ALLEGATO 3 CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali. Innanzitutto e' stata valutata la possibilita' di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile. In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanita' e' stato rilevato che: 1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 6 a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche e' a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi e' unanimita' di vedute. 2) L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualita' per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si e' cosi' espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile".... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non e' stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile". 3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E' stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20x10 6 fibre/litro) puo' incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque. 4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto Superiore di Sanita' in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada. 5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre e' causato percio' essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in particolare dalla sua aggressivita', che e' funzione del ph, dell'alcanilita' totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature e' influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocita' dell'acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanita' n. 42 dell'1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 e' suggerito un indice di aggressivita' dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento- amianto. 6) Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento- amianto per l'acqua potabile. Per quanto riguarda eventuali difficolta' tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le Associazioni industriali di settore. E' stata altresi' valutata la possibilita' di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie. A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365 giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto", facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti". Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non e' esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto. Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto e' escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine. Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purche' si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonche', per la sostituzione dei materiali gia' in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94. Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunita', l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre piu' limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Per quanto sopra si richiama la necessita' di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento- amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunita' della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione. Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.