(Annesso II parte I-art.1)
     ANNESSO II 
     PARTE I 
     Arbitrato 
     Articolo 1 
     La parte ricorrente notifichera' al Segretariato  che  le  Parti
deferiscono  una  controversia  ad  arbitrato  in   conformita'   con
l'articolo 27.  La  notifica  dovra'  enunciare  l'argomento  che  e'
oggetto dell'arbitrato ed  includera'  in  particolare  gli  articoli
della  Convenzione  o  del  Protocollo,  la  cui  interpretazione   o
attuazione e' messa in causa. Se le parti non si sono  accordate  per
quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della  nomina  del
Presidente  del  Tribunale,  il  Tribunale   arbitrale   determinera'
l'oggetto   della   controversia.    Il    Segretariato    inoltrera'
l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti  alla
presente Convenzione o al protocollo interessato.