(Allegato III)
ALLEGATO III 
 
OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 
 
Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a: 
  1. dare immediatamente comunicazione alle regioni e  alle  province
autonome ed  al.  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali delle violazioni commesse dai  produttori,  al  fine  della
comminatoria delle relative sanzioni; 
  2. trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali: 
    a)  entro  il  trentuno  gennaio  di  ogni  anno,  l'elenco   dei
produttori che, alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente,
hanno effettuato la notifica delle proprie attivita'; 
    b) entro il  trentuno  marzo  di  ciascun  anno,  l'elenco  degli
operatori riconosciuti alla  data  del  trentuno  dicembre  dell'anno
precedente; 
    c)  entro  il  trentuno  gennaio  di  ogni  anno,  una  relazione
dettagliata sull'attivita'  esercitata,  sui,  controlli  eseguiti  e
sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni; 
  3. mantenere un sistema di registrazione  e  di  archiviazione  con
l'iter di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo
di cinque anni; 
  4.  fornire  al  personale  utilizzato  istruzioni  documentate  ed
aggiornate sul propri compiti e responsabilita'; 
  5. consegnare al Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, in caso  di  scioglimento  o  revoca  dell'autorizzazione,
tutta  la  documentazione  inerente  il  sistema   di   controllo   e
certificazione; 
  6. redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati.
Ogni prodotto elencato deve essere seguito  dalla  denominazione  del
licenziatario. L'elenco deve essere disponibile al pubblico; 
  7. attuare verifiche interne  e  riesami  periodici  della  propria
conformita' ai criteri esposti nella norma  EN  45011.  Tali  riesami
devono essere documentati e registrati ed essere disponibili  per  le
persone aventi di-ritto all'accesso alle informazioni;