(Accordo - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
1. Le due Parti  si  astengono  dall'introdurre  qualsiasi  misura  o
prassi di natura  fiscale  interna  che  istituisca,  direttamente  o
indirettamente, discriminazioni tra i  prodotti  di  una  Parte  e  i
prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 
2. I prodotti esportati nel territorio di una  delle  due  Parti  non
possono beneficiare di un rimborso delle  imposte  interne  eccedente
l'ammontare  delle  imposte  dirette  o  indirette  cui  sono   stati
soggetti.