(Annesso II parte I-art.7)
     Articolo 7 
     Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del  tribunale
arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione: 
     (a) gli forniranno tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  le
agevolazioni pertinenti; 
     (b)  faranno  in  modo  che  possa,  se  necessario,   convocare
testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.