ANNESSO C DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "MAREMMA TOSCANA" Art. 4. (Omissis). La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Maremma Toscana", accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante. (Omissis).