(Accordo - art. 108)
                            ARTICOLO 108 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e'
assistito da un Comitato di associazione composto,  da  un  lato,  da
rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e  di
membri della Commissione delle Comunita' europee  e,  dall'altro,  da
rappresentanti del Governo della Repubblica  ceca,  normalmente  alti
funzionari. 
Il regolamento interno del Consiglio  di  associazione  determina  le
funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione
delle riunioni del Consiglio di associazione e il  funzionamento  del
Comitato. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  delegare  al  Comitato  di
associazione  i  suoi  poteri.  In  questo  caso,  il   Comitato   di
associazione  adotta  le  sue  decisioni  alle  condizioni  stabilite
all'articolo 106.