(Accordo - art. 96)
                             ARTICOLO 96 
                               DROGHE 
1.  La  cooperazione  e'  in  particolare  finalizzata  a  migliorare
l'efficacia delle politiche  e  misure  destinate  a  contrastare  la
diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope
e per ridurre l'abuso di tali prodotti. 
2.  Le  Parti  contraenti  concordano   gli   opportuni   metodi   di
cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita'  di
attuazione  di  azioni  comuni.  Le  loro  azioni  si  basano   sulla
consultazione e lo stretto  coordinamento  per  quanto  riguarda  gli
obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 
3. La cooperazione  tra  le  Parti  contraenti  comprende  assistenza
tecnica  e  amministrativa,  in  particolare  nei  seguenti  settori:
elaborazione e attuazione delle  normative  nazionali;  creazione  di
enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;  formazione
di personale e ricerca;  prevenzione  dell'utilizzazione  abusiva  di
precursori per la produzione  illecita  di  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope. 
Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.