(Annesso II parte I-art.2)
     Articolo 2 
     1. Nelle controversie tra  due  parti,  il  Tribunale  arbitrale
sara' costituito da tre  membri.  Ciascuna  Parte  alla  controversia
nominera'  un  arbitro  ed  i  due  arbitri  in  tal  modo  designati
nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che  sara'  Presidente
del tribunale. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di una  delle
parti alla controversia,  ne'  avere  la  sua  usuale  residenza  nel
territorio di una delle Parti, ne' essere alle dipendenze di  una  di
esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica. 
     2. Nelle controversie tra piu' di due parti, le Parti aventi  lo
stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo. 
     3. Ogni carica vacante sara' ricoperta nella maniera  prescritta
per la nomina iniziale.