(all. 3 - art. 1)
                            ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI
                         UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1.       Ai fini del presente allegato, i conducenti sono
         classificati in due gruppi:
1.1.     Gruppo 1
         conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle
         sottocategorie A1 e B1
1.2.     Gruppo 2
         conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e
         delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3.     La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al
         fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti  nella
         categoria  B  e che utilizzano la patente di guida per scopi
         professionali  (taxi,  ambulanze,  ecc.)   le   disposizioni
         previste  nel  presente allegato per i conducenti del gruppo
         2.
2.       Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una
         patente  di  guida  sono   classificati   nel   gruppo   cui
         apparterranno   quando   il   permesso  sara'  rilasciato  o
         rinnovato.
ESAMI MEDICI
3.       Gruppo 1
         i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se,
         durante l'espletamento delle formalita' richieste o  durante
         le  prove  cui  si  debbono  sottoporre prima di ottenere la
         patente, risulta che  sono  colpiti  da  una  o  piu'  delle
         incapacita' menzionate nel presente allegato.
4.       Gruppo 2
         i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima
         del  rilascio  iniziale  della patente e, successivamente, i
         conducenti  devono  sottoporsi  agli  esami  periodici   che
         saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5.       Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o
         di  ogni  rinnovo di una patente di guida, norme piu' severe
         di quelle menzionate nel presente allegato.
VISTA
6.       Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad
         esami appropriati per accertare la compatibilita' della  sua
         acutezza  visiva  con la guida dei veicoli a motore. Se c'e'
         motivo di  dubitare  che  la  sua  vista  sia  adeguata,  il
         candidato  dovra'  essere  esaminato da una autorita' medica
         competente. Durante questo esame, l'attenzione dovra' essere
         rivolta in particolare  sulla  acutezza  visiva,  sul  campo
         visivo,   sulla   visione   crepuscolare  e  sulle  malattie
         progressive degli occhi.
         Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti
         correttive ai fini del presente allegato.
         Gruppo 1
6.1.     Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
         guida  deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del
         caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i  due
         occhi  insieme.  La  patente  di  guida  non deve essere ne'
         rilasciata ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che il
         campo visivo e' inferiore  a  120›  (gradi  centigradi)  sul
         piano   orizzontale   salvo   casi  eccezionali  debitamente
         giustificati da parere medico favorevole e da prova  pratica
         positiva,   o  che  l'interessato  e'  colpito  da  un'altra
         affezione della vista  tale  da  pregiudicare  la  sicurezza
         della  guida.    Qualora si scopra o si accerti una malattia
         degli occhi progressiva, la patente potra' essere rilasciata
         o rinnovata con esame periodico  praticato  da  un'autorita'
         medica competente.
6.2.     Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
         guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un
         occhio  o  che  utilizza  soltanto un occhio, per esempio in
         caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva  di  almeno
         0,6,  se  del caso con correzione ottica. L'autorita' medica
         competente dovra' certificare che tale condizione  di  vista
         monoculare  esiste  da  un periodo di tempo abbastanza lungo
         perche' l'interessato vi si sia adattato  e  che  l'acutezza
         visiva di tale occhio e' normale.
         Gruppo 2
6.3.     Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
         guida  deve  possedere  un'acutezza visiva dei due occhi, se
         del caso con correzione ottica, di almeno 0,8  per  l'occhio
         piu'  sano  e  di  almeno  0,5  per l'occhio meno sano. Se i
         valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti  con  correzione  ottica,
         l'acutezza  non  corretta  di ogni occhio deve essere pari a
         0,05 oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8  e  0,5)
         deve  essere  ottenuta  con  lenti  la  cui potenza non puo'
         superare piu' o meno 4  diottrie  oppure  con  l'ausilio  di
         lenti   a   contatto  (visione  non  corretta  =  0,05).  La
         correzione deve essere ben tollerata. La  patente  di  guida
         non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il candidato
         o  il  conducente  non ha un campo visivo binoculare normale
         oppure se e' colpito da diplopia.
