(Annesso II parte I-art.13)
     Articolo 13 
     Se una delle parti alla  controversia  non  compare  dinanzi  al
Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel  procedimento,
l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di continuare la procedura e
di prounciare il lodo arbitrale: L'assenza di  una  Parte  o  la  sua
mancanza di difesa non costituira' un ostacolo allo  svolgimento  del
procedimento.  Prima  di  pronunciare  la  decisione  definitiva,  il
tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso e' fondato sia per
quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.