ALLEGATO III (previsto dall'art. 16, comma 3) INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE 1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Ministero della Sanita' deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni: a) data in cui e' stata sospettata la presenza di peste suina; b) data in cui la peste suina e' stata confermata e metodi di conferma impiegati; c) ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini piu' vicini; d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie; e) per ciascuna categoria, numero di suini sui quali e' stata constatata la peste suina e livello di morbilita'. 2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere eseguite da un resoconto che precisi: a) la data in cui si e' proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda; b) in caso di applicazione della deroga di cui all'art. 6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento e' stato rinviato, nonche' la durata di questo rinvio; c) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia. 3. Il Ministero della Sanita' invia alla commissine e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsi della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.