TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE ARTICOLO 97 1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica ceca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si svilupperanno ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' del patrimonio architettonico e culturale; - la formazione degli addetti agli affari culturali; - l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo. 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Piu' in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica ceca puo' partecipare alle iniziative avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformita' delle pro- cedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attivita' e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.