(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                                     (previsto dall'art. 16, comma 3) 
 
                    INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE 
 
   1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di  peste  suina  il
Ministero della Sanita' deve inviare alla commissione  e  agli  altri
Stati membri le seguenti informazioni: 
     a) data in cui e' stata sospettata la presenza di peste suina; 
     b) data in cui la peste suina e' stata confermata  e  metodi  di
conferma impiegati; 
     c) ubicazione dell'azienda infetta  e  distanza  alla  quale  si
trovano gli allevamenti suini piu' vicini; 
     d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie; 
     e) per ciascuna categoria, numero di suini sui  quali  e'  stata
constatata la peste suina e livello di morbilita'. 
   2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere eseguite da  un
resoconto che precisi: 
     a) la data in  cui  si  e'  proceduto  all'abbattimento  e  alla
distruzione dei suini dell'azienda; 
     b) in caso di applicazione della deroga di cui  all'art.  6,  il
numero di suini abbattuti e distrutti, il  numero  di  suini  il  cui
abbattimento e' stato rinviato, nonche' la durata di questo rinvio; 
     c) ogni informazione concernente l'origine presunta o  accertata
della malattia. 
   3. Il Ministero della Sanita' invia alla commissine e  agli  altri
Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine  ivi
previsto, per ogni successiva comparsi della  peste  suina  in  altre
aziende, fino al momento in cui il numero di  aziende  infette  e  la
diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.