UDITO
6.       La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  o   conducente   del   gruppo   2,   con   parere
         dell'autorita'  medica  competente;  l'esame  medico  terra'
         conto, segnatamente, delle possibilita' di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8.         La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata  al  candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie
del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo
a motore.
         Gruppo 1
8.1.     La patente di guida con condizioni restrittive puo' essere
         rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorita' medica
         competente, al candidato o conducente fisicamente  minorato.
         Il   parere   deve   basarsi   su   una  valutazione  medica
         dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente
         su  una  prova   pratica;   deve   essere   completato   con
         l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve
         essere  dotato,  nonche' della necessita' o meno dell'uso di
         un   apparecchio  ortopedico,  sempre  che  dalla  prova  di
         controllo delle capacita' e del  comportamento  risulti  che
         con tali dispositivi la guida non e' pericolosa.
8.2.     La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  colpito da una affezione evolutiva con la riserva
         che l'interessato si sottoponga a  controlli  periodici  per
         accertare  se  sia  sempre  capace di guidare il veicolo con
         piena sicurezza.
         La patente di guida senza controllo medico regolare puo'
         essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione  si  sia
         stabilizzata.
         Gruppo 2
8.3.     L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
         rischi  o  pericoli  addizionali  connessi  con la guida dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9.       Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato
         al rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una
         improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da
         provocare   una   repentina   alterazione   delle   funzioni
         cerebrali,  costituiscono  un  pericolo  per  la   sicurezza
         stradale.
         Gruppo 1
9.1.     La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata  al  candidato colpito da gravi disturbi del ritmo
         cardiaco.
9.2.     La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  o  conducente  portatore   di   uno   stimolatore
         cardiaco,  con  parere  di un medico autorizzato e controllo
         medico regolare.
9.3.     Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato
         o conducente colpito da anomalie  della  tensione  arteriosa
         sara'  valutato  in  funzione  degli  altri dati dell'esame,
         delle eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che
         esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.
9.4.     In generale, la patente di guida non deve essere ne'
         rilasciata  ne'  rinnovata al candidato o conducente colpito
         da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o  di
         emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al
         candidato  o conducente che sia stato colpito da infarto del
         miocardio  e'  subordinato  a  un  parere   di   un   medico
         autorizzato   e,   se  necessario,  a  un  controllo  medico
         regolare.
         Gruppo 2
9.5.     L'autorita' medica competente terra' in debito contro i
         rischi o pericoli addizionali  connessi  con  la  guida  dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DIABETE MELLITO
10.      La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  o  conducente  colpito  da  diabete  mellito, con
         parere di un medico autorizzato e regolare controllo  medico
         specifico per ogni caso.
         Gruppo 2 (1)
10.1.    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito
         da  diabete  mellito  che  necessiti  di  un trattamento con
         insulina, salvo casi  eccezionali  debitamente  giustificati
         dal  parere  di un medico autorizzato e con controllo medico
         regolare.
MALATTIE NEUROLOGICHE
11.      La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente colpito da  un'affezione
         neurologica  grave,  salvo  nel  caso  in cui la domanda sia
         appoggiata dal parere di un medico autorizzato.
         A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad
         operazioni del sistema nervoso centrale  o  periferico,  con
         sintomi   motori   sensitivi,   sensoriali,   tropici,   che
         perturbano  l'equilibrio   e   il   coordinamento,   saranno
         considerati  in  funzione  delle  possibilita'  funzionali e
         della loro  evoluzione.  Il  rilascio  o  il  rinnovo  della
         patente  di  guida  potra' in tal caso essere subordinato ad
         esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.
12.      Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise
         dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per
         la sicurezza stradale  allorche'  sopravvengono  al  momento
         della guida di un veicolo a motore.
