(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Repubblica ceca assoggettino  le
importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui
all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a  fornire
tempestive informazioni sull'andamento dei flussi  commerciali,  esse
ne informano la controparte. 
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di  adottare
le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica  il
paragrafo 3, lettera d), il  piu'  rapidamente  possibile,  la  Parte
interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica ceca, fornisce  al
Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine  di
cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
Nella scelta delle misure si deve dare  la  priorita'  a  quelle  che
perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio
di  associazione  e  sono   oggetto   di   consultazioni   periodiche
nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di  determinare
un calendario per la loro abolizione  non  appena  lo  consentano  le
circostanze. 
3. Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  2,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
a) per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta'  generate  dalla
   situazione di cui a detto articolo  vengono  sottoposte  all'esame
   del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte  le  misure
   necessarie per porvi fine. 
   Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non 
   abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non 
   sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni 
   da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice 
   puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La 
   portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per
porre riparo alle difficolta' insorte. 
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e'
   informato del caso di dumping non appena le autorita' della  Parte
   importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si  sia  posta
   fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o  non  si  sia
   trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la
   questione e' stata sottoposta al  Consiglio  di  associazione,  la
   Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. 
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta'  generate  dalle
   situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame
   del Consiglio di associazione. 
   Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione 
   necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia 
   preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e' stata 
   sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo'  applicare  le
misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. 
   d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento 
      immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei 
      casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la 
      Comunita' o la Repubblica ceca, puo' applicare immediatamente, 
      nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le 
      misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per 
      far fronte  alla  situazione,  informandone  immediatamente  il
Consiglio di associazione.