(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                     MODULO B: ESAME CE DEL TIPO 
1. Questo modulo  descrive  la  parte  della  procedura  con  cui  un
   organismo  notificato  accerta  e  dichiara   che   un   esemplare
   rappresentativo  della   produzione   considerata,   soddisfa   le
   disposizioni del presente regolamento, ad esso relativo. 
2. La domanda di  esame  CE  del  tipo  deve  essere  presentata  dal
   fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione Europea ad
   un organismo notificato di sua scelta. 
   La domanda deve contenere: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia 
     presentata dal suo mandatario, anche il nome  e  l'indirizzo  di
     quest'ultimo; 
   - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata 
     presentata a nessun altro organismo notificato; 
   - la documentazione tecnica descritta al punto 3. 
   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo  notificato  un
   esemplare rappresentativo della  produzione  considerata,  qui  di
   seguito denominato "tipo". L'organismo  notificato  puo'  chiedere
   altri esemplari dello  stesso  tipo  qualora  sia  necessario  per
   eseguire il programma di prove. 
3. La  documentazione  tecnica  deve   comprendere   tutti   i   dati
   concernenti il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  del
   prodotto necessari per consentire di valutare la  conformita'  del
   prodotto ai requisiti del presente regolamento. 
   In particolare, deve contenere: 
   - una descrizione generale del tipo; 
   - disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi 
     di componenti, sottounita', circuiti; 
   - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di 
     tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; 
   - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto 
     o in parte,  e  la  descrizione  delle  soluzioni  adottate  per
     soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le
     norme di cui all'articolo 5; 
   - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; 
   - i rapporti sulle prove effettuate. 
4. L'organismo notificato: 
   4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il  tipo  sia
   stato  fabbricato  in  conformita'  con  tale  documentazione   ed
   individua   gli   elementi   progettati   in   conformita'   delle
   disposizioni di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati
   senza applicare le disposizioni da tali norme; 
   4.2. effettua gli esami appropriati  e  le  prove  necessarie  per
   verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante  soddisfino  i
   requisiti essenziali del presente regolamento  qualora  non  siano
   state applicate le norme di cui all'articolo 5; 
   4.3. effettua gli esami appropriati  e  le  prove  necessarie  per
   verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di  conformarsi
   alle  norme  relative,  tali  norme  siano  state   effettivamente
   applicate; 
   4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli  esami  e  le
   prove devono essere effettuati. 
5. Se il tipo soddisfa  le  disposizioni  del  presente  regolamento,
   l'organismo notificato rilascia al  richiedente  un  attestato  di
   esame CE del tipo richiesto. L'attestato deve contenere il nome  e
   l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame  e  i  dati
   necessari per l'identificazione del tipo approvato. 
   All'attestato e' allegato un elenco  dei  fascicoli  significativi
   della  documentazione  tecnica,  di  cui  l'organismo   notificato
   conserva una copia. 
   Se al  fabbricante  o  al  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
   Europea viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo
   CE, l'organismo autorizzato deve  fornire  motivi  dettagliati  di
   tale rifiuto. 
6. Il richiedente informa  l'organismo  notificato,  che  detiene  la
   documentazione tecnica relativa  all'attestato  di  esame  CE  del
   tipo, di tutte le modifiche apportate al  prodotto  approvato,  le
   quali se influiscono sulla conformita' ai requisiti  essenziali  o
   modalita' di uso prescritte  del  prodotto,  devono  ricevere  una
   ulteriore approvazione. Questa nuova approvazione viene rilasciata
   sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE
   del tipo. 
7. Ogni  organismo  notificato  comunica  agli  organismi  notificati
   compresi negli elenchi pubblicati dalla Commissione europea  nella
   Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee le  informazioni  utili
   riguardanti  gli  attestati  di  esame  CE  del  tipo  e  i   loro
   complementi rilasciati o ritirati. 
8. Gli  altri  organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli
   attestati di esame CE del  tipo  e/o  dei  loro  complementi.  Gli
   allegati degli attestati sono tenuti a  disposizione  degli  altri
   organismi notificati. 
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nell'Unione  Europea
   conserva, insieme  con  la  documentazione  tecnica,  copia  degli
   attestati di esame CE del tipo e dei loro  complementi  per  dieci
   anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 
   Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'  il  suo  mandatario  siano
   stabiliti nell'Unione Europea, l'obbligo di tenere a  disposizione
   la  stessa  documentazione  incombe  alla   persona   responsabile
   dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.