ALLEGATO III MODULO B: ESAME CE DEL TIPO 1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente regolamento, ad esso relativo. 2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione Europea ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. 3. La documentazione tecnica deve comprendere tutti i dati concernenti il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto necessari per consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente regolamento. In particolare, deve contenere: - una descrizione generale del tipo; - disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; - i rapporti sulle prove effettuate. 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati senza applicare le disposizioni da tali norme; 4.2. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali del presente regolamento qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; 4.3. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate; 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove devono essere effettuati. 5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo richiesto. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo autorizzato deve fornire motivi dettagliati di tale rifiuto. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato, che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo, di tutte le modifiche apportate al prodotto approvato, le quali se influiscono sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso prescritte del prodotto, devono ricevere una ulteriore approvazione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo. 7. Ogni organismo notificato comunica agli organismi notificati compresi negli elenchi pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo e i loro complementi rilasciati o ritirati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione Europea, l'obbligo di tenere a disposizione la stessa documentazione incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.