ATTO FINALE 1. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo di adesione firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990. Le Repubblica ellenica accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. I testi dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, sono allegati al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e delle Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: 1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione. Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione entrera' in vigore tra gli Stati nei quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e la Repubblica ellenica solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo di adesione entrera' in vigore solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. 2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. 3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati. Le parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica ellenica s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinche' la legislazione ellenica venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990. 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 della Convenzione del 1990 Le parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica ellenica non ha designato le autorita' di cui all'articolo 41 paragrafo 6, ne' ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 9, perche' il disposto del quinto paragrafo, lettera b), dell'articolo 41, tenuto conto della posizione geografica della Grecia, si oppone all'applicazione dello stesso nelle relazioni tra la Grecia e le altre Parti contraenti. Il procedimento adottato nella fattispecie dal Governo greco fa salvo il disposto dell'articolo 137. 5. Dichiarazione comune relativa al Monte Athos Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, e' giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990. III. Le parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni della Repubblica ellenica: 1. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese Il Governo della Repubblica ellenica prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegate a tali Accordi. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica ellenica. 2. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale Il Governo della Repubblica ellenica s'impegna ad esaminare con la massima sollecitudine le domande giudiziarie fatte dalle altre Parti contraenti, compreso quando sono indirizzate direttamente alle autorita' giudiziarie greche secondo la procedura di cui all'articolo 53 paragrafo 1 della Convenzione del 1990. 3. Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990 Il Governo della Repubblica ellenica dichiara che applichera', fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, le sementi di cotone e di erba medica, le semplificazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 della Convenzione del 1990 dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990. Tuttavia, per quanto concerne i frutti freschi di citrus, la Repubblica ellenica trasporra' il disposto dell'articolo 121 e le misure ad esso relative al piu' tardi il 1 gennaio 1993. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica ellenica Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico