ALLEGATO III
OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a:
1. dare immediatamente comunicazione alle regioni e alle province
autonome ed al. Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali delle violazioni commesse dai produttori, al fine della
comminatoria delle relative sanzioni;
2. trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali:
a) entro il trentuno gennaio di ogni anno, l'elenco dei
produttori che, alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente,
hanno effettuato la notifica delle proprie attivita';
b) entro il trentuno marzo di ciascun anno, l'elenco degli
operatori riconosciuti alla data del trentuno dicembre dell'anno
precedente;
c) entro il trentuno gennaio di ogni anno, una relazione
dettagliata sull'attivita' esercitata, sui, controlli eseguiti e
sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni;
3. mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con
l'iter di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo
di cinque anni;
4. fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed
aggiornate sul propri compiti e responsabilita';
5. consegnare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione,
tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e
certificazione;
6. redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati.
Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del
licenziatario. L'elenco deve essere disponibile al pubblico;
7. attuare verifiche interne e riesami periodici della propria
conformita' ai criteri esposti nella norma EN 45011. Tali riesami
devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le
persone aventi di-ritto all'accesso alle informazioni;