(all. 3 - art. 1)
                                                            ANNESSO C
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
              DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
                          "MAREMMA TOSCANA"
                               Art. 4.
   (Omissis).
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica   tipica   "Maremma  Toscana",  accompagnata  o  meno  dal
riferimento  al  nome  del  vitigno,  non   deve   essere   superiore
rispettivamente  a  tonnellate  16  per  le tipologie rosso, rosato e
novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.
   (Omissis).