara   internazionale,  di  una
concessione per l'estrazione di carbone Sulcis  e  la  produzione  di
energia  elettrica  e cogenerazione di fluidi caldi, con tale carbone
mediante gassificazione (nel seguito indicata come "concessione");
    ai fini dell'affidamento e della gestione di tale concessione  le
funzioni  di  concedente  e  soggetto autorizzante sono attribuite al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero
del   bilancio   e   della   programmazione   economica,    Ministero
dell'ambiente,  regione  autonoma della Sardegna, comuni di Carbonia,
Gonnesa e Portoscuso, nonche', per le funzioni di controllo, anche la
provincia di Cagliari.
    l'ENEL  S.p.a.:  e'  la  concessionaria  del  servizio  elettrico
pubblico;
    in   conseguenza,   l'efficace   gestione  della  concessione  e'
condizionata da  un'azione  unitaria  ed  integrata  dei  sopracitati
soggetti, tra gli stessi regolamentata con il presente accordo;
    la legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede la conclusione di accordi
di   programma  per  la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
interventi o di programmi di intervento che richiedano, per  la  loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province  e  regioni,  di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici;
    il decreto del Presidente della Repubblica del ..................
 .............  prevede  la  stipula  di  uno  specifico  accordo  di
programma tra le parti;
   Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue:
 
                               Art. 1.
                           P r e m e s s e
 
  Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
 
                               Art. 2.
                        Oggetto dell'accordo
 
   Con  la  sottoscrizione  del  presente atto le parti concludono un
accordo di programma (nel seguito indicato come "accordo"), ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per
una  gestione unitaria ed integrata di tutte le rispettive competenze
relative alla concessione. In particolare rientrano  nell'ambito  del
presente accordo:
    approvazione  dello  schema di concessione predisposto dell'IMI e
stipulazione della stessa con il soggetto aggiudicatario  della  gara
internazionale  indetta  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica del ................................;
    revoche e rilascio di ogni concessione mineraria;
    individuazione del terreno per l'impianto di gassificazione e suo
esproprio, se necessario;
    predisposizione ed esecuzione della gara internazionale;
    ogni   autorizzazione,   concessione,   deliberazione,    intese,
concerti,  nulla  osta  o  assensi  comunque denominati relativi alle
infrastrutture ed  impianti  oggetto  della  concessione  o  ad  essa
connessi;
    ogni rapporto contrattuale nei confronti del concessionario;
    ogni  altra  attivita'  avente  rilevanza  o  attinenza diretta o
indiretta rispetto alla concessione.
 
                               Art. 3.
                         Impegni delle parti
 
    A) In attuazione dell'oggetto dell'accordo le parti si  impegnano
a   gestire   unitariamente   e  collegialmente  tutte  le  attivita'
rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo;
   B) Le parti si impegnano altresi'  ad  attenersi  a  tutto  quanto
previsto  nel  presente  accordo,  secondo  le  modalita'  e  per  il
raggiungimento delle finalita' previste nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 aprile e nel decreto del Presidente
della Repubblica del .................................;
 
                               Art. 4.
                      Comitato di coordinamento
 
   A)  Ai  fini dell'attuazione del presente accordo e' costituito un
comitato di coordinamento  (nel  seguito  indicato  come  "comitato")
cosi' composto:
    presidente:   un  rappresentante  della  regione  autonoma  della
Sardegna;
    un rappresentante della regione Sardegna;
    due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato;
    due   rappresentanti   del   Ministero   del   bilancio  e  della
programmazione economica;
    due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
    un rappresentante della provincia di Cagliari;
    un rappresentante ciascuno per i comuni di  Carbonia,  Gonnesa  e
Portoscuso;
    un rappresentante dell'ENEL S.p.a.
   B)  I  membri  del  comitato  sono  nominati da ciascuna parte con
lettera al presidente della regione  autonoma  della  Sardegna  entro
dieci  giorni  dalla  data di adozione del presente accordo. Ciascuna
parte puo' nominare  anche  membri  supplenti,  secondo  le  medesime
modalita'.
   I  membri del comitato nominati durano in carica per cinque anni e
possono essere revocati e sostituiti dalla parte  che  ha  provveduto
alla  loro nomina a mezzo di comunicazione scritta da indirizzarsi al
presidente della regione autonoma della Sardegna.
   In caso di revoca, impedimento, dimissioni  e/o  cessazione  della
carica  di  alcuno  dei  membri  per  qualunque  ragione, esso verra'
sostituito dalla parte che aveva provveduto alla sua nomina,  secondo
la medesima procedura.
   I  membri  del comitato nominati da ciascuna parte sono dotati dei
piu' ampi poteri di rappresentanza della parte  stessa  in  relazione
alle competenze ed alle funzioni del comitato.
   C)  Il  comitato  e'  la  sede di tutte le decisioni relative alla
concessione ed alla sua attuazione e,  in  particolare,  definisce  e
coordina:
    i)  tutte  le necessarie azioni preliminari all'affidamento della
concessione;
    ii) la predisposizione dei bandi, l'analisi dei candidati e delle
offerte e l'aggiudicazione della concessione;
   iii) la stipula di tutti gli atti necessari alla concessione;
    iv) il controllo dell'attuazione della concessione.
   D) Il comitato si riunira' quando convocato dal presidente  e,  in
ogni   caso,   entro   trenta   giorni  dalla  richiesta  scritta  di
convocazione  formulata  da  qualsiasi  membro  al   presidente.   Le
convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata,
telegramma,  telex  o  telefax  al domicilio delle parti almeno sette
giorni prima della data della riunione.
   Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale.
    E) Le decisioni del comitato saranno  valide  se  assunte,  salvo
quanto  diversamente  previsto  nel  presente  accordo,  con  il voto
favorevole di due terzi dei membri.
   F) Le decisioni del comitato sono  vincolanti  per  le  parti,  ad
eccezione tuttavia di quanto previsto dalla normativa vigente.
 
