Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI 1) Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili firmato a Roma, il 27 ottobre 1986 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente. 2) Il presente Protocollo aggiuntivo puo' essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 11 ottobre 1989 in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico