ALLEGATO C Schema di accordo di programma tra: Ministero dell'ambiente; Ministero del bilancio e della programmazione economica; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; regione autonoma della Sardegna; provincia di Cagliari; comune di Carbonia; comune di Gonnesa; comune di Portoscuso; ENEL S.p.a., (nel seguito indicate collettivamente come le "Parti") Premesso che: con deliberazione della Giunta della regione autonoma della Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 e' stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu; con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, il territorio del Sulcis-Iglesiente e' stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 e' stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che rinvia ad un successivo decreto, sulla base di specifici approfondimenti svolti dal Ministero dell'ambiente, la fissazione degli indirizzi per lo sviluppo congiunto minerario e energetico del Sulcis-Iglesiente; con decreto del Presidente della Repubblica del ................. ................................ e' stato approvato il piano specifico di sviluppo minerario-energetico del Sulcis-Iglesiente che prevede l'affidamento, mediante gara internazionale, di una concessione per l'estrazione di carbone Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi, con tale carbone mediante gassificazione (nel seguito indicata come "concessione"); ai fini dell'affidamento e della gestione di tale concessione le funzioni di concedente e soggetto autorizzante sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero dell'ambiente, regione autonoma della Sardegna, comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, nonche', per le funzioni di controllo, anche la provincia di Cagliari. l'ENEL S.p.a.: e' la concessionaria del servizio elettrico pubblico; in conseguenza, l'efficace gestione della concessione e' condizionata da un'azione unitaria ed integrata dei sopracitati soggetti, tra gli stessi regolamentata con il presente accordo; la legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; il decreto del Presidente della Repubblica del .................. ............. prevede la stipula di uno specifico accordo di programma tra le parti; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. P r e m e s s e Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Art. 2. Oggetto dell'accordo Con la sottoscrizione del presente atto le parti concludono un accordo di programma (nel seguito indicato come "accordo"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per una gestione unitaria ed integrata di tutte le rispettive competenze relative alla concessione. In particolare rientrano nell'ambito del presente accordo: approvazione dello schema di concessione predisposto dell'IMI e stipulazione della stessa con il soggetto aggiudicatario della gara internazionale indetta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del ................................; revoche e rilascio di ogni concessione mineraria; individuazione del terreno per l'impianto di gassificazione e suo esproprio, se necessario; predisposizione ed esecuzione della gara internazionale; ogni autorizzazione, concessione, deliberazione, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati relativi alle infrastrutture ed impianti oggetto della concessione o ad essa connessi; ogni rapporto contrattuale nei confronti del concessionario; ogni altra attivita' avente rilevanza o attinenza diretta o indiretta rispetto alla concessione. Art. 3. Impegni delle parti A) In attuazione dell'oggetto dell'accordo le parti si impegnano a gestire unitariamente e collegialmente tutte le attivita' rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo; B) Le parti si impegnano altresi' ad attenersi a tutto quanto previsto nel presente accordo, secondo le modalita' e per il raggiungimento delle finalita' previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile e nel decreto del Presidente della Repubblica del .................................; Art. 4. Comitato di coordinamento A) Ai fini dell'attuazione del presente accordo e' costituito un comitato di coordinamento (nel seguito indicato come "comitato") cosi' composto: presidente: un rappresentante della regione autonoma della Sardegna; un rappresentante della regione Sardegna; due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica; due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; un rappresentante della provincia di Cagliari; un rappresentante ciascuno per i comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso; un rappresentante dell'ENEL S.p.a. B) I membri del comitato sono nominati da ciascuna parte con lettera al presidente della regione autonoma della Sardegna entro dieci giorni dalla data di adozione del presente accordo. Ciascuna parte puo' nominare anche membri supplenti, secondo le medesime modalita'. I membri del comitato nominati durano in carica per cinque anni e possono essere revocati e sostituiti dalla parte che ha provveduto alla loro nomina a mezzo di comunicazione scritta da indirizzarsi al presidente della regione autonoma della Sardegna. In caso di revoca, impedimento, dimissioni e/o cessazione della carica di alcuno dei membri per qualunque ragione, esso verra' sostituito dalla parte che aveva provveduto alla sua nomina, secondo la medesima procedura. I membri del comitato nominati da ciascuna parte sono dotati dei piu' ampi poteri di rappresentanza della parte stessa in relazione alle competenze ed alle funzioni del comitato. C) Il comitato e' la sede di tutte le decisioni relative alla concessione ed alla sua attuazione e, in particolare, definisce e coordina: i) tutte le necessarie azioni preliminari all'affidamento della concessione; ii) la predisposizione dei bandi, l'analisi dei candidati e delle offerte e l'aggiudicazione della concessione; iii) la stipula di tutti gli atti necessari alla concessione; iv) il controllo dell'attuazione della concessione. D) Il comitato si riunira' quando convocato dal presidente e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente. Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax al domicilio delle parti almeno sette giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale. E) Le decisioni del comitato saranno valide se assunte, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, con il voto favorevole di due terzi dei membri. F) Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti, ad eccezione tuttavia di quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 5. Segreteria e supporto tecnico al comitato di coordinamento A) Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla regione, con sede legale presso la regione autonoma della Sardegna, giunta regionale, via .............................................. B) Le funzioni di supporto tecnico al comitato per i compiti di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera C) dell'art. 4 sono svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del ................... ........... C) Gli oneri per il funzionamento del comitato sono a carico della regione Sardegna. Art. 6. Rappresentanza esterna Per le funzioni di rappresentanza esterna in nome e per conto di tutte le parti (pubblicazione di bandi, stipula di accordi, ecc.) il comitato di cui all'art. 4 indichera' con apposita delibera una o, se necessario, piu' parti, incaricate di procedere agli atti per conto di tutte le parti. Tale indicazione verra' recepita mediante l'adozione degli opportuni atti amministrativi da parte di tutte le parti. Art. 7. Conferenza di servizi A) Qualora qualsiasi decisione relativa all'attuazione della concessione richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di piu' di una parte, il comitato operera' come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. B) Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera A) richiedano anche di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la conferenza di servizi sara' estesa a tali amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 8. D u r a t a Il presente accordo ha validita' per tutta la durata della concessione. Art. 9. V i g i l a n z a La vigilanza sull'attuazione del presente accordo e' svolta da un collegio presieduto dal presidente della regione autonoma della Sardegna e composto dal prefetto di Cagliari, dal presidente della provincia di Cagliari e dai sindaci dei comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso. Art. 10. Inadempienze A) Le inadempienze, rispetto agli impegni assunti con il presente accordo, saranno preliminarmente discusse dal comitato, il quale sollecitera' la/le parte/i eventualmente inadempiente/i a provvedere al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere nell'inadempienza, la stessa sara' portata, dal comitato o da una qualsiasi delle parti, all'attenzione del collegio di vigilanza di cui all'art. 9. B) Nel caso in cui il collegio di vigilanza di cui all'art. 9 rilevi, autonomamente o su segnalazione del comitato o di una qualsiasi delle parti, una inadempienza rispetto agli impegni assunti con il presente accordo diffidera' la/le parte/ti inadempiente/i a provvedere, entro quindici giorni, a rispettare gli impegni assunti. Nel caso del persistere dell'inadempienza il collegio di vigilanza informera' il Governo il quale adottera' gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente. Art. 11. A d o z i o n e Il presente accordo e' adottato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.