         Gruppo 1
12.1.    La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con
         esame   effettuato   da  un'autorita'  medica  competente  e
         controllo medico regolare. Quest'ultima valutera' la  natura
         reale  dell'epilessia  o gli altri disturbi della coscienza,
         la sua forma e  la  sua  evoluzione  clinica  (per  esempio,
         nessuna  crisi  da  due  anni),  il  trattamento seguito e i
         risultati terapeutici.
         Gruppo 2
12.2.    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente  che  presenti  o  possa
         presentare   crisi   di   epilessia  o  altre  perturbazioni
         improvvise dello stato di coscienza.
TURBE PSICHICHE
         Gruppo 1
13.1.    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente:
         - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in
           seguito   a    malattie,    traumatismi    o    interventi
           neurochirurgici;
         - colpito da ritardo mentale grave;
         - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza
           o   da   turbe  gravi  della  capacita'  di  giudizio,  di
           comportamento   e   di   adattamento   connessi   con   la
           personalita'
         salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere
         di  un  medico autorizzato ed eventualmente con un controllo
         medico regolare.

(1) Fino al 1› luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti di
    veicoli delle categorie C, D, E.
         Gruppo 2
13.2.    L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
         rischi  o  pericoli  addizionali  connessi  con la guida dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
ALCOLE
14.      Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per
         la sicurezza  stradale.  Tenuto  conto  della  gravita'  del
         problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
         Gruppo 1
14.1.    La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata
         al   candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato  di
         dipendenza  nei  confronti  dell'alcole  o  che  non   possa
         dissociare la guida dal consumo di alcole.
         La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  o  conducente  che  si  sia  trovato  in stato di
         dipendenza nei  confronti  dell'alcole,  al  termine  di  un
         periodo  constatato  di  astinenza e con parere di un medico
         autorizzato e un controllo medico regolare.
         Gruppo 2
14.2.    L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
         rischi e pericoli addizionali  connessi  con  la  guida  dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
         La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di
         dipendenza  nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur
         non essendone  dipendente,  ne  faccia  regolarmente  abuso,
         qualunque sia la categoria di patente richiesta.
         Consumo regolare
         Gruppo 1
15.1.    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente
         sostanze   psicotrope,   di   qualsiasi   forma,  capaci  di
         compromettere la sua capacita' a guidare senza pericolo, nel
         caso in  cui  la  quantita'  assorbita  sia  tale  da  avere
         un'influenza   nefasta  sulla  guida.  Lo  stesso  vale  per
         qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali  che
         abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.
         Gruppo 2
15.2.    L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
         rischi  e  pericoli  addizionali  connessi  con la guida dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
         Gruppo 1
16.1.    La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato o conducente che soffra  di  insufficienza  renale
         grave,  con  parere  di un medico autorizzato e a condizione
         che  l'interessato  sia  sottoposto   a   controlli   medici
         periodici.
         Gruppo 2
16.2.    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
         rinnovata    al    candidato   o   conducente   che   soffra
         d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne  in  casi
         eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico
         autorizzato e controllo medico regolare.
DISPOSIZIONI VARIE
         Gruppo 1
17.1.    La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
         candidato  o  conducente  che  abbia  subito un trapianto di
         organo  o  un  innesto   artificiale   avente   un'incidenza
         sull'idoneita'   alla   guida,   con  parere  di  un  medico
         autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.
         Gruppo 2
17.2.    L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
         rischi e i pericoli addizionali connessi con  la  guida  dei
         veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
18.      In generale, la patente di guida non deve essere ne'
         rilasciata  ne'  rinnovata al candidato o conducente colpito
         da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti,  che
         possa  costituire  o  determinare una incapacita' funzionale
         tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della
         guida di un veicolo a motore,  salvo  nel  caso  in  cui  la
         domanda  sia  appoggiata dal parere di un medico autorizzato
         ed eventualmente con controllo medico regolare.