(Accordo - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti 
a 
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la
   Parte  esportatrice  applichi,  per  il  prodotto  in   questione,
   restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione
   o misure d'effetto equivalente; 
o 
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
essenziale per la Parte esportatrice, 
e qualora le circostanze di cui sopra  diano  luogo,  o  possano  dar
luogo, a gravi difficolta' per la  Parte  esportatrice,  quest'ultima
puo' adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce-
dure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno  carattere  non
discriminatorio  e  sono  eliminate  quando  la  situazione  non   ne
giustifica piu' il mantenimento.