                               Art. 5.
     Segreteria e supporto tecnico al comitato di coordinamento
 
   A)  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato  sono svolte dalla
regione, con sede legale presso la regione autonoma  della  Sardegna,
giunta regionale, via ..............................................
   B)  Le  funzioni  di supporto tecnico al comitato per i compiti di
cui ai punti i), ii) e iii) della lettera C) dell'art. 4 sono  svolte
da  IMI - Istituto mobiliare italiano, ai sensi del comma 4 dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica del ...................
 ...........
   C) Gli oneri per il funzionamento del comitato sono a carico della
regione Sardegna.
 
                               Art. 6.
                       Rappresentanza esterna
 
   Per le funzioni di rappresentanza esterna in nome e per  conto  di
tutte  le parti (pubblicazione di bandi, stipula di accordi, ecc.) il
comitato di cui all'art. 4 indichera' con apposita delibera una o, se
necessario, piu' parti, incaricate di procedere agli atti  per  conto
di tutte le parti.
   Tale   indicazione   verra'  recepita  mediante  l'adozione  degli
opportuni atti amministrativi da parte di tutte le parti.
 
                               Art. 7.
                        Conferenza di servizi
 
   A)  Qualora  qualsiasi  decisione  relativa  all'attuazione  della
concessione  richieda  deliberazioni,  intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque  denominati  di  piu'  di  una  parte,  il  comitato
operera'  come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli
articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione  saranno
quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
   B)  Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera A) richiedano
anche di acquisire intese, concerti, nulla osta  o  assensi  comunque
denominati  di  altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la
conferenza di servizi sara' estesa a tali amministrazioni, secondo le
modalita' di cui all'art. 14 della citata legge  7  agosto  1990,  n.
241.
 
                               Art. 8.
                             D u r a t a
 
   Il  presente  accordo  ha  validita'  per  tutta  la  durata della
concessione.
 
                               Art. 9.
                          V i g i l a n z a
 
   La vigilanza sull'attuazione del presente accordo e' svolta da  un
collegio  presieduto  dal  presidente  della  regione  autonoma della
Sardegna e composto dal prefetto di Cagliari,  dal  presidente  della
provincia  di Cagliari e dai sindaci dei comuni di Carbonia, Gonnesa,
Portoscuso.
 
                              Art. 10.
                            Inadempienze
 
   A)  Le inadempienze, rispetto agli impegni assunti con il presente
accordo, saranno preliminarmente  discusse  dal  comitato,  il  quale
sollecitera'  la/le parte/i eventualmente inadempiente/i a provvedere
al rispetto degli impegni assunti.
   Nel  caso  del  persistere  nell'inadempienza,  la  stessa   sara'
portata,  dal comitato o da una qualsiasi delle parti, all'attenzione
del collegio di vigilanza di cui all'art. 9.
   B) Nel caso in cui il collegio di  vigilanza  di  cui  all'art.  9
rilevi,  autonomamente  o  su  segnalazione  del  comitato  o  di una
qualsiasi delle parti, una inadempienza rispetto agli impegni assunti
con il presente accordo diffidera' la/le  parte/ti  inadempiente/i  a
provvedere, entro quindici giorni, a rispettare gli impegni assunti.
   Nel caso del persistere dell'inadempienza il collegio di vigilanza
informera'  il Governo il quale adottera' gli opportuni provvedimenti
ai sensi della normativa vigente.
 
                              Art. 11.
                           A d o z i o n e
 
   Il presente accordo e' adottato con decreto del  presidente  della
regione autonoma della Sardegna e pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione autonoma della Sardegna.