(Annesso II parte I-art.17)
     Articolo 17 
     Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra  le  Parti
alla  controversia  per  quanto  riguarda  l'interpretazione   o   le
modalita'  di  attuazione  della  decisione  finale   potra'   essere
sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per  decisione
al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.