(Annesso II parte I-art.16)
     Articolo 16 
     Il  lodo  arbitrale  sara'  vincolante   per   le   parti   alla
controversia. Essa sara' inappellabile  a  meno  che  le  Parti  alla
controversia non abbiano convenuto in anticipo di  far  eventualmente
ricorso ad una procedura di appello.