(Protocollo Agg.-art.8)
                             Articolo 8 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
1) Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura
   di cui all'articolo 20 capoverso  1  dell'Accordo  concernente  il
   coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili
   firmato a Roma, il 27 ottobre 1986  e  rimane  in  vigore  per  la
   durata dello stesso, con riserva della disposizione del  capoverso
   seguente. 
2) Il presente Protocollo aggiuntivo puo' essere denunciato, in ogni 
   momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso  di  almeno
   sei mesi. 
   Fatto a Roma, il 11 ottobre 1989 in due esemplari originali in 
lingua italiana. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA                           FEDERALE SVIZZERO
    

              Parte di provvedimento in formato grafico